Bonus casa: si può affittare l’immobile dopo la ristrutturazione?
Cosa succede se l'immobile sul quale si sono richieste le agevolazioni per ristrutturazione edilizia viene locato? Le detrazioni si perdono oppure no? Ecco la risposta del Fisco
Il soggetto convivente del proprietario di un immobile che effettua una ristrutturazione edilizia può richiedere le detrazioni del 50% inoltrando a proprio nome la CILA e sostenendo interamente le spese? L’immobile sarà poi affittabile oppure il rischio è quello di perdere le agevolazioni?
Si tratta dei quesiti posti da un contribuente a Fisco Oggi e sui quali vale pena fare alcuni chiarimenti relativi a:
- campo di applicazione del c.d. "Bonus Casa";
- beneficiari della misura;
- eventuale perdita delle detrazioni.
Cos’è il Bonus Casa
Con l’art. 16-bis del TUIR è stata prevista una detrazione IRPEF del 36% delle spese documentate, fino a 48mila euro per unità immobiliare, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuate le seguenti tipologie di interventi:
- manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero e restauro, ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del d.P.R. n. 380/2001), se effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, recupero e restauro, ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) del d.P.R. n. 380/2001), se effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, non rientranti nelle precedenti categorie, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione;
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
- bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Con l’art. 16 del D.L. n. 63/2013 la detrazione è stata elevata al 50% su un massimale di 96mila euro per unità immobiliare, per spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2024.
Bonus Casa: a chi spetta
Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, a condizione che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.
Sulla base di queste condizioni, il Bonus Casa spetta ai seguenti soggetti:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- l’inquilino o il comodatario;
- i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce;
- i soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;;
- i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- il convivente di fatto;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il promissario acquirente.
Risutturazione a nome del convivente: quando spettano le detrazioni
I conviventi rientrano quindi tra i possibili beneficiari del Bonus Casa, con le seguenti precisazioni della Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26 giugno 2023, n. 17/E, riportate nella risposta di Fisco Oggi:
- lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura o alla data di inizio dei lavori e sussistere nel momento in cui si effettuano le spese ammesse in detrazione;
- la disponibilità dell’immobile e lo status di convivenza, richiesti nel momento di sostenimento delle spese che danno diritto al familiare convivente di godere del beneficio fiscale, non devono essere mantenuti per l’intero periodo di fruizione della detrazione
- il Bonus spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori (quindi la CILA in questo caso) sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione, ferme restando le altre condizioni.