Digitalizzazione appalti: le indicazioni di ANAC sull'e-Procurement
Dal 1° gennaio 2024 diventa pienamente operativo il sistema di digitalizzazione degli appalti pubblici. Gli attori coinvolti sono pronti a questo cambiamento epocale?
Manca ormai meno di un mese al 1° gennaio 2024, data fatidica in cui, salvo eventuali proroghe dell’ultimo minuto, si porterà a compimento uno degli obiettivi più rilevanti del PNRR, ovvero la digitalizzazione degli appalti pubblici, diventata a sua volta uno dei principali temi del d.Lgs. n. 36/2023, ovvero del nuovo Codice dei Contratti.
Nuovo Codice dei Contratti: le indicazioni ANAC sulla digitalizzazione appalti
Come spiega ANAC, si tratta di una trasformazione epocale, con un impatto fortissimo nella vita delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini, coinvolgendo naturalmente in primo luogo gli attori degli affidamenti, dalle stazioni appaltanti agli operatori economici, fino ai fruitori finali di beni e servizi.
In questo senso si collocano le indicazioni che l’Autorità ha fornito sul proprio sito, in ossequio anche al ruolo principale che sta rivestendo nella trasformazione digitale del mondo degli appalti, caratterizzato non più dalla presenza di documenti cartacei ma dall’interoperabilità fra piattaforme “certificate”.
Da qui, un "ripasso" sui principali concetti intorno a cui ruota la digitalizzazione dei contratti pubblici, ovvero:
- Il sistema di e-Procurement;
- La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP);
- Le piattaforme certificate;
- Il FVOE.
Il sistema di e-Procurement
Questo sistema viene definito nel d.Lgs. n. 36/2023 come e-Procurement, termine che identifica l’“Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale”. Tramite esso, le PA potranno acquisire dal mercato e alle migliori condizioni, le risorse (forniture, servizi, lavori, conoscenza) utili al funzionamento, mantenimento e sviluppo delle proprie attività istituzionali attraverso l’interconnessione con banche dati e sistemi telematici, semplificando l’intero processo, velocizzandolo e rendendolo più economico ed efficace.
Naturalmente tutto questo presuppone che sia le SA che le imprese siano preparate al 1° gennaio 2024, a quello che ANAC definisce come “cambio di paradigma”.
Primo step verso la digitalizzazione è la presenza della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, sulla quale sono disponibili i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.
La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)
La Banca Dati, nata nel 2008 censisce quasi 65 milioni di affidamenti affidati da migliaia di stazioni appaltanti per un valore di oltre 3.200 miliardi di euro.
Essa si articola nelle seguenti sezioni:
- Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
- Piattaforma contratti pubblici (PCP);
- Piattaforma per la pubblicità legale degli atti;
- Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE);
- Casellario Informatico;
- Anagrafe degli Operatori Economici.
Attraverso la BDNCP, ANAC garantirà la pubblicità degli atti di gara, trasmettendo le informazioni all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La documentazione di gara sarà disponibile sulle piattaforme digitali e sui siti istituzionali delle stazioni appaltanti , rimanendo sempre accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Le piattaforme certificate
Dal 1° gennaio 2024 la gestione delle gare pubbliche dovrà essere fatta utilizzando piattaforme digitali “certificate”. Nel concreto, questo significa che tutte le amministrazioni non dotate di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale, dovranno utilizzare piattaforme “certificate” messe a disposizione da altri soggetti quali stazioni appaltanti, centrali di committenza, soggetti aggregatori, non solo per la fase di affidamento, ma anche per tutte le altre fasi del ciclo di vita dei contratti, in particolare l’esecuzione.
Le Piattaforme digitali di approvvigionamento interoperano con i servizi erogati dalla Banca Dati secondo le regole tecniche stabilite da AgID nel provvedimento “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale” adottate dal nuovo Codice dei Contratti.
Le piattaforme vanno utilizzate anche per le seguenti attività:
- redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac;
- accesso alla documentazione di gara;
- presentazione del Documento di gara unico europeo;
- presentazione delle offerte;
- apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara;
- controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione
- gestione delle garanzie.
Il FVOE
Dal 1° gennaio sarà pienamente operativo il Fascicolo virtuale dell’operatore economico predisposto da Anac, con il quale sarà possibile accedere alle informazioni dell’OE per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l’assenza di cause di esclusione quali il casellario giudiziale, i certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, etc.
L’interoperabilità garantirà l’aggiornamento automatico da parte degli enti certificatori dei dati e dei documenti (es. Ministero della Giustizia, Agenzia delle Entrate, Inps) contenuti nel fascicolo.