NUOVI CHIARIMENTI MINISTERIALI
Per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, nell’ipotesi in cui gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, ...
Per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa,
nell’ipotesi in cui gli interventi volti alla riqualificazione
energetica degli edifici esistenti, agevolati con la detrazione del
55% (art.1, commi 20-24, della legge 244/2007) siano effettuati da
più soggetti, i cui nominativi, indicati nella scheda informativa,
non coincidano con quelli riportati sulle fatture o sul bonifico,
l’agevolazione è riconosciuta a coloro che hanno effettivamente
sostenuto le spese, a condizione che i loro nomi risultino dalle
relative fatture.
Inoltre, la detrazione spetta anche ai familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile, che sostengano le spese per gli interventi di risparmio energetico, a condizione che la convivenza risulti fin dall’inizio dei lavori.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/E del 4 aprile 2008, nell’ambito delle risposte fornite ai quesiti formulati dai C.a.f. in merito alle corrette modalità di compilazione del modello 730/2007.
Come noto, il Decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nel prevedere le modalità applicative della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, ha previsto, fra gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti, l’invio all’ENEA, entro sessanta giorni dalla fine di lavori, della scheda informativa e, per le sole persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, il pagamento delle spese sostenute tramite bonifico bancario o postale.
In tal ambito, con la citata C.M. n. 34/E/2008 l’Agenzia delle Entrate, richiamando le indicazioni già fornite con riferimento agli adempimenti necessari per usufruire della detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie, nell’ipotesi in cui più soggetti sostengano le spese per la realizzazione dell’intervento, ha chiarito che:
Inoltre, la detrazione spetta anche ai familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile, che sostengano le spese per gli interventi di risparmio energetico, a condizione che la convivenza risulti fin dall’inizio dei lavori.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/E del 4 aprile 2008, nell’ambito delle risposte fornite ai quesiti formulati dai C.a.f. in merito alle corrette modalità di compilazione del modello 730/2007.
Come noto, il Decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nel prevedere le modalità applicative della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, ha previsto, fra gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti, l’invio all’ENEA, entro sessanta giorni dalla fine di lavori, della scheda informativa e, per le sole persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, il pagamento delle spese sostenute tramite bonifico bancario o postale.
In tal ambito, con la citata C.M. n. 34/E/2008 l’Agenzia delle Entrate, richiamando le indicazioni già fornite con riferimento agli adempimenti necessari per usufruire della detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie, nell’ipotesi in cui più soggetti sostengano le spese per la realizzazione dell’intervento, ha chiarito che:
- in caso di mancata coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che il suo nominativo sia indicato in fattura;
- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, possono fruire della detrazione del 55%, a condizione che il requisito della convivenza, che deve essere stabile e non solo episodica, sussista fin dall’inizio dei lavori.
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