Bonus edilizi: quali imposte si possono compensare?
IVA, IRES, IRAP, contributi previdenziali,... Quali imposte è possibile compensare in dichiarazione dei redditi utilizzando i bonus maturati per interventi edilizi?
Come ormai è di comune sapere, i bonus edilizi rappresentano un credito d’imposta che matura quando il committente dei lavori effettua il pagamento, generalmente con bonifico bancario parlante. Le tipologie di interventi sono tante: si va dagli interventi sulle parti comuni degli edifici, a quelli sulle unità abitative residenziali, dagli interventi su edifici produttivi a quelli relativi alla ricostruzione di unità abitative da parte di imprese edili.
Compensazione bonus edilizi
Il committente/beneficiario ha la possibilità di portare in detrazione la spesa sostenuta in riduzione delle imposte dovute nell’anno di competenza.
Fino al 16 febbraio 2023, giorno del Decreto-legge 11/2023, per il committente era possibile cedere il credito d’imposta a chiunque avesse l’interesse di acquistarlo. Dopo quella data la cessione del credito non è stata più possibile, salvo i casi previsti dallo stesso D.L. 11/2023 all’articolo 2, convertito poi con modifiche nella Legge 11 aprile 2023, n. 38.
L’interesse all’acquisto dei crediti scaturisce dalla necessità di utilizzare in compensazione quei crediti con i debiti maturati nel periodo di riferimento e che si pagano tramite il modello F24.
Lo stesso discorso va fatto anche per coloro che hanno applicato lo sconto in fattura. Ad esempio, le imprese e i tecnici che hanno partecipato alla realizzazione delle opere sopra enunciate, possono aver avuto (e ancora hanno, secondo le leggi vigenti e le condizioni previste dal D.L. 11/2023) l’interesse a scontare le fatture con l’aliquota prevista per la tipologia di intervento e utilizzare in compensazione i bonus edilizi, ricevuti con la Comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate, con le imposte da versare.
Le imposte che si possono compensare
Per identificare quali debiti possono essere compensati con i bonus edilizi, occorre richiamare il comma 3 dell'articolo 121 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che «i crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite». Il richiamato articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 disciplina i ''versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche''. In particolare, il comma 2 contiene l'elencazione dei crediti e dei debiti interessati dal versamento unitario e dalla compensazione, includendovi altresì una previsione di chiusura che stabilisce che «Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. In tal caso non è ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all’imposta regionale sulle attività produttive;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche”.
La compensazione orizzontale
Come chiarito con la risposta all'istanza d'interpello n. 435, «La norma in parola, dunque, nel disciplinare la cd. compensazione orizzontale, consente di utilizzare il modello di versamento unitario (F24) al fine di assolvere, con un'unica operazione, il pagamento delle somme elencate al comma 2, anche mediante compensazione con eventuali crediti relativi alle entrate sempre ivi indicate.
In sintesi, se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, perché:
a) è inclusa nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera hter del citato comma 2;
c) è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/attuativa), con una formulazione che richiama l'applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione».
Conclusioni
In conclusione, si può affermare che tutte le imposte, tasse, contributi e tributi che possono essere pagate e che rispettano le condizioni appena sopra riportate alle lettere a), b) e c), sono ammesse alla compensazione con i crediti derivanti dai bonus edilizi. Pertanto, per esempio, possono essere compensate l’IVA, l’IRPEF, le Addizionali, la TARI, l’IMU, i contributi previdenziali, imposte di bollo, imposte di registro.
Tra le compensazioni ammesse ci sono anche i debiti contributivi verso molte Casse professionali, come INARCASSA E CNPR. Si spera, a breve, che anche la Cassa dei Dottori Commercialisti tolga il divieto di compensazione con i contributi previdenziali dovuti.
A cura di Dott. Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità