Super-sismabonus 110%: dilemma fine lavori
Entro il 31 dicembre 2023 è “sufficiente” concludere i lavori? Oppure bisogna depositare anche il Modello B1? Proviamo a fare chiarezza (nei limiti del possibile)
Che in materia di bonus edilizi non sempre le norme “ordinarie” collimano con quelle fiscali ormai è un dato assodato, così come è chiaro che lo Stato si sia lavato le mani dall’effettuare un lavoro di “cucitura” dei vari disposti normativi che sarebbe sicuramente risultato utile, se non forse indispensabile.
I tecnici e gli operatori hanno, dunque, imparato a cavarsela da soli, adottando spesso un approccio prudenziale, quantomeno quelli che non amano il rischio o che non hanno “particolari motivi” per farlo prevalere.
La prassi maturata in questi anni ha chiarito come questo approccio sia stato “premiato” dall’Agenzia delle Entrate ed è ormai pacifico che vada applicato, ad esempio, per gli adempimenti iniziali, come quelli inerenti all’inquadramento dell’edificio. Pensiamo al tema dei frazionamenti prima dei lavori, al calcolo delle pertinenze ai fini della determinazione del plafond, al tema della regolarità urbanistica dell’immobile.
A fronte di un apparente testo normativo a “maglie larghe” sono state via via introdotte restrizioni interpretative, sia da parte delle Entrate, che da parte dei Tribunali, che hanno iniziato a valutare simili fattispecie, mettendo in difficoltà i più ottimisti.
Super-sismabonus: dubbi su cosa fare entro la scadenza del 110%
Al netto delle possibili proroghe di cui si sta parlando, uno dei punti più dibattuti in questi giorni è proprio quello degli adempimenti da attuare per “assicurarsi” la spettanza del 110% sismico in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. Lo avevamo già affrontato in un approfondimento, con una lettura prudente e “letterale” della norma che, portando a ritenere necessaria l’effettuazione della “relazione a strutture ultimate” entro la data di scadenza della maxi agevolazione, ha destato dubbi applicativi e non poche difficoltà operative, stante la necessità di effettuare anche le connesse verifiche tecniche sui materiali strutturali che, come noto, richiedono tempo per essere portate a compimento.
Dubbi acuiti ulteriormente dalla diffusione, nella stampa specializzata, di autorevoli pareri in base ai quali sarebbe possibile presentare gli stati di avanzamento presso i competenti uffici “entro gli ordinari termini”, fermo restando la necessità di data certa del termine dei lavori entro il 31/12/2023, ad esempio mediante invio di documentazione fotografica a mezzo pec o di verbali di accertamento della consistenza dei lavori.
Cosa prevede il d.P.R. n. 380/2001
Con riferimento alle opere in conglomerato cementizio, il d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), prevede al suo art. 65, comma 6 che “ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC, una relazione sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59”.
Al successivo art. 67, comma 5, prevede ulteriormente, a proposito del collaudo statico, che “completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo”.
Ipotizzando quindi di ultimare i lavori (ed emettere il relativo Stato Finale) al 31/12/2023, la normativa edilizia darebbe tempo 60 giorni, quindi fino al 1° marzo 2024, per depositare la relazione a strutture ultimate. Concederebbe poi ulteriori 60 giorni (totale 120) per depositare il certificato di collaudo, quindi fino al 1° maggio 2024.
Cosa prevede il D.M. n. 58/2017
Il Sismabonus è regolato dal D.M. n. 58/2017, che è chiaro nel dire, al suo art. 3, comma 5, che “…le attestazioni di cui al comma 4 (ndr. quelle del direttore dei lavori e del collaudatore statico) sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali”.
Si deduce dal testo normativo che per avere accesso “definitivo” ai bonus sismici è necessario aver depositato in Comune le citate attestazioni. Del resto esse sono necessarie per poter rilasciare il visto di conformità fiscale che autorizza la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Il decreto, però, dice anche un’altra cosa importante. Al comma 4 del medesimo art. 3 dispone che “il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista”.
Quindi, si comprende che il deposito delle attestazioni (deposito necessario per “l’ottenimento dei benefici fiscali”, come detto), non può avvenire in un momento qualunque, ma “all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo”. Significa che per depositare i Modelli B1 e B2 con i quali, rispettivamente, il DL e il collaudatore attestano la conclusione dell’intervento, la corretta esecuzione e la congruità della spesa sostenuta, e che sono richiesti ai fini del visto di conformità, i lavori devono essere non solo ultimati, ma anche collaudati.
Il D.M. n. 58/2017 chiarisce inoltre le modalità di deposito dei SAL all’interno del co. 4-ter, ove si legge che “al fine di usufruire dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 […] il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, di seguito SAL […]. Il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5, al completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori […]”. Quindi, i SAL del Sismabonus, che servono per accedere alle opzioni alternative di cessione del credito e sconto in fattura (rilasciati dai professionisti incaricati utilizzando le apposite modulistiche ministeriali) devono essere depositati “contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori”.
In sostanza l’applicazione letterale del D.M. n. 58/2017 prevede che per usufruire per intero dei benefici fiscali derivanti dal Sismabonus, quindi anche della quota che viene certificata con il SAL finale, i lavori devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2023 e, prudenzialmente, attestati mediante modello B-1 (abbinato alla relazione a strutture ultimate). Per quanto riguarda il collaudo statico, pur essendo indispensabile per il perfezionamento della detrazione, si ritiene che esso possa essere effettuato entro i termini fissati dal d.P.R. n. 380/01.
Cosa prevede la prassi fiscale
Non vi sono ad oggi indicazioni specifiche sul tema provenienti dall’amministrazione fiscale. Tuttavia, è noto che il termine ultimo per effettuare la comunicazione dell’opzione di sconto in fattura o di cessione dei crediti all’Agenzia delle Entrate è fissato al 16 marzo 2024 (salvo proroghe). È altrettanto noto che esiste l’istituto della remissione in bonis, ricorrendo al quale sarebbe possibile sforare questa data e traslarla al 30 novembre.
Sulla remissione in bonis, però, l’Agenzia si è espressa eccome. Nel dettaglio, con la risposta a interpello n. 406/2023 AdE ha chiarito che tale istituto può essere attivato solo per “evitare che il contribuente possa perdere un beneficio fiscale in esito ad un mero inadempimento comunicativo o di natura formale, purché sussistano le condizioni sostanziali”. In altre parole, al 16 marzo 2024 devono sussistere le “condizioni sostanziali” per accedere al Sismabonus, altrimenti non è permesso effettuare la comunicazione dell’opzione in data successiva tramite remissione in bonis. Tanto si potrebbe dire su quali siano dette condizioni sostanziali, ma difficilmente può non ritenersi tale l’esistenza delle attestazioni di riduzione del rischio sismico.
Cosa prevede il buon senso
Non serve dilungarsi per evidenziare il disallineamento tra i vari disposti normativi nel caso specifico del Sismabonus. Le tempistiche concesse per gli adempimenti dal d.P.R. n. 380/01 sono, infatti, incompatibili con la prassi fiscale ed anche con la “contestualità” espressa dal D.M. n. 58/2017.
Si potrebbe disquisire sulla gerarchia delle fonti o sull’anzianità dei decreti, sostenendo che alcuni devono prevalere su altri. Sta di fatto che si entrerebbe in questioni interpretative complesse, che non possono essere rimesse all’iniziativa del singolo e che quindi espongono a rischi imponderabili. Sarebbe stato sicuramente utile un intervento chiarificatore da parte della Commissione di Monitoraggio sul Sismabonus, che, però, ormai è fuori tempo massimo e non farebbe altro che aumentare il caos.
Nel dubbio, in questi casi, deve prevalere il buon senso che, a parere di chi scrive, non può che portare a concludere per un approccio prudenziale che deriva sicuramente dall’applicazione letterale del D.M. n. 58/2017.
A cura di Cristian Angeli
ingegnere, consulente in materia di edilizia agevolata e
contenzioso
www.cristianangeli.it