Digitalizzazione appalti: cosa cambia dal 2024?

Dal 1° gennaio 2024 acquisisce piena efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici. Ecco le indicazioni di ANAC e MIT per stazioni appaltanti ed enti pubblici

di Redazione tecnica - 21/12/2023

A partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) e riferita a tutte le procedure di affidamento acquisterà piena efficacia. L’applicazione della disciplina richiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili.

Si tratta di rilevanti novità che porteranno all’attuazione delle norme di cui al Libro I, Parte II, articolo 19 e ss. del Codice. Proprio per questo ANAC ha pubblicato la Delibera del 13 dicembre 2023, n. 582, con la quale ha adottato il comunicato d'intesa con il MIT, contenente alcuni chiarimenti sulle attività che devono essere realizzate in via preliminare per poter operare in modalità digitale e chiarire alcuni aspetti applicativi relativi al passaggio ai nuovi sistemi.

Digitalizzazione appalti: cosa cambia dal 1° gennaio 2024?

In linea generale ricordiamo che dal 1° gennaio 2024:

  • verranno meno i regimi transitori previsti ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 225;
  • la disciplina in tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024.
  • la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici renderà disponibili, mediante interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per garantire l’assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 28 del Codice;
  • sarà attivata da ANAC la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) che interopererà con le piattaforme di approvvigionamento digitali utilizzate dalle stazioni appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG per le nuove procedure di affidamento e l’assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza.

Per consentire il passaggio ai nuovi sistemi, il 31 dicembre 2023, saranno modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog e sarà dismesso il servizio SmartCIG.

Nel Comunicato, ANAC ha anche fornito indicazioni su::

  • Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;
  • Trasmissione dati sulla programmazione;
  • Acquisizione del CIG;
  • Verifica requisiti OE;
  • Trasmissione dei dati relativi all’aggiudicazione e alla fase di esecuzione;
  • Trasparenza e pubblicità legale.

Vediamone i dettagli.

Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate

Ai sensi degli artt. 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023).

Le amministrazioni dovranno assicurarsi che la piattaforma o le piattaforme in uso abbiano avviato e concluso il processo di certificazione secondo lo schema operativo pubblicato sul sito di AGID, al fine di svolgere le attività di cui all’articolo 22, comma 2 del Codice e verificare per quali fasi del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 ciò sia avvenuto.

Le amministrazioni che non abbiano nella propria disponibilità l'utilizzo di piattaforme digitali, potranno avvalersi, previo accordo tra amministrazioni, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisca il funzionamento e la sicurezza della piattaforma. Dette piattaforme devono essere iscritte nell’Elenco di cui all’articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse. L’elenco è verificabile sul Registro consultabile sull’apposita sezione

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano con la BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 del Codice. A tal fine, il RUP e i suoi eventuali delegati, qualora non siano già iscritti, devono registrarsi all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di ANAC.

Le piattaforme:

  • sono utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, del Codice (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici
  • non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.

In caso di malfunzionamento, anche se temporaneo, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono assicurare la partecipazione alla gara eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

 

Programmazione – trasmissione dati dal 1° gennaio 2024

Per quanto riguarda la pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP, ai sensi del comma 1 dell’articolo 28 e del comma 4 dell’articolo 37 del Codice, essa continuerà ad essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo 223, comma 10 del Codice.

Saranno quindi mantenute, anche dopo il 31/12/2023, le attuali modalità di comunicazione. I dati di programmazione acquisiti attraverso la piattaforma SCP saranno raccolti nella BDNCP per consentirne la pubblicazione.

ANAC specifica che, in caso di ricorso a Centrale di Committenza, Soggetto Aggregatore o altra stazione appaltante qualificata, l’obbligo di inserimento dell’intervento o acquisto nel programma triennale dei lavori o delle forniture e servizi è in capo alla stazione appaltante titolare dell’intervento, ossia la stazione appaltante ricorrente o delegante. Il MIT, con la collaborazione della rete dei sistemi informativi regionali, continuerà a fornire supporto alle stazioni appaltanti sulle modalità di utilizzo dell’applicativo e di accesso alle piattaforme regionali attive.

 

Acquisizione del CIG a decorrere dal 1° gennaio 2024

La richiesta di CIG per procedure assoggettate al nuovo Codice, pubblicate a partire dal 1° gennaio 2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Resta però consentita, fino a nuova comunicazione, l’acquisizione del CIG attraverso il sistema Simog per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023.

In particolare:

  • il sistema Simog consentirà il perfezionamento dei suddetti CIG esclusivamente se la data di pubblicazione del bando o della spedizione della lettera di invito è antecedente l’1 gennaio 2024;
  •  i CIG acquisiti successivamente a tale data saranno automaticamente eliminati entro 48 ore se non riferiti a procedure pubblicate entro il 31 dicembre 2023.

Piattaforma contratti pubblici: utilizzo interfaccia web

Fino al 30 giugno 2024, anche al fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della BDNCP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l’acquisizione del CIG:

  • ai soli fini della tracciabilità, per le ipotesi individuate nell’aggiornamento alla determina n. 4/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per le quali era previsa l’acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo;
  • fattispecie previste dalla delibera 214/2022 e successivi aggiornamenti;
  • adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023 con o senza successivo confronto competitivo;
  • ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del codice previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31 dicembre 2023.

Verifica dei requisiti degli operatori economici

La verifica dei requisiti degli operatori economici in fase di partecipazione e in fase di esecuzione è svolta tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023.

In particolare, la verifica dei requisiti, sia per le procedure assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 che per quelle assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, avviene con le seguenti modalità:

  • in caso di CIG acquisiti mediante Simog, mediante interfaccia utente per l’accesso al FVOE 1.0;
  • in caso di CIG acquisiti mediante PCP, mediante servizi di interoperabilità esposti dalla PCP sulla PDND Mediante interfaccia utente per l’accesso al FVOE 2.0

Nel primo caso, la verifica del possesso dei requisiti è rispettivamente subordinata alla produzione del PassOE; per il FVOE 2.0 ai meccanismi di autorizzazione previsti dall’articolo 5 della Delibera ANAC 262/2023. Nel primo caso, la verifica dei requisiti può essere effettuata soltanto mediante i dati e documenti contenuti nel FVOE 1.0 e non possono essere utilizzati dati e documenti riferiti all’operatore economico e presenti nel FVOE 2.0.

Aggiudicazione ed esecuzione: la trasmissione dei dati

La trasmissione dei dati relativi all’aggiudicazione e alla fase di esecuzione avviene:

  • in caso di CIG acquisiti con Simog, mediante Interfaccia utente di Simog;
  • In caso di CIG acquisiti con PCP, mediante le piattaforme di approvvigionamento certificate in modalità interoperabile con i servizi esposti dalla PCP attraverso la PDND.

Tramite queste modalità è necessario procedere alle comunicazioni obbligatorie all’ANAC riguardanti le modifiche ai contratti e le varianti in corso d’opera.

Nel caso di procedure di somma urgenza e protezione civile si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente di ANAC del 19 settembre 2023.

Trasparenza e pubblicità legale

Ricorda ANAC che le indicazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate dopo il 01 gennaio 2024, sono contenute nel provvedimento ANAC n. 264 del 20/06/2023 e successivi aggiornamenti nonché nel relativo allegato, mentre quelle relative gli obblighi di pubblicità legale sono contenute nel provvedimento ANAC n. 263 del 20/6/2023 e riguardano tutte le procedure indette a partire dall'1 gennaio 2024

Nel caso di avvisi per procedure indette fino al 31 dicembre 2023, l’aggiudicazione e le modifiche del contratto di cui all’articolo 120, comma 14, del Codice, avvengono con le seguenti modalità:

  • le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in analogia a quanto fatto per l’avvio della procedura, pubblicano autonomamente sul Tenders Electronic Daily (TED) i provvedimenti di rettifica dei bandi di gara e degli avvisi, gli avvisi di aggiudicazione e gli avvisi della intervenuta modifica del contratto di cui all’articolo 120, comma 14, del codice;
  • ANAC pubblica attraverso la BDNCP i dati comunicati tramite Simog relativi all’aggiudicazione e alla modifica del contratto. Le stazioni appaltanti assicurano l’invio tempestivo e comunque entro il tempo previsto dalla normativa per la pubblicazione di tali dati ai fini della pubblicità legale, garantendone la completezza e correttezza.
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