IL DECRETO LEGISLATIVO FIRMATO DAL CAPO DELLO STATO

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato il Decreto legislativo sulla sicurezza recentemente approvato dal Governo. Il decreto legislati...

16/04/2008
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato il Decreto legislativo sulla sicurezza recentemente approvato dal Governo.
Il decreto legislativo porta la data del 9 aprile 2008 e reca “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
L’ultimo atto sarà la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale che sembra non tarderà molto (si prevede entro l’1 maggio).

Il Decreto legislativo, successivamente ai 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta, diventerà pienamente operativo con esclusione della nuova valutazione dei rischi per la quale i datori di lavori avranno 90 giorni di tempo in più.
Non conosciamo il testo definitivo del provvedimento perché sembra che lo stesso, prima di essere trasmesso al Capo dello Stato, abbia subito piccole modifiche ed aggiustamenti, principalmente per rendere obbligatori i piani di sicurezza ed il Durc anche per i lavori soggetti a Denuncia inizio attività (Dia).

Ricordiamo che il nuovo decreto legislativo consta di 306 articoli e 52 allegati tecnici e che con l’entrata in vigore dello stesso sono abrogate le seguenti norme:
  • il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
  • il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  • il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
  • il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
  • il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
  • il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
  • l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;
  • gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
In allegato una versione del testo in nostro possesso non ancora definitiva.

A cura di Paolo Oreto
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