Impianti da energie rinnovabili: il regolamento GSE con le sanzioni
Pubblicato il regolamento che recepisce le modifiche dell'art 42 del d.Lgs n. 28/2011 e stabilisce le sanzioni proporzionate alla gravità delle violazioni
Dopo le modifiche apportate all’art. 42 del d.Lgs. n. 28/2011 su controlli e sanzioni in materia di incentivi, il GSE ha pubblicato un regolamento per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili nell’ambito dell’attività di controllo su impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in esercizio, che riporta le sanzioni, proporzionate alla gravità delle violazioni commesse in relazione alla produzione di energia da impianti da fonti rinnovabili.
Violazioni su impianti da fonti rinnovabili: il regolamento GSE
Il regolamento suddivide le sanzioni in due Allegati differenti secondo la gravità della violazione accertata. Nel caso di violazione prevista nell’Allegato 1 il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate; per quelle contenute nell’Allegato 2, viene disposta una decurtazione compresa tra il 10% e il 50%dell’incentivo.
Gravi violazioni: l’allegato 1
Queste le violazioni per le quali il GSE prevede la decadenza integrale dell’incentivo:
- presentazione al GSE di documenti falsi, mendaci o contraffatti ovvero presentazione di dati non veritieri laddove tale ultima presentazione sia preordinata o comunque determinante per conseguire l’ammissione all’incentivo che sarebbe stato altrimenti non possibile, ovvero per ottenere un vantaggio ingiusto rispetto ad altri soggetti che abbiano partecipato alla medesima procedura;
- comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell’impianto nei confronti del preposto al controllo o del gestore di rete, consistente anche nel diniego di accesso all’impianto stesso ovvero alla documentazione;
- manomissione degli strumenti di misura dei vettori energetici e/o dei dati di targa dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del diritto di accesso agli incentivi e di determinazione dell’energia incentivata;
- assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto da parte dell’Ente territorialmente competente;
- assenza dei requisiti e/o dei criteri di priorità dichiarati nelle fasi di iscrizione al registro, partecipazione alle procedure d’asta e presentazione dell’istanza di ammissione agli incentivi, ivi inclusi i casi di impianto realizzato in modo difforme rispetto al progetto presentato nelle predette fasi, nel solo caso in cui il soggetto responsabile, ai fini della formazione della graduatoria, abbia tratto un vantaggio a danno degli altri partecipanti;
- utilizzo di combustibili non rinnovabili e rifiuti in difformità dal titolo autorizzativo (ivi incluse le matrici in ingresso all’impianto per la produzione di biogas);
- artato frazionamento della potenza dell’impianto qualora abbia comportato la violazione delle norme per l’accesso agli incentivi;
- utilizzo di componenti contraffatti, con esclusione delle ipotesi di cui all’art. 42, commi 3-quater e 4-bis, del d.Lgs. n. 28/2011, ovvero oggetto di furto;
- assenza dei requisiti stabiliti dall'art. 65 della Legge n. 27/2012, di conversione del D.L. n. 1/2012, per l'accesso agli incentivi degli impianti fotovoltaici in conto energia collocati a terra in area agricola;
- violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione.
Violazioni di minore entità: l'Allegato 2
Qualora all'esito del procedimento di controllo vengano accertate le violazioni che non comportano la decadenza dal diritto agli incentivi, il GSE dispone la decurtazione e procede al recupero delle somme percepite in eccesso, anche tramite compensazione fino a concorrenza delle somme dovute.
Le decurtazioni si applicano, nella misura indicata nell’Allegato 2, dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE e per l’intero periodo di incentivazione, al netto delle fattispecie per le quali sia possibile individuare il periodo di non conformità.
Queste le violazioni di minore entità, con le relative percentuali di decurtazione degli incentivi:
- voltura del titolo autorizzativo in data successiva a quella prevista ai fini dell’accesso agli incentivi. La decurtazione si applica limitatamente al periodo di disallineamento: 10%;
- impianto realizzato in modo difforme rispetto a quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile in ordine ai criteri di priorità adottati per la formazione delle graduatorie, nell’ipotesi in cui il contingente non sia stato saturato ovvero non sia stato conseguito un vantaggio ingiusto rispetto ad altri soggetti che abbiano partecipato alla medesima procedura: 10%;
- iter autorizzativo/abilitativo perfezionatosi in data successiva alla data dichiarata di entrata in esercizio, o conseguimento tardivo del titolo autorizzativo/abilitativo in sanatoria, fatto salvo il punto 4 dell’Allegato 1. La decurtazione si applica limitatamente al periodo oggetto della violazione: 20%;
- carenza dei requisiti per la classificazione dell’impianto nella tipologia “su edificio”, nel caso in cui questa circostanza abbia comportato la violazione delle norme per l’accesso agli incentivi: 10% (da applicare alla tariffa prevista per gli impianti a terra);
- per gli impianti di cui al D.M 5 luglio 2012: ferme le ipotesi di cui all’Allegato 1, impianto non ricadente in nessuna delle fattispecie di cui all'art. 7, comma 8, dello stesso DM e primo funzionamento dell'impianto in parallelo con la rete in data successiva alla data dichiarata di entrata in esercizio: 20%;
- per gli impianti di cui al D.M. 19 febbraio 2007: ferme le ipotesi di cui all’Allegato 1 e quelle di cui al punto 7 del regolamento, riscontro di dati, documentali o acquisiti a seguito di sopralluogo, indicativi della tardiva conclusione dei lavori (decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129): 25%;
- per gli impianti di cui al D.M. 18 dicembre 2008: ferme le ipotesi di cui all’Allegato 1, riscontro di dati, documentali o acquisiti a seguito di sopralluogo, indicativi dell’avvenuta conclusione dei lavori oltre il termine previsto dall’art. 30 del D.M. 6 luglio 2012: 20%; 8. inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo: 20%.
Insieme al Regolamento, sono stati pubblicati due moduli che i soggetti dovranno presentare:
- in caso di contenzioso pendente (modulo 1);
- in caso di segnalazione spontanea di eventuali irregolarità (modulo 2).
Infine il GSE segnala che il Regolamento, frutto di interlocuzioni con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, potrà essere oggetto di revisioni e integrazioni.
Documenti Allegati
Regolamento