L'edilizia libera non esiste (o quasi)
Guida per la sopravvivenza tra le disposizioni previste dal testo unico edilizia e la normativa collegata
Aggiornato il: 31/07/2024
Esiste una leggenda che narra di una tipologia di intervento edilizio definito “libero”, sul quale non sarebbe necessaria alcuna valutazione. Un mito alimentato da una lettura sommaria e parziale (spesso limitata al solo titolo) dell'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, il Testo Unico Edilizia, con la conseguenza che anche per un banale intervento è facile che possano nascere problematiche più o meno rilevanti, sulle quali occorre fare molta attenzione.
La struttura del d.P.R. n. 380/2001
Per comprendere da dove nascono queste “incomprensioni” è necessario fare un passo indietro e definire:
- la struttura del Testo Unico Edilizia;
- la differenza tra “edilizia” e “urbanistica”;
- la normativa edilizia e urbanistica;
- la tipologia di intervento edilizio;
- i regimi edilizi.
In questo approfondimento proveremo ad entrare nel dettaglio dei suddetti punti ma, per prima cosa, occorre capire cos'è il d.P.R. n. 380/2001 ovvero la norma che definisce nel nostro Paese i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.
Tralasciando l'articolazione del testo unico edilizia, prima di addentrarsi all'interno di questa norma, occorre ricordare che:
- a prescindere dalle sue disposizioni, così come prevede l'art. 1 comma 2, restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali (il d.Lgs. n. 42/2004), la normativa di tutela dell’assetto idrogeologico, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;
- le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico; le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione (ragion per cui l'attività edilizia in Emilia Romagna ha delle peculiarità diverse da quelle della Regione Siciliana).
Ciò premesso, il d.P.R. n. 380/2001 è suddiviso in 3 parti:
- Parte I – Attività edilizia
- Parte II – Normativa tecnica per l’edilizia
- Parte III – Disposizioni finali
La Parte I è suddivisa in 4 titoli a loro volta suddivisi in capi e sezioni:
- Titolo I - Disposizioni generali
- Capo I - Attività edilizia
- Titolo II - Titoli abilitativi
- Capo I – Disposizioni generali
- Capo II – Permesso di costruire
- Sezione I - Nozione e caratteristiche
- Sezione II - Contributo di costruzione
- Sezione III - Procedimento
- Capo III - Segnalazione certificata di inizio attività
- Titolo III - Agibilità degli edifici
- Capo I - Certificato di agibilità
- Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia,
responsabilità e sanzioni
- Capo I - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità
- Capo II - Sanzioni
- Capo III – Disposizioni fiscali
La Parte II è suddivisa 6 Capi a loro volta suddivisi in sezioni:
- Capo I - Disposizioni di carattere generale
- Capo II – Disciplina delle opere in conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica
- Sezione I - Adempimenti
- Sezione II - Vigilanza
- Sezione III – Norme penali
- Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati, pubblici e privati aperti al pubblico
- Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
- Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
- Capo IV – Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche
- Sezione I – Norme per le costruzioni in zone sismiche
- Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
- Sezione III - Repressione delle violazioni
- Sezione IV - Disposizioni finali
- Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti
- Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
La terza e ultima parte contiene unicamente le disposizioni finali relative a:
- abrogazioni;
- norme che rimangono in vigore;
- entrata in vigore.
La differenza tra “edilizia” e “urbanistica”
Molto spesso si tende erroneamente a parlare di normativa "urbanistico-edilizia" come di un'unica grande famiglia. In realtà, edilizia e urbanistica, pur essendo due materie connesse tra di loro, interessano concetti profondamente differenti e che è bene distinguere.
L'urbanistica è una materia che riguarda alcuni parametri influenzati dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi (passati e presenti) che il legislatore nazionale ha normato con alcune norme tra le quali è certamente necessario conoscere:
- la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.;
- il Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e s.m.i.
Tra i parametri urbanistici definiti a livello locale mediante i piani regolatori e particolareggiati, ricordiamo i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra fabbricati, le quantità minime di spazi ed attrezzature pubbliche e di uso collettivo in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi.
L'edilizia, di contro, è una materia legata all'attività edificatoria che il Legislatore ha provato a normare con un testo unico (il d.P.R. n. 380/2001) che è ovviamente condizionato da tutte le normative tecniche, dal Codice dei beni culturali oltre che dalla normativa urbanistica nazionale e locale.
La normativa edilizia e urbanistica
Benché il d.P.R. n. 380/2001 si fregi del nome "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", occorre tenere sempre a mente alcune norme chiave, tra le quali è possibile annoverare:
- la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 c.d. "Legge urbanistica";
- la Legge 6 agosto 1967, n. 765 (Legge Ponte) recante "Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150".
- il Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 recante "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967";
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 recante "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- il Decreto Presidente Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";
- il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante "Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222".
A cui si aggiungono le norme regionali, i regolamenti edilizi, i piani regolatori, le norme tecniche (strutturali, energetiche,...).
Oltretutto, in questo coacervo di norme, nel suo primo ventennio di applicazione il d.P.R. n. 380/2001 è stato modificato un numero imprecisato di volte (oltre 70 piccole e grandi modifiche) e chi opera nel comparto dell'edilizia sa bene che conoscere la data in cui è stato realizzato un intervento assume un aspetto di fondamentale importanza (soprattutto ai fini della sanatoria ex post di un intervento realizzato in assenza di titolo edilizio o in sua difformità).
Per questo motivo, è sempre opportuno avere sotto mano il Testo Unico Edilizia vigente alla data di realizzazione dell'intervento e a quella attuale. In questo viene d'aiuto il portale dello Stato Normattiva che consente di scaricare le norme vigenti ad una certa data.
Gli interventi edilizi previsti nel d.P.R. n. 380/2001
L'attuale Testo Unico Edilizia (nel 2024 dovrebbe arrivare una riforma epocale di questa norma) distingue 6 tipologie di intervento, puntualmente definite all'art. 3:
- gli interventi di manutenzione ordinaria, ovvero quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- gli interventi di manutenzione straordinaria, che sono quelli che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico;
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
- gli interventi di nuova costruzione, ovvero quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Soprattutto la definizione di "ristrutturazione edilizia" è stata più volte modificata negli ultimi anni per far rientrare al suo interno gli interventi di demolizione e ricostruzione (leggere attentamente l'art. 3, comma 1, lettera d) del TUE).
I regimi edilizi
Il d.P.R. n. 380/2001 definisce i seguenti regimi edilizi:
- edilizia libera, ovvero realizzabile "quasi" liberamente e senza alcun titolo o comunicazione (art. 6);
- interventi soggetti a presentazione di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) da un tecnico abilitato (art. 6-bis);
- interventi soggetti all'ottenimento del permesso di costruire (art. 10);
- interventi soggetti alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, c.d. SCIA (art. 22);
- interventi soggetti alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire (art. 23).
L'edilizia libera
Mentre negli interventi soggetti a CILA, SCIA o permesso di costruire, è automatico il coinvolgimento di un tecnico abilitato che possa guidare (e asseverare) le scelte del committente, nel caso di interventi di "edilizia libera" possono sorgere dei "fraintendimenti".
Nel 2016 il Governo ha attuato una serie di semplificazioni volte a chiarire la tipologia di titolo edilizio necessario in funzione dell'intervento. In particolare sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti:
- il D.Lgs. n. 222/2016, all'interno del quale è riportata una tabella che effettua una ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi. Per le attività soggette a PdC, SCIA, CILA o edilizia libera vengono individuati i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o atti di assenso comunque denominati;
- il DM 2 marzo 2018, con il quale viene approvato il glossario
contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie
realizzabili in regime di attività edilizia libera (glossario
edilizia libera). Il Glossario individua le principali opere che
possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel
rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e
di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico,
delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio). Il Glossario riporta:
- il regime giuridico dell’attività edilizia libera;
- l’elenco delle categorie di intervento che il TUE ascrive all’edilizia libera;
- l’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto;
- l’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.
A titolo d'esempio, il Glossario riporta tra le opere di edilizia libera quelle:
- di manutenzione ordinaria;
- di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- di eliminazione delle barriere architettoniche;
- di pavimentazione di aree pertinenziali;
- di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- di installazione, riparazione e rimozione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
- di installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché
interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non
è necessaria la Comunicazione di opere dirette a soddisfare
obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque,
entro un termine non superiore a novanta giorni, tra le quali:
- gazebo;
- servizi igienici mobili;
- tensostrutture, pressostrutture e assimilabili;
- elementi espositivi vari;
- aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente.
Dalla Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 è possibile estrarre l'elenco degli interventi edilizi suddivisi per edilizia libera o titolo abilitativo.
Occhio agli standard e ai vincoli
Esiste, però, una parte dell'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 spesso sottovalutata o volutamente ignorata, soprattutto quando si parla di istallazione di strutture leggere (quali le pergotende o le vetrate panoramiche, c.d. VEPA).
Nella sua parte iniziale, l'art. 6, prima di addentrarsi nell'elenco degli interventi eseguibili senza titolo abilitativo, recita:
Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,…
Benché, ad esempio, l'art. 6, comma 1, lettera b-bis) del TUE annoveri tra gli interventi di edilizia libera anche quelli che prevedono la realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dovrebbe essere chiaro che la prima parte dell'art. 6 li vincoli al contesto.
L'istallazione di una VEPA, come di una pergotenda, dovrebbe sempre richiedere a molte una valutazione di eventuali vincoli presenti sull'edificio, sul territorio o anche relativi al regolamento condominiale.
Proprio per questo motivo, benché sia chiaro che su alcuni interventi si possa sempre procedere in tranquillità (si pensi alla banale tinteggiatura interna di un appartamento), per tutti gli altri è sempre bene verificare insieme al proprio tecnico di fiducia le possibilità realizzative. Non farlo potrebbe generare difformità edilizie che potrebbero diventare veri e propri abusi soggetti non solo alle sanzioni amministrative (tra cui la demolizione) ma anche a quelle penali di cui all'art. 44 del Testo Unico Edilizia.