Ultime notizie Superbonus 110%: ecco il nuovo Decreto Legge
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo Decreto Legge ad hoc che interviene sulla disciplina del Superbonus 110% e del bonus barriere architettoniche
Quasi al gong di fine anno, il Consiglio dei Ministri n. 64 del 28 dicembre 2023 ha approvato un nuovo Decreto Legge recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77” che interviene sulla disciplina che riguarda il superbonus e il bonus barriere architettoniche.
Il Decreto Legge si compone dei seguenti 4 articoli (a dimostrazione che quando si vuole, è possibile pubblicare provvedimenti d’urgenza omogenei e chiari nei contenuti):
- Articolo 1 - Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia;
- Articolo 2 - Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;
- Articolo 3 - Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- Articolo 4 - Entrata in vigore.
Superbonus 110%: cosa prevede il nuovo Decreto Legge
Relativamente al superbonus 110%, alla fine la scelta è stata quella del “SAL straordinario” che garantirà l’utilizzo dell’aliquota maggiorata al 110% sulle opere realizzate nel corso del 2023. È stato, infatti, previsto che in relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul “Superbonus 110%”, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023.
Resta fermo l’utilizzo del superbonus con aliquota al 70% per le opere ancora da effettuare a partire dall’1 gennaio 2024.
Entrando nel dettaglio, l’art. 1, comma 1 del nuovo Decreto Legge dispone:
1. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Nella relazione tecnica allegata al Decreto Legge si specifica:
La disposizione di cui al comma 1 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi legati al cd. Superbonus, per le quali - sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023 - è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato miglioramento di due classi energetiche.
L’intervento in esame, pertanto, non modifica le percentuali e le modalità di fruizione vigenti e costituisce esclusivamente una sorta di garanzia per i beneficiari delle detrazioni nei casi in cui non riescano a completare i lavori oggetto di agevolazione.
In linea teorica l’intervento potrebbe comportare un mancato recupero di gettito nei casi in cui i lavori non fossero completati entro i termini previsti e, di conseguenza, non viene raggiunto il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio oggetto di intervento.
In realtà, attualmente nelle previsioni del Bilancio dello Stato non sono ancora ascritti effetti di recupero in merito alle suddette fattispecie e, inoltre, in un’ottica prudenziale, gli oneri derivanti dall’agevolazione in esame considerano sempre la fruizione della misura per intero, ossia ipotizzando che i lavori vengano ultimati.
Contributo per i redditi più bassi
Sempre all’art. 1 del nuovo Decreto Legge, al comma 2, al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri “Superbonus 110%” che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Entrando nel dettaglio, ecco il contenuto del comma 2 citato:
2. A valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al comma 1 con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo di cui al presente comma è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Sconto in fattura, cessione del credito e territori colpiti da eventi sismici
L’art. 2 del nuovo Decreto Legge rappresenta una nuova entrata a gamba tesa del Governo sul comparto delle costruzioni. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (ovvero il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.
Ecco i contenuti dei due commi dell’art. 2:
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
2. I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a spese per interventi avviati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
Nella relazione tecnica allegata al Decreto Legge viene specificato:
La disposizione di cui al comma 1 interviene sulla disciplina della deroga al divieto di opzione per il c.d. sconto in fattura/cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n.34 del 2020.
In particolare, a legislazione vigente il blocco delle opzioni non opera per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11/2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali.
La modifica normativa in esame limita tale deroga solo in caso di interventi per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto-legge, risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
L’intervento di fatto restringe l’ambito di applicazione dell’agevolazione in esame, non determinando oneri.
Bonus barriere architettoniche
L’art. 3, infine, apporta un’importante modifica alla disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche prevista all’art. 119-ter del Decreto Rilancio. Con la presente disposizione, infatti, si limita il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito. Inoltre, sarà necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto “bonifico parlante”.
Entrando nel dettaglio, ecco i contenuti dell’art. 3:
1. All’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.»;
b) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.».
c) il comma 3 è abrogato.
2. All’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38:
a) dopo le parole «alle spese sostenute» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:
a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
3. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
4. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Nella relazione tecnica allegata al Decreto Legge viene specificato:
La disposizione interviene sulla disciplina della detrazione fiscale per l'abbattimento delle barriere architettoniche prevista dall’art. 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
In particolare, il beneficio viene circoscritto agli interventi aventi ad oggetto le scale, le rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Viene anche abrogata la disposizione che, a legislazione vigente, ricomprende nel beneficio gli interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).
Si dispone, altresì, che a partire dal 1° gennaio 2024, non sarà più ammesso esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura/cessione del credito in relazione a tale detrazione.
Le nuove disposizioni che escludono lo sconto in fattura e la cessione del credito non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute successivamente alla data di cui al precedente periodo, sempre per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, sostenute:
a) da condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
b) da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La disposizione del comma 3 salvaguarda i lavori per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto-legge, risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario ovvero, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sono già iniziati i lavori oppure è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori ed è stato versato un acconto sul prezzo.
Le misure di fatto restringono l’ambito di applicazione dell’agevolazione in esame, non determinando oneri.