Riforma fiscale: tutti i provvedimenti del Governo

Approvati quattro decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale. Tra le novità, la riduzione degli scaglioni IRPEF

di Redazione tecnica - 30/12/2023

L’ultimo Consiglio dei Ministri del 2023 è stato particolarmente denso, con l'approvazione di numerosi e importanti provvedimenti tra cui, oltre al Milleproroghe 2024 e al già contestato Decreto-legge sul Superbonus, quattro decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale sancita con la legge n. 111/2023.

Riforma fiscale: tutti i provvedimenti approvati dal Governo

In particolare, l’Esecutivo, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato:

  • l’attuazione del primo modulo di riforma dell’IRPEF e di altre misure in tema di imposte sui redditi;
  • le disposizioni in materia di adempimento collaborativo, come previsto dall’art. 17 della legge n. 111/2023;
  • le disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 111/2023;
  • le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente

Vediamo i singoli provvedimenti nel dettaglio.

Riforma IRPEF e altre imposte sui redditi

Si conferma la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni IRPEF. In particolare, vengono accorpati i primi due e le nuove aliquote corrispondono alle seguenti percentuali:

  • 23% fino a 28 mila euro;
  • 25% tra 28 e 50mila euro;
  • 43% sopra i 50mila euro.

Inoltre sono state modificate le disposizioni di revisione della detrazione IRPEF, spettante per l’anno 2024, per le erogazioni liberali a favore ONLUS, associazioni che si occupano di iniziative umanitarie edi enti del terzo settore. Si conferma anche nel 2024 l’esenzione dalla decurtazione di 260 euro per le donazioni effettuate verso questi soggetti, che rimane invece ferma per le erogazioni liberali in favore dei partiti politici.

Disposizioni in materia di adempimento collaborativo

Modificato anche il testo relativo alle disposizioni in materia di adempimento collaborativo, in relazione alla regolamentazione di compiti, adempimenti e requisiti richiesti agli avvocati e ai dottori commercialisti abilitati al rilascio della certificazione del tax control framework (TCF).

In particolare, si prevede che i professionisti, ai fini del rilascio della certificazione, possano avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza. In ogni caso, il professionista indipendente abilitato al rilascio è esclusivamente quello iscritto all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Lo stesso provvedimento riformula le previsioni sulla “certificazione tributaria”, prevista dall’articolo 36 del d.Lgs. n. 241/1997 per i soggetti che aderiscono all’adempimento collaborativo.

Disposizioni in materia di contenzioso tributario

Nel testo previsto dall’art. 19 della legge n. 111/2023 sono state modificate, tra l’altro, le disposizioni relative alle spese di giudizio prevedendo la compensazione delle stesse, oltre che in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

Inoltre, come precisato dal Governo:

  • solo per le controversie in cui il contribuente è costituito in giudizio personalmente, è ammessa la possibilità di utilizzare anche la modalità di notifica e di deposito cartaceo degli atti;
  • tra gli atti impugnabili viene incluso il rifiuto espresso dell’istanza di autotutela;
  • si garantisce il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza e si chiarisce che, nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza;
  • Infine, si definiscono con maggior chiarezza le modalità della redazione della sentenza in forma semplificata.

Statuto dei diritti del contribuente

Infine, viene modificato il testo approvato in esame preliminare relativo allo statuto dei diritti del contribuente, valorizzando il fatto che si tratti di norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell’ordinamento dell’Unione Europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e introducendo la disciplina in tema di nullità, estendendo la stessa anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato.

Si amplia la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali:

  • la mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti;
  • la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
  • l’errore sul presupposto dell’imposta.

Infine, si innalza a un anno il limite temporale per procedere all’autotutela dopo la definitività dell’atto e si  riqualificano come annullabili gli atti dell’Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a un’istanza di interpello.

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