Superbonus, cessione del credito e barriere architettoniche: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 212/2023
Approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 con la trentesima modifica all’impianto normativo che regola il superbonus e la cessione del credito
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2023, n. 302 il Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” che porta in dote la trentesima modifica all’impianto normativo che regola il superbonus, il bonus barriere architettoniche e il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
La struttura del Decreto Legge n. 212/2023
Il nuovo provvedimento, in linea con quanto già accaduto con il Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni), rappresenta un’eccezione alla regola che vede ormai il Governo pubblicare Decreti Legge “omnibus”. In questo caso, invece, il D.L. n. 212/2023 riguarda unicamente il mondo del bonus edilizi con appena 4 articoli:
- Art. 1. Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia
- Art. 2. Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici
- Art. 3. Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche
- Art. 4. Entrata in vigore
Le disposizioni SALva superbonus
Il primo articolo prova ad intervenire per salvare il salvabile relativamente ai cantieri rimasti invischiati nel problema del blocco della cessione. In particolare, le detrazioni sulle quali è stata esercitata l’opzione alternativa (sconto o cessione) sulla base dello stato di avanzamento, non saranno oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche.
Resta, chiaramente, la responsabilità solidale in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
Salvi, dunque, il SAL (minimi del 30%) che non proseguiranno i lavori. Quasi un modo per “incentivare” committente e impresa a mettersi d’accordo per mettere un punto al cantiere senza contenziosi.
Contributo per i redditi bassi
Sempre l’art. 1, al comma 2, viene previsto per i proprietari di unità immobiliari in condominio con:
- reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis .1, del Decreto Rilancio);
- sulle spese sostenute dal’1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%;
un contributo su cui non viene specificato l’ammontare ma solo che sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Le modifiche al meccanismo delle opzioni alternative
L’art. 2 smantella le possibilità residuali di utilizzare il meccanismo delle opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio. Ricordiamo, infatti, che con il Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni), Governo e Parlamento hanno deciso di abrogare qualsiasi meccanismo alternativo alle detrazioni dirette, prevedendo solo un sistema di eccezioni all’interno del quale erano stati inseriti:
- gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo (art. 2, comma 2, lett. c) del Decreto Cessioni);
- gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici (art. 119, comma 8-ter del Decreto Rilancio)
In particolare, relativamente al primo punto, l’utilizzo delle opzioni alternative è possibile esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, entro il 29 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
Relativamente ai territori colpiti da eventi sismici, viene previsto che gli interventi avviati successivamente al 29 dicembre 2023, stipulino entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei benefici fiscali, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno stabilite le modalità di attuazione.
Barriere architettoniche: cambia tutto
L’art. 3, certamente quello più “sconvolgente”, modifica il bonus 75% previsto all’art. 119-ter del Decreto Rilancio per l’abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare:
- il bonus viene limitato per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (niente più infissi);
- viene abrogato il comma 3 dell’art. 119-ter citato e quindi, a partire da oggi, il bonus non spetterà più per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito;
- viene espressamente previsto il rispetto dei requisiti di cui decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, mediante apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
Viene modificato l’art. 2, comma 1-bis del Decreto Cessioni che consentiva l’utilizzo delle opzioni alternative sulle bonus 75% barriere architettoniche. In particolare, le opzioni potranno essere applicate sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
Tale limitazioni non si applicherà alle opzioni relative alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:
- condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Le possibilità per continuare ad utilizzare le opzioni alternative saranno limitate alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 dicembre 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Documenti Allegati
Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212