Decreto Superbonus: 2 problemi irrisolti del comparto

Dopo la pubblicazione del Decreto Legge n. 212/2023 (Decreto Superbonus), restano ancora alcuni problemi che si paleseranno a partire dall’1 gennaio 2024

di Gianluca Oreto - 30/12/2023

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 (Decreto Superbonus) è ormai chiaro il futuro dei bonus edilizi. Dall’1 gennaio 2024 l’aliquota del superbonus diminuirà per i principali soggetti beneficiari al 70%, per poi attestarsi al 65% nell’ultimo anno (2025); il bonus barriere architettoniche è stato depotenziato e limitato per gli ultimi due anni di utilizzo (2024-25); ai bonus “minori” resta l’ultimo anno di utilizzo senza che la Legge di Bilancio 2023 abbia previsto altre proroghe (poi resterà il bonus casa 36% con limite di spesa di 48.000 euro).

La ratio del Decreto Superbonus

Il Decreto Legge n. 212/2023 nasce dopo mesi di colloqui, confronti e richieste del comparto delle costruzioni che avrebbero voluto solo completare i cantieri avviati e rimasti sospesi a causa del blocco della cessione del credito.

Nulla di tutto questo è stato realizzato e, a parte una inutile panacea che farà più bene ai cessionari che ad altri, restano parecchi problemi da risolvere e che certamente saranno la causa di contenzioni tra privati e con l’Agenzia delle Entrate.

Erano due le proposte sul tavole. Entrambe con motivazioni e risultati differenti:

  • con la prima si chiedeva la possibilità di un SAL straordinario inferiore al 30% per utilizzare le opzioni alternative sugli interventi realizzati nel 2023;
  • la seconda, più difficile considerato il punto di vista del Governo su questa misura, voleva almeno 3/6 mesi per concludere i lavori che al 31 dicembre 2023 avevano completato il 60/70% dell’intervento complessivo, continuando ad utilizzare l’aliquota del 110%.

Il primo problema irrisolto

Il Governo ha pensato, invece, di occuparsi principalmente dei cessionari (ovvero gli acquirenti dei SAL o le stesse imprese che hanno operato lo sconto in fattura a SAL). Al fine di metterli a riparo da eventuali problematiche dovute ai cantieri che non termineranno mai a causa del blocco della cessione, il Governo ha previsto che queste “detrazioni indirette” non saranno oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche.

Resta un primo grande problema: che ne sarà dei cantieri che non sono riusciti a concludere un SAL minimo del 30% entro il 31dicembre 2023? Non mi riferisco a cantieri avviati il mese scorso, ma a interventi di riqualificazione di condomini avviati nel 2022 che a causa del blocco della cessione del credito sono ancora in alto mare.

Il Governo con la disposizione salva SAL ha evidentemente preso coscienza della sospensione di molti cantieri ma ha semplicemente deciso di non preoccuparsene pensando unicamente a salvare gli acquirenti delle detrazioni a SAL minimi. La sospensione dei cantieri a causa del blocco della cessione e la diminuzione dell’aliquota al 70% a partire dal 2024 (anche sulle spese sostenute nel 2023 che non hanno raggiunto un SAL minimo a meno che non si utilizzi la detrazione diretta) genereranno contenziosi tra imprese e committenti (ognuno con le loro ragioni).

Il secondo problema irrisolto

Altro grande problema riguarda la definizione del SAL stesso. Mentre tra il 2020 e il 2022 è stato un “non problema”, in considerazione della stessa aliquota fiscale, nel passaggio dal 110% al 70% tra il 2023 e il 2024, è evidente che sarà fondamentale contabilizzare nei SAL solo quello che la norma consente.

Purtroppo, però, nell’articolo relativo l’utilizzo delle opzioni alternative a SAL, il legislatore ha parlato di stato avanzamento lavori non ponderando al meglio le parole. Per “sanare” il problema oggi potremmo prendere la definizione di stato avanzamento lavori contenuta nell’Allegato II.14 al Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti). Ma stiamo operando una forzatura normativa.

Il problema principale (che il Governo avrebbe agilmente risolto con una previsione all’interno del nuovo Decreto Legge) riguarda i “materiali a piè d’opera”. Stiamo parlando di forniture consegnate in cantiere (con bolla di trasporto) e pagate (con bonifico parlante), ma non ancora posate. L’Allegato 2 al Decreto Asseverazioni 6 agosto 2020 non consente l’inserimento delle forniture nei SAL ma è chiaro che sarebbe stata una norma di buonsenso se lo avessero espressamente previsto.

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