Bonus edilizi 2024: ecco tutte le detrazioni per i lavori in casa
Dopo la pubblicazione degli ultimi provvedimenti normativi del 2023, ecco la situazione definitiva dei bonus edilizi utilizzabili per gli interventi di ristrutturazione della casa nel 2024
Come ogni anno, si è dovuto attendere gli ultimi giorni del 2023 per comprendere quali sono i bonus edilizi utilizzabili per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione della propria abitazione.
Gli ultimi provvedimenti normativi del 2023 e i bonus edilizi a disposizione nel 2024
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 (Decreto Superbonus), del Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Decreto Milleproroghe) e della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), è finalmente possibile definire il quadro normativo dei bonus edilizi che è possibile utilizzare nel 2024.
A partire dall'1 gennaio 2024 è andato il pensione il superbonus con aliquota al 110%, ma sono ancora tante le possibilità di detrazione fiscale che è possibile utilizzare nel corso di quest'anno per rifare il look alla propria casa o migliorarla dal punto di vista energetico e strutturale.
In questo approfondimento proveremo ad entrare nel dettaglio di ogni singolo bonus edilizio, prima però vediamo di capire quali sono e le norme da prendere in considerazione:
- il bonus ristrutturazioni edilizie, meglio conosciuto come bonus casa - è il bonus più longevo anche perché l'unico "strutturale". Prevede una detrazione fiscale del 36% con limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, che nel corso degli anni sono stati prorogati rispettivamente al 50% e a 96.000 euro. La normativa da prendere in considerazione è formata dall'art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e l'art. 16 del D.L. n. 63/2013;
- l'ecobonus - è un bonus specifico per gli interventi di riqualificazione energetica disciplinato dall'art. 14 del D.L. n. 63/2013. L'aliquota può variare dal 50% al 75% con limite di spesa da 40.000 a 60.000 euro per unità immobiliare;
- il sismabonus - è uno "spin off" del bonus casa, disciplinato dall'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013. Prevede una detrazione fiscale che varia dal 50% all'85% con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare e viene concesso nel caso in cui l'intervento comporti un miglioramento della classe sismica dell'edificio;
- l'ecosismabonus - è il meno conosciuto tra i bonus edilizi ma anche il più conveniente visto che consente l'utilizzo di una detrazione che varia dall'80% al 85% con limite di spesa di 136.000 euro per unità immobiliare. Viene concesso nel caso in cui si combinano insieme gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico. La norma da prendere come riferimento è l'art. 14, comma 2-quater.1 del D.L. n. 63/2013;
- il bonus 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che il D.L. n. 212/2023 ha modificato consentendone l'utilizzo esclusivamente agli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. I limiti di spesa sono variabili in funzione del soggetto beneficiario e la norma di riferimento è l'art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
- il superbonus - disciplinato dall'art. 119 del Decreto Rilancio che nel corso di questi 3 anni e mezzo è stato modificato da 30 provvedimenti normativi. Ad oggi consente una detrazione del 70% sulle spese sostenute nel 2024 (nel 2025 diminuirà al 65%) per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.
Oltre ai bonus riservati agli interventi edilizi, esistono anche altri due bonus:
- il bonus mobili (art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013), che può essere utilizzato nel 2024 per portare in detrazione il 50% delle spese sostenute per l'arredo di un'immobile che ha beneficiato del bonus per le ristrutturazioni edilizie, con limite di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare;
- il bonus verde (art. 1, comma 12, della Legge n. 205/2017) che consente la riqualificazione delle aree verdi di edifici privati con una detrazione del 36% con limite di spesa pari a di 5.000 euro per unità immobiliare.
Bonus ristrutturazioni edilizie o bonus casa 2024
La prima norma da conoscere per l'utilizzo di questa detrazione è l'art. 16-bis del TUIR che elenca gli interventi che ne beneficiano ovvero:
- gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) (manutenzione ordinaria, b) (manutenzione straordinaria), c) (restauro e risanamento) e d) (ristrutturazione edilizia) del d.P.R. n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale (art. 1117 del Codice Civile);
- gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) (manutenzione straordinaria), c) (restauro e risanamento) e d) (ristrutturazione edilizia) del d.P.R. n. 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle due precedenti categorie, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
- relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
- di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Questa norma prevede una detrazione del 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo. Tra le spese sostenute che è possibile portare in detrazione sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi
Con l'art. 16, comma 1 del D.L. n. 63/2013 questa detrazione è stata portata al 50% con limite di spesa pari a 96.000 euro per u.i., ma solo fino al 31 dicembre 2024. Per tutto il 2024, dunque, sarà ancora possibile beneficiare di questa aliquota potenziata prima che torni nella sua versione originaria (a meno di modifiche normative nel corso del 2024).
Questa detrazione spetta anche:
- nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d), comma 1, art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro;
- nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Da ricordare che:
- nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni;
- se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%;
- in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare;
- in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Oltre alla normativa di riferimento, per meglio comprendere questa detrazione dal punto di vista operativo è possibile dare un'occhiata all'ultima guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" messa a punto dall'Agenzia delle Entrate.
Ecobonus 2024
Una delle detrazioni fiscali più apprezzate, conosciute e più utilizzate è quella che riguarda gli interventi di riqualificazione energetica per i quali occorre distinguere quelli:
- che consentono una riduzione dei consumi;
- quelli di autoproduzione.
Nel primo caso, occorre considerare:
- l'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
- l'art. 14 del Decreto Legge n. 63/2013.
Nel secondo caso, la detrazione fiscale rientra tra quelle che beneficiano del "bonus casa" ed in particolar modo del bonus di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR che, come scritto nel paragrafo precedente, riguarda gli interventi "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia", seguendo le stesse regole descritte.
Relativamente agli interventi di riduzione dei consumi occorre distinguere quelli:
- di isolamento termico delle parti comuni opache;
- di sostituzione degli impianti termici.
In entrambe i casi la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e va applicate alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Dopo questa data, al momento, non è prevista più alcuna detrazione fiscale per questa tipologia di intervento.
Più complicato è definire il sistema di aliquote e spese massime ammissibili che proveremo a riepilogare nel seguente quadro sinottico (clicca sull'immagine per ingrandirla):
Sismabonus 2024
Come anticipato, il sismabonus è una specifica detrazione fiscale per gli interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR ovvero quelli "relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari".
Questi interventi hanno ricevuto una particolare attenzione del legislatore a partire dal 2017 con l'inserimento nell'art. 16 del D.L. n. 63/2013 dei commi da 1-bis a 1-septies. In questo caso la detrazione va ripartita in 5 quote annuali di pari importo ed è riservata agli immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
Di seguito il quadro sinottico riepilogativo di questo bonus edilizio (clicca sull'immagine per ingrandirla):
Ecosismabonus 2024
È la detrazione fiscale meno conosciuta ma anche la più conveniente sotto tanti punti di vista. La detrazione fiscale, disciplinata all'art. 14, comma 2-quater.1 (primo e secondo periodo) del D.L. n. 63/2013, va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo e prevede un massimale di spesa pari a 136.000 euro per unità immobiliare.
In particolare, per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa all'ecobonus tradizionale e al sismabonus tradizionale, è possibile applicare una detrazione:
- nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- nella misura dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Bonus 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche 2024
A partire dall'1 gennaio 2024 il bonus 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche, disciplinato all'art. 119-ter del Decreto Rilancio, ha subito importanti modifiche a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L.n. 212/2023.
Entrando nel dettaglio, questo bonus, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2025 esclusivamente per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Niente più bonus per i serramenti e per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
L'ammontare complessivo delle spese su cui calcolare la detrazione del 75% va calcolato in questo modo:
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Sempre a partire dall'1 gennaio 2024 viene espressamente previsto che il rispetto dei requisiti di cui decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sia asseverato da un tecnico abilitato.
Superbonus 70% nel 2024
Niente colpi di scena dell'ultimo minuto, per tutto il 2024 le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio potranno accedere alla detrazione fiscale del 70% (superbonus 70%), mantenendo inalterati requisiti e adempimenti previsti dalla norma agevolativa. Nel 2025 l'aliquota diminuirà al 65%.
Appare utile ricordare che il Decreto Rilancio ha distinto due tipologie di intervento che accedono al superbonus:
- trainanti - accedono direttamente al superbonus;
- trainati - accedono al superbonus solo se eseguiti congiuntamente ad un intervento trainate (in tal senso fa fede la data di inizio e fine lavori).
Gli interventi trainanti sono:
- l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
- gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
- gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica possono trainare i seguenti interventi:
- efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di efficienza energetica o riduzione del rischio sismico) consente di portare in detrazione fiscale al 70% altre spese, sempre se effettuate congiuntamente, relative a:
- abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
- installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del rischio sismico consente l'accesso al superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente, anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
Per altre informazioni relative ai limiti di spesa si rimanda alla lettura dello Speciale Superbonus.
Bonus mobili 2024
Il Bonus Mobili, introdotto con l'art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, riserva una detrazione del 50%, ripartita in 10 quote annuali di stesso importo, ai soggetti che fruiscono dell’agevolazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR), in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto dei lavori.
In particolare, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nel 2024, il beneficio spetta a condizione che:
- il predetto acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- il contribuente abbia sostenuto anche solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione.
Le spese possono essere state sostenute prima di quelle relative alla ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati. La data di inizio lavori (ad esempio, data della CILA o della SCIA) deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
Per beneficiare del Bonus mobili su una unità immobiliare è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380/2001.
Per quanto riguarda gli interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, il Bonus Mobili spetta a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all’arredo della propria unità immobiliare.
Non danno diritto alla detrazione:
- la realizzazione di posti auto o box pertinenziali;
- gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lett. a), b), c), e d), del TUE;
- gli interventi per i quali si usufruisce delle detrazioni spettanti per interventi finalizzati al risparmio energetico, Ecobonus, quali l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti).
Tra le altre importanti precisazioni del Fisco:
- il collegamento tra l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e l’arredo dell’immobile oggetto degli interventi edilizi deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso;
- il Bonus mobili spetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare l’immobile, ma l’intervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze dell’immobile stesso, anche se autonomamente accatastate.
Il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. In particolare, possono essere acquistati con il bonus mobili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Tra gli elettrodomestici rientrano:
- Grandi apparecchi di refrigerazione
- Frigoriferi
- Congelatori
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti
- Lavatrici
- Lavasciuga e Asciugatrici
- Lavastoviglie
- Apparecchi per la cottura–Piani cottura
- Stufe elettriche
- Piastre riscaldanti elettriche
- Forni e Forni a microonde
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti
- Apparecchi elettrici di riscaldamento
- Radiatori elettrici
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
- Ventilatori elettrici
La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute su un massimale di spesa, per il 2024, pari a 5 mila euro, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto.
Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Da ricordare che questa detrazione non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. In questo caso, il contribuente può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento del beneficio.
Bonus verde 2024
Ultima possibilità fiscale offerta dalla normativa è il bonus verde disciplinato dall'art. 1, comma 12, della Legge n. 205/2017. L'agevolazione potrà essere utilizzata ancora per tutto il 2024 e consente di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.