Superbonus, cessione del credito e barriere architettoniche: comincia la conversione del D.L. n. 212/2023

Alle Camere il disegno di legge di conversione del D.L. n. 212/2023 che apporta importanti modifiche al superbonus 110%, al bonus barriere architettoniche e alla cessione del credito

di Redazione tecnica - 08/01/2024

Messa da parte ogni speranza di ottenere una proroga del superbonus 110% per i lavori in corso e metabolizzate le ultime disposizioni, comincia in Parlamento il percorso di conversione in legge del Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212.

La conversione in Legge del D.L. n. 212/2023

Considerato che il nuovo provvedimento è approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, il Parlamento avrà tempo fino al 27 febbraio 2024 per modificare e/o integrare le disposizioni messe a punto dal Governo. Non si esclude, però, che alla fine anche il percorso di conversione di questo Decreto Legge termini con un maxiemendamento preparato dalle forze di maggioranza e il classico voto di fiducia che rendono Camera dei Deputati e Senato dei luoghi sacri dalla dubbia utilità.

Il percorso di conversione si apre con il consueto discorso di apertura del Governo che prima di sottoporre alle Camere il disegno di legge di conversione, ne evidenzia gli obiettivi e i presupposti, di seguito riportati.

Disposizione salva SAL

Entrando nel dettaglio, secondo il Governo, il comma 1 dell’articolo 1 affronta alcune criticità derivanti dall’applicazione della disciplina delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

In particolare, la disposizione prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di superbonus, per le quali sia stata esercitata l’opzione di cui al citato art. 121, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 (minimo del 30%), non sono oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate in caso di mancata ultimazione degli interventi, limitatamente all’importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota dell’intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui, a causa della mancata ultimazione degli interventi di cui al progetto, non sia stato realizzato il miglioramento delle due classi energetiche prescritto.

Resta fermo il necessario rispetto di tutti gli altri requisiti che danno diritto alla detrazione, in mancanza dei quali l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante.

Contributo per i redditi bassi

Con il secondo comma dell’art. 1, viene prevista l’erogazione di un contributo a favore dei soggetti con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (comma 8-bis.1, art. 119 del Decreto Rilancio), che eseguono gli interventi agevolati sui condomini, per le spese sostenute dall’1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 sia stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%. Il secondo periodo dello stesso comma stabilisce che il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Infine, il terzo periodo del comma 2 prevede che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Non si conosce ancora l’entità di questo contributo.

Limitazioni alle opzioni alternative

L’articolo 2, comma 1, è finalizzato a limitare le ipotesi di deroga al divieto di utilizzo delle opzioni alternative (sconto e cessione) di cui all’articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio, con particolare riguardo alla deroga prevista dall’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni)

La disposizione da ultimo ricordata, a legislazione vigente, prevede che il blocco delle opzioni previsto dall’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 11 del 2023 non operi per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali.

In base a tale disposizione, la deroga al blocco delle opzioni opera, a legislazione vigente, sia per le spese sostenute in relazione agli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 sia per quelle relative agli interventi agevolati ai sensi delle altre disposizioni elencate nell’articolo 121, comma 2, dello stesso decreto.

La circostanza che per tali interventi la norma vigente faccia riferimento non alla data dell’istanza presentata per l’acquisizione del titolo abilitativo relativo all’intervento di recupero edilizio dello specifico immobile interessato, bensì alla data di approvazione, da parte dei comuni, dei piani di recupero o di riqualificazione urbana, comporta che il blocco delle opzioni, a legislazione vigente, non trovi applicazione per gli immobili compresi in detti piani.

Tale disposizione avrebbe l’obiettivo di limitare l’ambito della deroga in questione, riservandola agli interventi per i quali si può ritenere che si sia effettivamente prodotta in favore dei contribuenti una legittima aspettativa all’utilizzo della deroga stessa, connessa alla richiesta dello specifico titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione dell’edificio del quale si intenda procedere al recupero. Gli interventi per cui non opera il blocco delle opzioni per la cessione o lo sconto in fattura sono, pertanto, specificamente individuati come quelli – compresi nei predetti strumenti urbanistici approvati – per i quali sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del nuovo decreto-legge.

Il successivo comma 2 prevede che i contribuenti che intendono usufruire dei benefìci relativi agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, di cui all’articolo 119, comma 8-ter, del Decreto Rilancio, in relazione alle spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, abbiano l’onere di stipulare, entro un anno dalla conclusione di tali lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali che si verifichino nel territorio nazionale. Le modalità di attuazione di tale misura saranno stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Bonus 75% barriere architettoniche

Secondo il Governo, l’art. avrebbe lo scopo di evitare ogni possibilità di comportamenti opportunistici nell’utilizzo del bonus 75% previsto per l’eliminazione delle barriere architettoniche dall’art. 119-ter del Decreto Rilancio.

In particolare, con il comma 1, che modifica il comma 1 di detto articolo 119-ter, viene operata una restrizione dell’ambito oggettivo dell’agevolazione in questione, che è limitato agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Viene inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese sostenute e documentate, i pagamenti devono essere effettuati con le modalità previste per le spese di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (bonifico parlante).

Allo scopo di ridimensionare l’ambito oggettivo dell’agevolazione, viene altresì abrogato il comma 3 dell’articolo 119-ter che, a legislazione vigente, comprende nel beneficio gli interventi riguardanti l’automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).

Con il comma 2 si interviene sulle possibilità di utilizzo delle opzioni alternative disciplinate dall’art. 2, comma 1-bis, del Decreto Cessioni. Viene stabilita la data del 31 dicembre 2023 quale termine finale dell’efficacia della deroga al blocco dell’esercizio delle opzioni. Pertanto, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, a partire dal 1° gennaio 2024 non sarà più consentito esercitare dette opzioni, salvo che per i condomìni, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa, e per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Requisito reddituale non necessario se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le deroghe allo stop delle opzioni alternative

Viene previsto un nuovo sistema di deroghe al blocco della cessione che salvaguarda i contribuenti in favore dei quali si può ritenere che si sia prodotta una legittima aspettativa all’applicazione delle norme previgenti. In particolare, potranno continuare ad utilizzare sconto e cessione gli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, sussista una delle seguenti condizioni:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
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