Superbonus e congruità dei prezzi: il Fisco sull’utilizzo dei prezzari
La prima risposta del 2024 l’Agenzia delle Entrate la dedica alla verifica di congruità delle spese sostenute necessaria per accedere al superbonus
In considerazione degli aggiornamenti periodici dei prezzari e delle tempistiche (sempre abbastanza lunghe) dei cantieri di superbonus (soprattutto quando si parla di condomini), in che modo deve essere effettuata la necessaria verifica di congruità delle spese sostenute? Ed in particolare, a quale data occorre fare riferimento per la scelta del prezzario da utilizzare?
Superbonus, prezzari e verifica di congruità: l’interpello l’Agenzia delle Entrate
Domande certamente non banali che hanno trovato risposta nel primo intervento del 2024 dell’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 1 del 5 gennaio 2024, resa in riferimento ad un classico interpello presentato da un condominio minimo composto da 5 unità immobiliari che unitamente agli interventi di riqualificazione energetica, ha avviato interventi trainati di sostituzione degli infissi dell’intero edificio.
Considerata la particolare forma, al momento della firma del contratto di appalto avvenuto ad aprile 2022, il prezzario regionale non contemplava tale tipologia di infisso e, pertanto, è stato utilizzato il prezzario di una Regione vicina edizione 2021 che, invece, la prevedeva.
Intanto, la Regione di riferimento ha provveduto all’aggiornamento del prezzario, includendo al suo interno anche i prezzi riferiti alla sostituzione delle persiane e delle finestre dell’istante. Ulteriori particolari:
- è stato completato il primo SAL, in data 2 maggio 2023;
- il secondo e ultimo SAL, nel quale confluirà anche l'intervento trainato di sostituzione delle finestre e persiane, è in corso;
- i condomini hanno optato per l'applicazione dello sconto in fattura.
Quale prezzario dovrà essere utilizzato per la verifica della congruità dei prezzi prevista dall'articolo 119, comma 13, del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)?
Superbonus, infissi e verifica di congruità dei prezzi: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato i contenuti del citato comma 13 a mente del quale ai fini della fruizione diretta dell'agevolazione o mediante le opzioni alternative, per gli interventi di efficientamento energetico “i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3ter dell'articolo 14 del DecretoLegge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.
Il successivo comma 13bis stabilisce che “L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022”.
L’Agenzia delle Entrate di nuovo sullo Stato Avanzamento Lavori
Prima di entrare nel merito della domanda, l’Agenzia delle Entrate ricorda i contenuti della sua circolare n. 23/E mediante la quale aveva fornito dei chiarimenti sullo Stato Avanzamento Lavori (SAL), riprendendo l’art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e per il quale il SAL “riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci”.
Un chiarimento che non scioglie ancora i dubbi sulla possibilità di inserire nei SAL i materiali a piè d’opera (ma sono certo che prima o poi quest’anno il Fisco risponderà anche su questo).
Il prezzario da utilizzare per la verifica di congruità
In definitiva, rispondendo al quesito, secondo il Fisco la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione ai sensi dell'allegato A del decreto ministeriale 6 agosto 2020, deve essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data.
Nelle circolari 8 agosto 2020, n. 24/E e 22 dicembre 2020, n. 30/E, era già stato chiarito che per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento.
In caso di sconto “integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.
Ne consegue che, nel caso di specie, il tecnico abilitato incaricato dall'Istante di attestare la congruità delle spese relative all'intervento “trainato”, di sostituzione delle persiane e degli infissi, nel rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa, deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa nel senso sopra precisato.
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Risposta