Superbonus 110% e ricostruzione post sisma: l’agibilità blocca la detrazione

L’Agenzia delle Entrate chiarisce i presupposti di accesso al superbonus 110% gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici

di Redazione tecnica - 10/01/2024

L’1 gennaio 2024 è scattata la nuova era del superbonus che per i principali soggetti beneficiari potrà essere utilizzato con aliquota al 70%, per poi diminuire ulteriormente al 65% nel suo ultimo anno di utilizzo. Esiste, però, ancora una casistica ammessa dalla normativa che consente di beneficiare dell’aliquota del 110%.

Superbonus 110%: chi può ancora utilizzarlo

L’art. 119, comma 8-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) consente, infatti, l’utilizzo del bonus 110% fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per questa tipologia di intervento occorre considerare i seguenti commi del citato art. 119:

1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Via libera alle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito)

Da ricordare, inoltre, che per questi interventi è ancora possibile per tutto il 2024 utilizzare le opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio, sconto in fattura e cessione del credito, che sono state esplicitamente mantenute nel sistema di eccezioni allo stop previsto dal Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38 (art. 2, comma 3-quater), che non è stato modificato dal recente Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 (in attesa di conversione in legge).

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Sull’argomento l’Agenzia delle Entrate era già intervenuta con:

Arriva adesso un nuovo chiarimento fornito questa volta con la risposta 9 gennaio 2024, n. 4 resa in riferimento ad una istanza presentata da un condominio che ha rappresentato i seguenti fatti:

  • il 6 aprile 2009 l'edificio è stato dichiarato inagibile con esito “B” e ne è stata rispristinata l'agibilità utilizzando i contributi per la ricostruzione;
  • il 23 novembre 2022, viene presentata la CILAS per gli interventi di efficientamento energetico previsti all’art. 119 del Decreto Rilancio.

La domanda del condominio è: possono ancora utilizzare la detrazione fiscale del 110% così come previsto all’art. 119, comma 8-ter del Decreto Rilancio?

Niente superbonus senza i requisiti previsti

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato la normativa di riferimento, ha ripreso i chiarimenti già forniti in passato e osservato che il superbonus è applicabile alle spese sostenute per gli interventi ammessi per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici. Detti contributi sono esclusi nei casi in cui:

  • il danno sia preesistente all'evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;
  • il livello del danno non sia tale da determinare l'inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).

Ciò premesso, il Fisco ha confermato che il superbonus è utilizzabile per interventi di ricostruzione di edifici che risultino “inagibili” a causa di eventi sismici verificatesi, a far data del 1° aprile 2009, nei Comuni dei territori dove si stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali sia stato erogato anche il relativo contributo.

Ciò significa che il requisito di “inagibilità” risulta essere imprescindibile per l’utilizzo del superbonus al 110% su questi territori.

Nel caso oggetto dell’istanza, il fabbricato condominiale è stato già oggetto di interventi di ricostruzione che ne hanno ripristinato l'agibilità conseguente l'evento sismico e, pertanto gli interventi che si intendono eseguire, di efficientamento energetico di cui al citato articolo 119 del decreto Rilancio, saranno effettuati su un immobile “agibile” che, in quanto tale, non ha “in corso pratiche per l'assegnazione di contributi postsisma”.

In definitiva, dunque, non sussistono le condizioni per l’applicazione del citato comma 8-ter e l’istante potrà solo utilizzare il Superbonus con le modalità e le condizioni previste al successivo comma 8-bis.

Le aliquote previste dalla norma

Per comprendere quale aliquota utilizzare, occorre prendere in considerazioni le modifiche apportate al regime del superbonus:

In particolare, ricordiamo che per gli interventi effettuati dai condomini, il Superbonus spetta nella misura:

  • del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • del 90% per quelle sostenute nell'anno 2023;
  • del 70% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
  • del 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

Per le spese sostenute nel 2023 dai condomini è possibile continuare ad applicare l’aliquota del 110% solo se:

  • la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 a condizione che la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater (vale a dire entro il 18 novembre 2022);
  • la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022.

In entrambi i casi, la data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso dei c.d. mini condomìni in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea.

Relativamente alle opzioni alternative e sempre per i condomini, per le spese sostenute per gli interventi agevolabili per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, sarà possibile fruire dello sconto in fattura e/o cessione del credito.

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