Bonus ristrutturazione edilizia: utilizzabile per gli immobili in corso di definizione?
L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito di utilizzo del bonus previsto per la ristrutturazione edilizia nel caso di immobile censito in catasto nella categoria F/4
L’attuale quadro normativo che regola le detrazioni fiscali utilizzabili in edilizia risulta essere molto eterogeno e privo di quella continuità che richiederebbe un ambito così importante. Proprio per questo motivo, soprattutto a seguito della nascita del superbonus, negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha fornito parecchi chiarimenti operativi, utili nel caso si voglia utilizzare una delle agevolazioni disponibili.
Ristrutturazione edilizia e bonus: nuovo chiarimento del Fisco
Il 2024 si è già aperto con diverse risposte dell’Agenzia delle Entrate in merito all’utilizzo del superbonus. Il Fisco ha, inoltre, fornito un nuovo chiarimento in merito alla detrazione fiscale prevista per la “ristrutturazione edilizia” nel caso di interventi realizzati su un immobile censito in catasto nella categoria F/4 (unità in corso di definizione).
Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate, tramite la sua rivista telematica, ha ricordato che gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli definiti all’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Le detrazioni fiscali previste per questa tipologia di intervento (l’Agenzia non lo chiarisce ma il riferimento dovrebbe essere quello all’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986, c.d. TUIR) possono essere utilizzare quando gli interventi vengono eseguiti su immobili classificati nella categoria catastale F/4 (“unità in corso di definizione”), a condizione che dal titolo abilitativo che ha autorizzato i lavori risulti che le opere edilizie consistono in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
L’accatastamento a fine lavori
Il Fisco ha, infine, ricordato che è necessario al termine dei lavori accatastare l’immobile in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali e relative pertinenze). Le unità in corso di definizione identificano, infatti, porzioni di fabbricato esistenti ed individuati catastalmente, per le quali deve essere soltanto definita la consistenza e la destinazione d’uso.
Il chiarimento era già stato fornito con la Circolare Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023, n. 17/E in cui, nel paragrafo relativo agli interventi di ristrutturazione edilizia, aveva precisato che:
- è possibile, ad esempio, fruire della detrazione d’imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo;
- la detrazione spetta anche in caso di interventi effettuati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) o F/4 (“unità in corso di definizione”), purché dal titolo abilitativo che autorizza i lavori risulti che le opere edilizie consistono in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di “nuova costruzione” e che, al termine degli stessi, l’immobile sia accatastato come residenziale. Ciò in quanto le unità collabenti, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, sono manufatti già costruiti e individuati catastalmente. Analogamente, le unità in corso di definizione identificano porzioni di fabbricato esistenti ed individuati catastalmente, per le quali deve essere soltanto definita la destinazione (a titolo esemplificativo, in pendenza di lavori di frazionamento dell’immobile, cui seguirà atto di vendita).