Collaudo infrastrutture di grande rilevanza o complessità: il Decreto del MIT
Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce modalità e limiti sugli oneri a carico dell'ente concedente per servizi di supporto e di indagini legati alla realizzazione di infrastrutture di grande rilevanza o complessità
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2024, n. 10, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 dicembre 2023, con il quale si definiscono modalità e limiti sugli oneri a carico dell'ente concedente per servizi di supporto e di indagini legati alla realizzazione di infrastrutture di grande rilevanza o complessità, ai sensi dell’art. 206, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici).
Infrastrutture di grande rilevanza o complessità: gli oneri aggiuntivi previsti dal Codice
Secondo quanto disposto dalla norma del codice:
- il collaudo delle infrastrutture è effettuato nei modi e nei termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori;
- per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, l’ente concedente può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione dell’ente concedente, con le modalità e i limiti stabiliti appunto con decreto del MIT, fermo restando che l'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, eseguito o controllato in tutto o in parte il compimento della infrastruttura.
Collaudo opere rilevanti o complesse: ok a servizi di supporto o indagine affidati soggetti specializzati
Questo l'iter previsto con il Decreto:
- entro dieci giorni dalla sottoscrizione del verbale della
visita in corso d’opera in occasione della quale
ha ravvisato la necessità di doversi avvalere del servizio di
supporto o di indagine di soggetti specializzati nel settore,
la commissione incaricata del collaudo trasmette istanza
motivata all’ente che ha affidato il servizio globale,
indicando:
- la natura e la tipologia del servizio specialistico di supporto o di indagine occorrente;
- le specifiche tecniche richieste.
- entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, l’ente, stimato l’importo del servizio specialistico di supporto o di indagine richiesti (che non può mai, superare i fondi previsti nel quadro economico approvato per la realizzazione dell’infrastruttura), comunica alla commissione di collaudo, l’intervenuta autorizzazione oppure motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
- l’ente deve quindi affidare il servizio nel rispetto del diritto dell’Unione europea, della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 36/2023 e delle vigenti norme, anche tecniche, di settore.
Collaudo opere: calcolo dei corrispettivi per servizi di supporto e di indagine
In particolare, per il calcolo dei corrispettivi delle prestazioni si applicano le prevsioni di cui all’allegato I.13 e all’art. 29, comma 1, dell’allegato II.14 del decreto legislativo n. 36/2023.
Per le indagini specialistiche, i prezzi unitari da assumere quale riferimento, sono dedotti dai prezzari di cui all’art. 41, comma 13, ovvero dalle disposizioni di cui all’art. 116, comma 11 dello stesso codice. Nell’eventualità di prove innovative, non sempre riconducibili a procedure standardizzate, da realizzare in coerenza alle necessità manifestate dalla commissione di collaudo, in mancanza di prezzari aggiornati o in assenza della specifica voce all’interno del prezzario, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, attraverso la formazione di appositi prezzi in base al luogo sede degli interventi.
Requisiti dei soggetti affidatari
Il soggetto affidatario del servizio specialistico di supporto o di indagine deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- specifica competenza ed esperienza nel settore oggetto dell’affidamento, adeguatamente documentate;
- per coloro che eseguono le attività afferenti al servizio richiesto, laurea magistrale oppure quinquennale di carattere tecnico-scientifico, in relazione alle specificità del servizio oggetto dell’affidamento, costante aggiornamento nel settore oggetto della prestazione adeguatamente documentato e, abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’albo professionale, quest’ultima da almeno dieci anni se il servizio specialistico richiesto attiene al collaudo statico.
Infine, tra l’affidatario del servizio specialistico di supporto o di indagine al collaudo e i soggetti che hanno progettato, diretto, eseguito o controllato in tutto o in parte le attività finalizzate al compimento della infrastruttura, non possono essere intercorsi, nel biennio precedente l’affidamento, ovvero essere in corso rapporti di collegamento o collaborazione tecnica o professionale. Allo stesso modo, non devono intercorrere rapporti di collegamento con alcun componente della commissione di collaudo.
Documenti Allegati
Decreto