Bonus infissi 2024: ultimo anno per l’aliquota potenziata
Fino al 31 dicembre 2024 è ancora possibile utilizzare il bonus infissi con aliquota maggiorata e recuperare parte del costo sostenuto con le detrazioni fiscali
Il 2023 si è chiuso con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 che, tra le altre cose, ha escluso la sostituzione degli infissi dal bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Bonus infissi 2024: la normativa vigente
Dall’1 gennaio 2024, dunque, non si potrà più utilizzare il bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche concesso nel 2022 e 2023 anche per la sostituzione degli infissi purché nel rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Restano ancora due possibilità fiscali per sostituire gli infissi offerte:
- dall’art. 1, comma 345, della Legge n. 296/2006 e dall’art 14 del D.L. n. 63/2013 (ecobonus)
- dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 e dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (bonus ristrutturazioni edilizie o bonus casa).
Nel primo caso, la normativa prevede una detrazione fiscale del 50% utilizzabile sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi. Nel secondo caso, invece, è prevista una detrazione fiscale strutturale (senza scadenza) del 36% che l’art. 16 del citato D.L. n. 63/2013 ha potenziato al 50% sulle spese sostenute sempre fino al 31 dicembre 2024.
In questo approfondimento proveremo a definire le caratteristiche tecniche e fiscali di questi incentivi.
Bonus infissi: la normativa per l’ecobonus
L’art. 1, comma 345, della Legge n. 296/2006 dispone:
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
Oltre a questa disposizione occorre ricordare:
l’art. 1, comma 48, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 secondo la quale “Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 30 giugno 2013. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”;
l’art. 14, commi 1 e 2.1 del D.L. n. 63/2013 per cui:
comma 1 - Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni,
si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024.
comma 2.1, primo periodo - La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è
ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio
2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla
classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.
Ecobonus infissi: soggetti beneficiari
Nel 2024 possono usufruire di questa detrazione fiscale tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” (la detrazione spetta per gli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile;
- i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- coloro che hanno l’immobile in comodato.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:
- il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
L’Iva sugli interventi di riqualificazione
Le spese sostenute per beni e servizi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. In particolare:
- per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione - ordinaria e straordinaria - realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato con applicazione dell’Iva ridotta al 10%;
- per le cessioni di beni, l’aliquota ridotta si applica solo quando la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.
Se l’appaltatore fornisce “beni di valore significativo” (tra cui gli infissi), l’aliquota ridotta si applica a tali beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione (considerato al netto del valore dei beni stessi).
Ecobonus infissi: le condizioni
Per utilizzare l’ecobonus per la sostituzione degli infissi è necessario che alla data d’inizio dei lavori l’unità immobiliare o l’edificio siano:
- “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- dotati di “impianto di climatizzazione invernale”.
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera l tricies del D.lgs. 192/05, si definisce impianto termico: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate“.
Ai fini della verifica della condizione richiesta per l’Ecobonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
Ecobonus infissi: utilizzo, aliquota, limite di spesa e spese ammissibili
Come anticipato, l’ecobonus per gli infissi prevede una aliquota del 50% da applicare alle spese totali sostenute. Mentre il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare.
Le detrazioni dovranno essere ripartite in 10 rate annuali di pari importo.
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre far riferimento:
- alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate puntualmente all’art. 5 del D.M. 6 agosto 2020 e comprendono:
- la fornitura e posa in opera di una nuova finestra o di una porta d’ingresso o di un lucernario comprensivi di infissi in sostituzione dell’esistente;
- integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
- la fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
- le prestazioni professionali (ad esempio: produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica - A.P.E.; direzione dei lavori).
Ecobonus infissi: requisiti tecnici
Come ricordato da Enea nel suo Vademecum sulla sostituzione degli infissi con l’ecobonus, per accedere all’incentivo occorre il rispetto di alcuni requisiti tecnici:
- l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
- il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
- i valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
- i valori di trasmittanza termica finali (Uw), fermo restando il
rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:
- inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
- inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
- devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Ecobonus infissi: documenti da trasmettere all’Enea
Pena decadenza dell’incentivo, dovrà essere trasmessa all’Enea la “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati.
La “scheda descrittiva”:
- nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto beneficiario;
- in tutti i casi diversi dal precedente (per esempio interventi che riguardano le parti comuni condominiali) deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
Se la sostituzione dell’infisso comprende la sostituzione o l’installazione della relativa chiusura oscurante, nella Scheda Descrittiva relativa agli "Infissi" occorre inserire la spunta alla voce “Con Chiusura Oscurante” e si indica l'importo totale (ovvero infissi e chiusura oscurante) nella sezione dedicata ai costi.
Bonus ristrutturazione per gli infissi
Relativamente alle singole unità immobiliari, è possibile sostituire gli infissi utilizzando la detrazione di cui all’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 con aliquota:
- del 50% da applicare alle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- del 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2025.
I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono indicati all’art. 16-bis, comma 1 del d.P.R. n. 917/1986. Per la sostituzione degli infissi è necessario che l’intervento si configuri almeno come manutenzione straordinaria (non accedono all’incentivo gli interventi di manutenzione ordinaria a meno che non si realizzino sulle parti comuni di un edificio condominiale).
Tra gli esempi di manutenzione straordinaria citati dall’Agenzia delle Entrate nella sua guida fiscale vi sono:
- installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- rifacimento di scale e rampe;
- interventi finalizzati al risparmio energetico;
- recinzione dell’area privata;
- costruzione di scale interne.
Anche in questo caso, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa ed in quelli successivi. Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.
La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici. Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio.
Anche per gli interventi di sostituzione degli infissi è previsto l’obbligo di comunicazione ad Enea, solo che in questo caso, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 18 aprile 2019).