Crediti incagliati: le proposte degli esodati del Superbonus

Audizione dell'Associazione in Commissione Finanze. Presentate e discusse 12 proposte volte a risolvere le criticità legate al blocco dei crediti fiscali

di Redazione tecnica - 19/01/2024

Le numerose modifiche normative apportate all’art. 121 del Decreto Rilancio sull'utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito) hanno portato a una progressiva chiusura del mercato dei crediti fiscali, con conseguenze disastrose per committenti, professionisti e imprese, che si sono trovati in deficit di liquidità proprio per l’impossibilità crescente di cedere i crediti maturati nell’ambito di interventi Superbonus (e non solo).

Tra quelle più significative ricordiamo quelle introdotte:

  • dal D.L. n. 157/2021, le cui disposizioni sono state poi inserite nella legge di bilancio 2022, con cui sono stati rafforzati i presidi di controllo per la fruizione e circolazione dei crediti d’imposta (c.d. Decreto Antifrodi);
  • dal D.L. n. 11/2023, (c.d. "Decreto Cessioni") che ha vietato per nuovi interventi, a partire dal 17 febbario 2023, di utilizzare le opzioni alternative, con deroghe solo per i lavori già avviati o per i quali sia stata almeno presentata la CILA.

Crediti incagliati: quali soluzioni sono possibili?

Progressiva chiusura e problemi sempre più pressanti, che necessitano, spiega l’Associazione Esodati del Superbonus, di soluzioni immediate e concrete: “Siamo costretti, quindi, a ribadire la necessità di salvare le imprese coinvolte nell’impasse (si tratta soprattutto di PMI che con il loro gigantesco indotto contribuiscono in maniera significativa al PIL), i Professionisti che hanno investito risorse economiche ed intellettuali e, soprattutto, i tantissimi committenti proprietari di immobili oggetto di intervento che hanno creduto in una legge dello Stato, e che rischiano di vedere intaccato il loro bene primario per eccellenza: la casa”.

Da qui la redazione di un piano concreto di proposte per il Governo, a cui si chiede di “ragionare insieme e valutare con attenzione le soluzioni quali l’immediata proroga delle scadenze di lavori e di quelle di natura economico- fiscale assolutamente necessarie ed imprescindibili al fine di permettere a imprese e committenti di completare i lavori in corso, oltre a meccanismi concreti per agevolare la cessione dei crediti al fine di smaltirne l’accumulo abnorme che si è venuto a creare”.

Le proposte degli Esodati del Superbonus

In sintesi, le proposte riguardano i seguenti temi:

  • Slittamento dei termini
  • Variazione soglia reddito di riferimento
  • Estensione sanatoria del D.L. n. 212/2023  nei casi di detrazione
  • Acquisto dei crediti fiscali da parte delle partecipate dirette dal MEF
  • Cessione delle singole annualità
  • Distribuzione del credito di imposta negli anni
  • Proroga validità DURC e moratoria sui debiti
  • Deroga esplicita all’Art. 321 Codice di Procedura Penale per i crediti fiscali
  • Miglioramento della funzione per l’interscambio già presente in AdE (cassetto fiscale)
  • Proposta BTP Forward
  • Discount Rate Cap per le operazioni di Cessione dei Crediti d’imposta
  • Interpretazione autentica sull’invio delle fatture

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Slittamento dei termini: come e per chi

L’associazione propone alcune deroghe per i seguenti soggetti:

  • contribuenti che hanno sostenuto le spese nell’anno 2022, e non sono riusciti a cedere il credito, e che hanno perso l’annualità 2023. Relativamente alle spese sostenute nel 2022, sarebbe auspicabile differire il termine per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 121 comma 1 e il relativo termine di utilizzo del credito d’imposta, prevedendo che la quota di credito non fruita nell’anno possa essere utilizzata negli anni successivi;
  • condomini e gli altri soggetti di cui all'art. 119 comma 9, che potevano sostenere le spese al 110% fino al 31 dicembre 2023, per i quali si chiede in via principale che il beneficio fiscale sia confermato nella misura del 110% entro il 30 giugno 2024 con la condizione di aver realizzato al 31 dicembre almeno il 30% dell'intervento complessivo. In via subordinata si chiede la possibilità di rateizzare il 30% delle spese ammissibili al bonus non coperte dallo sconto in fattura del 70% sul corrispettivo dovuto per la realizzazione degli interventi agevolati dal Superbonus. Su questo si suggerisce l’intervento di CDP o SACE nel meccanismo finanziario del Superbonus aprirebbe nuove prospettive. Come si legge nel documento, "L’idea che questi enti possano fornire un finanziamento alle imprese per coprire il 30% residuo del Superbonus, faciliterebbe notevolmente la gestione dei costi e la prosecuzione dei lavori. Le imprese, a loro volta, potrebbero concedere ai committenti una rateizzazione del pagamento, allineata con il finanziamento ricevuto, alleggerendo così il carico finanziario immediato sui proprietari degli immobili". Inoltre, si dovrebbe chiarire che le unifamiliari che non hanno terminato i lavori al 31 dicembre 2023 possano continuare i lavori con i bonus minori (bonus casa, sisma bonus, ecobonus) mantenendo la validità della CILAS presentata per il Superbonus come titolo abilitativo.
  • cittadini che hanno acquistato immobili e hanno usufruito dei benefici prima casa e che hanno lavori in corso di efficientamento energetico e/o miglioramento sismico per i quali va prevista una proroga di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori o sei mesi dalla scadenza del titolo edilizio.
  • tutti i beneficiari che abbiano sostenuto le spese al 31 dicembre 2023 per i quali si chiede uno slittamento del termine per inviare ad AdE la comunicazione dell’esercizio dell’opzione di cessione del credito, attualmente prevista per il 16/03/2024, al 16/11/2024, per non perdere irrimediabilmente la prima annualità; questo perché che i termini di istruttoria dei pochi istituti ancora attivi nella circolazione del credito sono spesso lunghi e il rischi di non riuscire a cedere entro il 16 marzo sono molto elevati.

Superbonus e reddito di riferimento: variazione soglia 

Secondo l’associazione, il reddito di riferimento di cui all’articolo 119 comma 8 bis , è un parametro il cui calcolo per i beneficiari spesso è di non immediata comprensione, ed è troppo restrittivo, per cui rende poco fruibile l’accesso al contributo previsto dall’articolo 1 del D.L. n.. 212/2023. Si chiede quindi la sostituzione con un ISEE di 20.000 euro, estendendolo a coloro che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 30%.

Decreto Superbonus e Salva SAL: estensione sanatoria 

L’associazione propone l’estensione della deroga prevista dal D.L. n. 212/2023, secondo cui “Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche” anche a tutti i soggetti che invece di usufruire dello sconto e della cessione abbiano optato per la detrazione diretta.

Sono infatti numerosi i casi in cui il beneficiario è ricorso alla detrazione non avendo trovato un cessionario disponibile ad acquistare tutti i crediti.

Acquisto crediti fiscali da parte delle partecipate dirette dal MEF

Un altro capitolo di proposte riguarda l’acquisto immediato dei crediti fiscali da parte delle partecipate dal MEF, con particolare riferimento a Poste Spa, Cassa Depositi e Prestiti, Medio Credito Centrale (MCC), e Monte dei Paschi di Siena (MPS).

Secondo l’Associazione, su input del MEF (quindi senza che sia necessario emanare alcun decreto), le aziende partecipate di Stato potrebbero attivarsi subito, in quanto avendo già operato sul mercato sono in possesso di idonee piattaforme informatiche atte all’espletamento del servizio. In questa maniera si contribuirebbe al riassorbimento di parte dei crediti incagliati e, al contempo, si invierebbe un segnale di concreta fiducia agli operatori privati.

In particolare, per quello che concerne Poste Spa, si chiede che venga ripristinato il plafond di 150mila euro per ogni codice fiscale. Inoltre dovrebbe essere resa possibile la ricessione degli stessi ad altre società controllate come ad esempio Leonardo, Fincantieri, Ferrovie dello Stato, Anas etc., dotate di altissima capacità fiscale, permettendo così l’immediata acquisizione sia dei crediti maturati con sconto in fattura da parte delle imprese esecutrici, sia dei crediti detenuti dai professionisti e, dai beneficiari committenti, che a seguito della brusca interruzione del servizio di acquisto dei crediti da parte di Poste Italiane S.p.A. (avvenuta all’inizio del mese di novembre 2022) non hanno più alcuna possibilità di cessione.

Cessione delle singole annualità

Secondo gli Esodati, come già consentito a imprese e professionisti, è necessario che i beneficiari che decidano di avvalersi della cessione del credito possano cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, in deroga al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873 che prevede per le rate residue non fruite l’opzione si riferisca a tutte le rate residue.

 

Distribuzione del credito di imposta negli anni

Facendo riferimento alle disposizioni normative che prevedono che:

  • per gli interventi di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate entro il 31 marzo 2023, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo
  • per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 202

si propone l'estensione di tali misure anche a tutti i crediti maturati e maturandi dando eventualmente la possibilità di ripartire le rate residue fino a 15.

 

Proroga validità DURC e moratoria sui debiti

Si propone l’introduzione di una disposizione normativa urgente che preveda:

  • opportune proroghe in materia di regolarità contributiva (DURC) per quelle imprese in possesso di crediti incagliati;
  • la sospensione di protesti, decreti ingiuntivi, azioni legali da parte di banche / fornitori / istituzioni finanziarie o segnalazioni in CRIF per mancati pagamenti, per le imprese, i professionisti, i privati committenti e per i loro fornitori, che a seguito della mancata monetizzazione dei crediti d’imposta non hanno potuto onorare i debiti contratti. Una volta avvenuto il pagamento del debito nominale, ricorrendo eventualmente anche alla cessione dei crediti in favore dei creditori senza aggravi di spese e oneri legali, si potrà provvedere alla cancellazione d’ufficio di tutte le azioni e o segnalazioni.

 

Sequestro crediti fiscali: deroga esplicita all’art. 321 Codice di Procedura Penale 

È necessaria anche un’esplicita deroga all’art. 321 C.P.P. per i crediti fiscali acquistati dal cessionario in buona fede in quanto, come dimostrato da numerose recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, il sequestro di tali crediti in capo al cessionario, anche incolpevole, è purtroppo sempre possibile. Spiega l'Associazione che senza tale esplicito e dirimente dispositivo normativo, la circolazione effettiva e su grandi volumi dei crediti sarà comunque impossibile. Infatti, numerosi istituti di credito hanno interrotto l’acquisto proprio a seguito di tali sentenze, essendo comunque presente un rischio di sequestro e quindi di perdita del capitale investito, anche qualora sia stata assolta l‘adeguata diligenza richiesta al cessionario.

Miglioramento della funzione per l’interscambio nel cassetto fiscale AdE

L’Associazione propone di aggiungere una funzione specifica di caricamento documentazione che certifica il credito fiscale presente nel cassetto, con cessione illimitata del credito.

Sostanzialmente, una volta che i crediti d’imposta siano stati verificati dall’Agenzia delle Entrate e che questa confermi la bontà degli stessi fornendo un apposito bollino – sarebbe opportuno permettere la libera circolazione del relativo credito, rendendo le cessioni illimitate.

Crediti fiscali e BTP Forward

La proposta riprende una ipotesi circolata in passato ma accantonata per alcune criticità e, pur suggerendo di impiegare il medesimo strumento finanziario, i BTP, mira ad affrontare il problema solo come strumento emergenziale e residuale.

In particolare la proposta originaria prevedeva una sostituzione 1:1 dei crediti d’imposta (CDI) detenuti dai beneficiari con una somma equivalente in BTP. La proposta dell'Associazione è più articolata e sarebbe riservata ai soggetti maggiormente svantaggiati, detentori di CDI che, nel periodo che va dal riconoscimento del credito nel proprio cassetto fiscale alla scadenza della prima rata, non sono stati né in condizioni di compensare/detrarre i crediti né di venderli.

La soluzione “BTP forward” funzionerebbe in questo modo:

  • i detentori di CDI che desiderano ricorrere a questa soluzione si presentano presso la propria banca, o presso una banca del circuito convenzionato e forniscono alla banca tutta la documentazione necessaria in modo da permettere lo svolgimento delle analisi c.d. AML e KYC, e la documentazione prevista dal dl 11/2023 o apposito bollino fornito dall’Agenzia delle Entrate;
  • al superamento dei controlli previsti, il richiedente, sia esso persona fisica o giuridica, riceverà il “pacchetto BTP forward”;
  • il “pacchetto BTP forward” è composto di una promessa di consegna a termine di un importo predeterminato di BTP che verranno emessi e accreditati al beneficiario il 31 dicembre dell’anno di scadenza di ciascuna annualità dell’incentivo ceduto.

Il pacchetto BTP forward è una promessa di consegnare BTP (con importo, scadenza e tasso da determinarsi, i primi due preventivamente, il terzo alla consegna del titolo in ragione dei tassi di mercato) al richiedente:

  • Prima rata di BTP con data di emissione 31/12/2024
  • Seconda rata di BTP con data di emissione 31/12/2025
  • Terza rata di BTP con data di emissione 31/12/2026
  • Quarta rata di BTP con data di emissione 31/12/2027

Il richiedente potrebbe cedere immediatamente il pacchetto BTP forward alla banca presso cui ha effettuato l’operazione, ed ottenere un corrispettivo monetario. Gli importi dei BTP consegnati a scadenza e il valore del corrispettivo di conversione dovrebbero essere stabiliti a priori dal provvedimento.

La convenienza della conversione potrebbe essere ridotta, ad es. Bonus 110 con valore di conversione pari a 80/110 e Bonus decennali con valore di conversione a 70/100. La ratio è quella di limitare i danni, con un prezzo minimo, non conveniente ma che non avalla proposte di acquisto inaccettabili come quelle che si sono viste in questi mesi.

Discount Rate Cap per le operazioni di Cessione dei Crediti d’imposta

Alla luce dell’aumento significativo dei tassi di sconto sul valore nominale dei crediti d’imposta oggetto di compravendita, per evitare ulteriori speculazioni dovrebbe essere previsto per legge un Discount Rate Cap (DRC) come già previsto per il regolamento di altre operazioni finanziarie (es: anticipo fatture o factoring) collegato ad un tasso variabile di riferimento con valori europei, quali EURIRS e/o BCE, che tenga conto dell’inflazione e a seguito del quale definire uno spread bancario aggiuntivo che sia comparabile con chiarezza tra tutti gli operatori, come già avviene per i mutui.

 

 

Interpretazione autentica su data e invio fatture

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le spese che usufruiscono dello sconto sul corrispettivo applicato in fattura dal fornitore ai sensi dell’art. 121 comma 1 lett. a) del DL 34/2020, si considerano sostenute per cassa.

Rispetto a questo quadro consolidato, il Fisco ha sottolineato come la data di emissione della fattura non sia “automaticamente” quella indicata nella fattura, ma sia la data in cui la fattura stessa viene messa a disposizione del cessionario/committente e, quindi, nel caso di fattura elettronica, la data di invio della fattura al cessionario/committente a mezzo SdI, che di norma invece ha un differimento puramente tecnico di 12 giorni.

Secondo l’Associazione si tratta di un’interpretazione restrittiva che non trova alcun riscontro con la legge, per cui si auspica un intervento del Governo con un’interpretazione autentica, chiarendo che a far fede debba essere la data della fattura e non quella di invio allo SdI.

Allo stesso modo, si chiede un chiarimento se siano imputabili all’anno 2023 i bonifici emessi in data entro il 31/12/2023 ma accreditati al fornitore nel 2024.

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