Superbonus 110%: ecco chi può utilizzarlo fino al 2025
Il 31 dicembre 2023 è terminata l’epoca del superbonus 110% per i principali soggetti beneficiari ma non per tutti. Vediamo chi può ancora utilizzarlo fino al 2025
È davvero terminata l’epopea del superbonus 110%? L’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha fissato al 31 dicembre 2023 la deadline per utilizzare questa detrazione con aliquota al 90/110% per i principali soggetti beneficiari, ma non per tutti.
In questo approfondimento proveremo a definire nel dettaglio le disposizioni normative previste per il superbonus, i soggetti beneficiari, l’orizzonte temporale di utilizzo e le aliquote a disposizione.
Superbonus: i soggetti beneficiari
Diversamente dagli altri bonus edilizi, il legislatore ha circoscritto l’ambito soggettivo per l’applicazione della detrazione fiscale prevista all’art. 119 del Decreto Rilancio. In particolare, il comma 9 del richiamato articolo, consente l’utilizzo del superbonus per gli interventi effettuati:
- a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari o unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale;
- c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP);
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- d-bis) dagli enti del terzo settore (Onlus, OdV e APS);
- e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Superbonus: orizzonte temporale e aliquota
Definito l’ambito soggettivo, più complicata è la determinazione dell’orizzonte temporale per l’utilizzo del bonus, sul quale occorre prendere come riferimento il Decreto Rilancio e tutte le modifiche normative arrivate nel corso di questi anni, ovvero:
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
- il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis o Governance PNRR) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
- il Decreto-Legge 21 giugno 2022 n. 73 (Decreto Semplificazioni fiscali), convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater) convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023);
- il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104 (Decreto Asset) convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, è necessario prendere in considerazione i commi 8-bis e 8-ter, art. 119 del Decreto Rilancio, dai quali si possono desumere le seguenti informazioni, suddivise per soggetto beneficiario.
Superbonus nei Condomini e negli edifici mono-proprietario
Relativamente ai soggetti di cui alla lettera a), comma 9, art. 119, del Decreto Rilancio - condomini ed edifici mono-proprietario da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate - a partire dall’1 gennaio 2024, le spese per interventi di superbonus hanno subito un decalage dell’aliquota fiscale.
Mentre fino al 31 dicembre 2023 è stato possibile utilizzare l’aliquota al 90/110% (in funzione della data della CILAS e/o della delibera assembleare), nonostante le aspettative degli operatori che hanno ripetutamente chiesto una nuova proroga per consentire la chiusura dei lavori in corso, le spese sostenute:
- dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 potranno essere detratte con aliquota al 70%;
- dall’1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 potranno essere detratte con aliquota al 65%.
Superbonus per gli Edifici unifamiliari
Per gli interventi realizzati dai soggetti di cui alla lettera b), comma 9, art. 119, del Decreto Rilancio - persone fisiche su edifici unifamiliari - il superbonus 110% è terminato il 30 giugno 2022. Ricordiamo solo che è stato previsto per chi fosse riuscito a completare almeno il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022, di portare in detrazione al 110% le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
Ricordiamo, pure, che per l’anno 2023 è stato previsto un superbonus con aliquota al 90% riservato alle unifamiliari ma con alcune condizioni:
- il contribuente doveva essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare;
- l’unità immobiliare doveva essere adibita ad abitazione principale;
- il contribuente doveva avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
Ad ogni modo, a partire dall’1 gennaio 2024 il superbonus non esiste più per gli interventi sulle unifamiliari o le unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale.
Superbonus per IACP e Cooperative a proprietà indivisa
Per gli interventi realizzati dai soggetti di cui alla lettera c) e d), comma 9, art. 119, del Decreto Rilancio - Istituti autonomi case popolari (IACP) e Cooperative a proprietà indivisa - il superbonus è terminato il 30 giugno 2023. Se, però, entro questa data sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, il bonus 110% ha riguardato anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Superbonus per Associazioni e società sportive dilettantistiche
Il Superbonus non ha avuto alcuna proroga per i soggetti di cui alla lettera e), art. 119, del Decreto Rilancio - associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi - con la conseguenza che l’orizzonte temporale è terminato ufficialmente il 30 giugno 2022.
Chi può utilizzare ancora il superbonus 110%: gli enti del terzo settore
Esistono ancora delle possibilità per l’utilizzo del superbonus con aliquota al 110% fino al 31 dicembre 2025. In particolare, l’art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del Decreto Rilancio ha previsto per gli enti del terzo settore (Onlus, OdV e APS) lo stesso decalage di aliquota dei condomini.
Anche i soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera d-bis) potranno utilizzare il superbonus:
- dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 potranno essere detratte con aliquota al 70%;
- dall’1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 potranno essere detratte con aliquota al 65%.
Per gli enti del terzo settore, però, occorre anche considerare il comma 8-ter, secondo periodo, e il comma 10-bis, art. 119 del Decreto Rilancio. Con il comma 8-ter è stato previsto che fermo restando i requisiti di cui al comma 10-bis, per gli interventi realizzati dai soggetti di cui alla lettera d-bis), art. 119, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110%.
In particolare, potranno accedere al bonus 110% fino al 31 dicembre 2025 gli Enti del terzo settore che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Sugli enti del terzo settore l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti tra cui:
- la circolare 8 febbraio 2023, n. 3/E ad oggetto “Comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77”;
- la circolare 13 giugno 2023, n. 13/E ad oggetto “Modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11”;
- la risposta n. 2 dell’8 gennaio 2023 ad oggetto “Superbonus - applicazione della peculiare modalità di calcolo prevista dall'articolo 119, comma 10-bis del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) per le ONLUS, Odv e APS”.
Nei diversi chiarimenti, il Fisco ha confermato che:
- il rispetto del primo requisito (“svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali…”) è soddisfatto anche qualora le prestazioni non vengano svolte congiuntamente come nel caso, ad esempio, di una ONLUS, una OdV o una APS che svolge solo attività “assistenziali” (tesi confermata anche dal fatto che il secondo requisito inserisce tra gli immobili oggetto degli interventi agevolabili anche quelli di categoria catastale B/1, adibiti a “collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme”);
- il secondo requisito (la titolarità dell’immobile) è rispettato dal possesso di un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio. Secondo il Fisco, il rispetto della condizione rappresentata dal titolo di possesso dell'immobile, non si realizza nel caso in cui l’ente sia detentore di un immobile in forza di un contratto di locazione, una concessione, ad un diritto di superficie (conclusioni applicabili con riferimento ad ogni altra tipologia di titolo diverso da quelli indicati espressamente dalla norma).
Chi può utilizzare ancora il superbonus 110%: i territori terremotati
Altra deroga al decalage di aliquota è contenuta al comma 8-ter, art. 119, del Decreto Rilancio, secondo il quale “Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento”.
Sull’argomento l’Agenzia delle Entrate ha fornito la sua guida fiscale “Ricostruzione Post Sisma Italia Centrale e Superbonus 110% - ed. Ottobre 2023” oltre che diversi chiarimenti tra i quali ricordiamo:
- la risoluzione 23 aprile 2021, n. 28/E;
- la risoluzione n. 8/E/2022
- la risposta n. 222/2023;
- la risposta n. 4/2024.
Alla luce dei chiarimenti arrivati in questi anni, si può arrivare a delle conclusioni. In questi territori il superbonus è applicabile alle spese sostenute per gli interventi ammessi per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici. Detti contributi sono esclusi nei casi in cui:
- il danno sia preesistente all'evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;
- il livello del danno non sia tale da determinare l'inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).
Quindi, il superbonus è utilizzabile per interventi di ricostruzione di edifici che risultino “inagibili” a causa di eventi sismici verificatesi, a far data del 1° aprile 2009, nei Comuni dei territori dove si stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali sia stato erogato anche il relativo contributo.
Ciò significa che il requisito di “inagibilità” risulta essere imprescindibile per l’utilizzo del superbonus al 110% su questi territori.
Ricordiamo, infine, che ai sensi dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 111/2020:
- il Superbonus e ogni altro incentivo fiscale spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
- il Superbonus spetta per le spese sostenute per tutti gli interventi edilizi, ammessi alla predetta detrazione, di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito;
- è possibile redigere un progetto unitario dell’intervento e un unico computo metrico estimativo per accedere al Superbonus, nonché ai contributi per la ricostruzione post sisma, ferma restando, nell’ambito del computo metrico e del conseguente quadro tecnico economico, la necessità di indicare distintamente le spese ammesse al contributo e quelle eccedenti, ammesse al Superbonus;
- con riferimento agli interventi edilizi su edifici con danni lievi, per i quali si intende fruire del Superbonus ai sensi dell’articolo 119, commi 1, 2, 4-bis, 5, 6 e 8 del decreto Rilancio, il termine di esecuzione dei lavori è ulteriormente prorogato di sei mesi. In caso di interventi edilizi su edifici con danni lievi che comportano lavorazioni finalizzate al miglioramento sismico dell’edificio che rientrino nel Superbonus ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 119, il termine di esecuzione dei lavori è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi (si veda il capitolo 7) e il miglioramento sismico è valutabile, in questi casi, secondo quanto disposto al § 8.4.2. delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni;
- le disposizioni sopra riportate si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo e anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d’opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione.