Appalti digitali: il dossier Ance sulle novità dell’Ecosistema nazionale di e-procurement

Il dossier dell'Associazione spiega le novità introdotte con la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti su piattaforme certificate, CIG, FVOE, pubblicità legale e obblighi di trasparenza

di Redazione tecnica - 23/01/2024

Dal 1° gennaio 2024 è entrata in vigore la digitalizzazione prevista dagli articoli dal 19 al 36 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice appalti), dando quindi avvio all'Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) di cui all’art. 22, con cui ha preso avvio un'importante trasformazione del mondo dei contratti pubblici.

Digitalizzazione appalti: il dossier ANCE

Una vera e propria rivoluzione, a cui ANCE ha voluto dedicare un interessante Dossier messo a punto dalla Direzione Legislazione Opere Pubbliche, specificando le componenti e le funzionalità che caratterizzano il sistema di e-procurement.

Queste le sezioni in cui è suddiviso il dossier:

  • Piattaforme digitali
    • Registro piattaforme certificate
    • Registrazione e autenticazione sulle piattaforme
    • Affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro
    • Verifica garanzia tramite piattaforma
  • Codice identificativo gara
    • Trasmissione dati alla BDNCP
    • Acquisizione del CIG
  • Fascicolo virtuale dell’OE
    • La nuova versione 2.0 del FVOE
    • Accesso al FVOE 2.0
    • Integrazione dei sistemi FVOE – eDGUE
    • Contenuto del fascicolo e lista OE verificati
    • Documenti inseriti dall’OE
    • Altre modalità di verifica
  • Pubblicità legale atti
    • Piattaforma di pubblicità legale
    • Transitorio pubblicità
  • Trasparenza
    • Dati e atti non comunicati alla BDNCP
    • Ulteriori adempimenti

 

Come funziona il sistema di e-procurement

In particolare, nella premessa l’Associazione spiega che l’Ecosistema digitale sfrutta le funzionalità della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), ovvero il sistema che abilita e alimenta lo scambio di informazioni, dataset e servizi chiave all’interno della PA, e interopera con le singole piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD), gestite da stazioni appaltanti ed enti concedenti, e con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

A sua volta, come previsto dall’art. 23 del Codice, la BDNCP (art. 23 del Codice) rappresenta l'infrastruttura digitale di riferimento per la gestione delle informazioni di interesse per i contratti pubblici e comprende:

  • la Piattaforma contratti pubblici;
  • il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE, art. 24),
  • l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA, art. 222, comma 15),
  • la Piattaforma per la pubblicità legale (art. 27, commi 3 e 4),
  • il Casellario informatico (art. 222, comma 10)
  • l'Anagrafe degli operatori economici (art. 31).

Inoltre la disciplina relativa alla digitalizzazione si applica:

  • a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, nei settori ordinari e nei settori speciali di qualunque importo, compresi quelli sotto i 5mila euro (c.d. “microaffidamenti”);
  • anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024.

Alla base del proccesso di digitalizzazione degli appalti, l’obbligo posto a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di utilizzare una piattaforma di approvvigionamento per gestire l'intero ciclo di vita del contratto pubblico (ricordiamo che la comunicazione è un obbligo da adempiere entro il 31 gennaio 2024, pena la perdita di qualificazione dal 1° febbraio 2024) e, tramite collegamento con la BDNCP, per gli adempimenti in tema di trasparenza e pubblicità digitale del bando o dell’avviso.

Le gare si espletano quindi attraverso le seguenti attività online:

  • e-notification: pubblicazione elettronica dei bandi di gara;
  • e-access: accesso elettronico ai documenti di gara;
  • e-submission: presentazione elettronica delle offerte;
  • e-DGUE: documento di gara unico europeo elettronico (o ESPD, European single procurement document);
  • e-Certis: il sistema informatico che consente di individuare i certificati e gli attestati più frequentemente richiesti nelle procedure d'appalto.

 

Il ruolo di ANAC

Con l’avvio a pieno regime della digitalizzazione, ANAC ha rivisto il proprio sito. Di grande rilievo il portale di Servizi sul quale sono già disponibili:

  • la Piattaforma Contratti Pubblici;
  • il nuovo “Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico” dedicato all’Operatore economico e alla Stazione Appaltante
  • la “Piattaforma per la pubblicità a valore legale”.

Ed è proprio sui servizi che il Dossier ANCE intende fornire indicazioni, anche alla luce delle FAQ, redatte da ANAC e dei numerosi atti e provvedimenti pubblicati negli ultimi mesi principalmente dalla stessa Autorità e dall’AgID.

Piattaforme digitali: cosa sono e come funzionano

Ricorda ANCE che nell'Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti operano esclusivamente su piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) "certificate" da AgID, Agenzia per l’Italia Digitale, che sono quindi specularmente utilizzate dagli operatori economici interessati all’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici.

Le piattaforme certificate consentono all’Amministrazione la gestione “digitale” delle diverse fasi relative all’appalto o alla concessione, lo scambio di dati con la BDNCP, l’accesso al fascicolo di gara, al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), la gestione del DGUE (documento di unico di gara europeo) e l'ottenimento del codice identificativo gara (CIG) ai sensi degli artt. 19, 23, co. 3, 24, e 25, comma 1, 27 e 28 del Codice appalti.

Inoltre, le piattaforme digitali permettono:

  • l’accesso agli atti;
  • il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione;
  • la tracciabilità delle attività durante il ciclo di vita dei contratti.

Di conseguenza, le Amministrazioni che non dispongono di una propria Piattaforma certificata devono utilizzare quelle fornite da enti terzi (stazioni appaltanti, enti concedenti, centrali di committenza, soggetti aggregatori, Regioni o Province Autonome) per tutte le fasi contrattuali (pianificazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. Le amministrazioni sono comunque libere di adottare diverse piattaforme per le varie fasi, anche perché ogni piattaforma può non essere certificata per tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti.

Codice Identificativo Gara (CIG): le novità

Con la digitalizzazione viene semplificato l’obbligo di acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG), che riguarda non solo i contratti pubblici disciplinati dal Codice, ma anche diversi tipi di contratti esclusi dal d.Lgs. n. 36/2023Codice e tutte le situazioni soggette agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nel dettaglio, speiga ANCE, a partire dal 1° gennaio 2024, l’utilizzo delle piattaforme certificate supera i sistemi SIMOG e SmartCIG per l’acquisizione del CIG.

Rimane salvo il perfezionamento del CIG acquisito mediante il sistema SIMOG e riferito a una procedura il cui bando è stato pubblicato o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023, mentre negli altri casi, l’acquisizione del CIG avviene attraverso lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP.

FVOE: l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

Già previsto nel previgente codice, il FVOE segue l’evoluzione della nuova BDNCP e consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di verificare, attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, se gli operatori economici possiedono i requisiti di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 12 del Codice appalti ossia quelli di ordine generale (ad esempio casellario giudiziale, certificati antimafia e regolarità fiscale) e quelli di ordine speciale (eventuale possesso di attestazione SOA). Il Fascicolo si utilizza in fase di gara, per la verifica di concorrenti, affidatari o ausiliari e, in fase di esecuzione del contratto, per il riscontro della permanenza di detti requisiti o per l’accertamento dei requisiti dei subappaltatori. Sul punto si richiama la delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 262.

Pubblicità legale atti

Altro capitolo importante è quello dedicato alla pubblicità legale di bandi e atti di gara, che dal 1° gennaio 2024 hanno mandato in soffitta la serie speciale relativa ai contratti pubblici della GURI.

Bandi e avvisi avviati dal 1° gennaio 2024 vanno pubblicati sull’apposita piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP, e i relativi effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione su quest'ultima.

Inoltre, per garantire la pubblicità legale di bandi e avvisi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, compilando i relativi modelli di formulari europei o template. Le piattaforme certificate trasmettono in modo interoperabile i dati necessari per la pubblicazione alla BDNCP, che a sua volta, invia i dati all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'UE per la pubblicazione a livello europeo sul TED (Tenders Electronic Daily), procedendo anche alla pubblicazione nazionale sulla piattaforma di pubblicità legale.

Non è quindi più richiesta una diversificazione delle forme di pubblicazione e non sono necessari ulteriori adempimenti per garantire la pubblicità legale, come specificato nel Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024

Obblighi di trasparenza

Infine, sottolinea ANCE che la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti incide anche sugli obblighi di trasparenza, posti a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Sulla questione ANAC ha emanato la delibera del 20 giugno 2023, n. 264, modificata e integrata con delibera del 19 dicembre 2023, n. 601.

In particolare, adesso si prevede che i dati del ciclo di vita del contratto, trasmessi alla BDNCP tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale, utilizzate dalle amministrazioni, non devono essere pubblicati integralmente anche nella sezione “amministrazione trasparente” dell’Amministrazione interessata, ma va soltanto fornito il link che rimanda alla sezione del Portale Open Data dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dedicata alla pubblicazione di tutte le informazioni trasmesse dalle stazioni appaltanti per ogni procedura di affidamento associata a un CIG.

I dati disponibili sono consultabili e scaricabili attraverso le apposite sottosezioni, Tra queste ANCE segnala la sezione “Analytics”, che permette la ricerca per singola procedura utilizzando i filtri “Bandi”, “Appalti un corso” e Ricerca per CIG”. Infine, nella sezione “Dataset” sono disponibili una serie di file in formato aperto JSON e CSV e XML liberamente scaricabili.

 

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