Sconto in fattura e cessione del credito: tutto quello che occorre sapere
Tra il 2023 e il 2024 si sono assottigliate le possibilità di utilizzo delle opzioni alternative alle detrazioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio. Vediamo chi e quali bonus possono utilizzarle
Diciamolo apertamente, l’elemento di rottura inserito nel 2020 all’interno del Decreto Rilancio (il D.L. n. 34/2020) non è stato il superbonus come potrebbero pensare in molti. Questa detrazione, come accaduto con il Bonus facciate, non avrebbe avuto lo stesso risultato senza il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito), disegnato maldestramente dal legislatore con l’art. 121, che è stato il vero motore dell’edilizia.
Il primo meccanismo delle opzioni alternative
Nella sua prima versione l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio prevedeva molto semplicemente la possibilità di optare, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Possibilità che è stata estesa a tutti i principali bonus minori (ecobonus, sismabonus, bonus casa, bonus facciate, fotovoltaico,…), salvo poi rendersi conto di alcune criticità:
- le piattaforme interessate non erano ancora pronte per accogliere il neonato sistema delle opzioni alternative;
- non esistevano controlli preventivi;
- non erano state previste misure di controllo su alcuni bonus che potevano essere utilizzati senza limiti di spesa né verifica di congruità dei costi.
Risultato?
- sono state generate frodi in particolare nell’utilizzo del bonus facciate e degli altri bonus minori;
- si è prestato il fianco alle critiche sul superbonus che in realtà non ha riguardato il sistema fraudolento scovato dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate.
Da qui è arrivato:
- prima il (sacrosanto) Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-frode) che ha esteso le stesse misure di controllo già esistenti nel superbonus anche agli altri bonus utilizzati con le opzioni alternative;
- poi il continuo (e privo di alcuna progettualità) via vai di modifiche al meccanismo delle opzioni alternative avviato con il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) e mai realmente terminato visto che il legislatore ha deciso di intervenire nuovamente con il recentissimo Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 (in attesa di conversione in legge).
L’attuale meccanismo delle opzioni alternative
Alla luce delle modifiche apportate, oggi l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio, in linea strettamente teorica, prevede che i soggetti che sostengono fino al 31 dicembre 2024 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.
A banche e intermediari finanziari è poi consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 206/2005, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Le eccezioni temporali per l’utilizzo delle opzioni alternative
Abbiamo scritto che il meccanismo delle opzioni alternative è consentito “in linea strettamente teorica” per due motivi:
- il primo è che oggi è molto difficile (se non impossibile) trovare qualcuno disposto ad acquistare un credito indiretto a prezzi ragionevoli (con la conseguenza che imprese e professionisti sono meno incentivati ad applicare lo sconto in fattura);
- il secondo riguarda le modifiche apportate dal Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38.
Quest’ultimo provvedimento ha sostanzialmente abrogato qualsiasi forma di opzione alternative (sia quelle del Decreto Rilancio che quelle più datate presenti nel D.L. n. 63/2013), limitandone l’utilizzo ad alcune casistiche ben definite e poi nuovamente rimodulate con il recente D.L. n. 212/2023, sul quale si comincia a lavorare su nuove modifiche.
Intanto è bene ricordare che il primo sistema di eccezioni all’abrogazione del meccanismo delle opzioni alternative riguarda la data del 17 febbraio 2023 (entrata in vigore del D.L. n. 11/23). In particolare, la norma ha definito un primo sistema di eccezioni degli interventi che possono continuare ad utilizzare il meccanismo di cessione suddividendoli tra:
- quelli che accedono alla detrazione di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio (il superbonus);
- tutti gli altri interventi che accedono ai bonus edilizi elencati al comma 2, art. 121, del Decreto Rilancio.
Relativamente ai primi, sono esclusi dal divieto di opzione alternative gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS), per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS), per gli interventi effettuati dai condomini.
Per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici deve risultare presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Ma a seguito del D.L. n. 212/2023, è stato previsto che tale eccezione si applica esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, l’esclusione dal blocco delle opzioni alternative si applica alle spese per gli interventi compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali entro il 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.
Per quanto riguarda le spese che riguardano tutti gli altri interventi indicati all’art. 121, comma 2, del Decreto Rilancio, fatta eccezione per il superbonus, sono esclusi dal divieto di opzione alternativa gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
I bonus che possono ancora accedere a sconto e cessione
Altra eccezione al divieto di utilizzo delle opzioni alternative riguarda alcuni bonus edilizi e soggetti beneficiari. Anche in questo caso, occorre prendere in considerazione le ultime modifiche arrivate dal D.L. n. 212/2023 coscienti del fatto che in sede di conversione in legge (prevista entro il 27 febbraio 2024) potrebbero arrivare altre novità.
Entrando nel dettaglio, le opzioni alternative possono ancora essere utilizzate dai seguenti soggetti beneficiari (già costituiti entro il 17 febbraio 2023), sui quali il D.L. n. 11/23 fornisce anche alcuni importanti chiarimenti sui requisiti che devono possedere:
- gli istituti autonomi case popolari (IACP) - art. 119, comma 9, lettera c) del Decreto Rilancio (che comunque hanno terminato la loro storia nel superbonus lo scorso 30 giugno 2023);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa - art. 119, comma 9, lettera d) del Decreto Rilancio;
- gli enti del terzo settore (onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) - art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio.
Da ricordare che gli enti del terzo settore in possesso dei requisiti indicati all’art. 119, comma 10-bis del Decreto Rilancio, potranno utilizzare il superbonus con aliquota al 110% fino al 31 dicembre 2025. Per l’utilizzo delle opzioni alternative da parte degli enti del terzo settore, il D.L. n. 11/23 ha previsto che gli stessi requisiti di cui al citato comma 10-bis devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d’uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell’immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato comma 10-bis, alla lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis, ovvero l’1 giugno 2021.
Relativamente agli interventi, il D.L. n. 11/23 concede l’utilizzo delle opzioni alternative agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.
Il bonus 75% barriere architettoniche
Considerazioni a parte merita il bonus 75% previsto dall’art. 119-ter del Decreto Rilancio per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
L’utilizzo delle opzioni alternative era stato inizialmente concesso dal D.L. n. 11/2023 che aveva previsto espressamente l’esclusione di questo bonus dal divieto di utilizzo. Poi è arrivato il D.L. n. 212/2023 (che come già anticipato deve ancora essere convertito in legge) che ha modificato l’art. 2, comma 1-bis del D.L. n. 212/23 (inserito nella sua conversione in legge) che nella sua attuale versione dispone:
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da: a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8 -bis .1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
È stato inoltre previsto un nuovo sistema di eccezioni al divieto di opzione alternativa ancorato alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 dicembre 2023 (entrata in vigore del D.L. n. 212/2023):
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo
Sostanzialmente le opzioni alternative sono state concesse al bonus 75%:
- senza limitazioni sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- a partire dall’1 gennaio 2024 (incluso) solo ai condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa e alle persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, con quest’ultimo requisito non applicabile se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- senza limitazioni per gli interventi per i quali risulti presentata entro il 30 dicembre 2023 la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo ma che al 30 dicembre 2023 abbiano già iniziato i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.