ANAC: pienamente operativo il FVOE 2.0. Ecco tutte le novità

Dopo l’avvento della digitalizzazione degli appalti pubblici, ANAC comunica la piena operatività della versione 2.0 del fascicolo virtuale dell’operatore economico

di Redazione tecnica - 24/01/2024

Benché il nuovo D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) sia entrato in vigore l’1 aprile 2023 con efficacia a partire dal successivo 1 luglio, è dall’1 gennaio 2024 che il mondo dei lavori pubblici è completamente cambiato a seguito della piena operatività della Parte II, Libro I del nuovo Codice, relativa alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.

La digitalizzazione: gli ultimi provvedimenti e chiarimenti dell’ANAC

Sulla digitalizzazione l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è già intervenuta con:

Il fascicolo virtuale dell’operatore economico 2.0

Arriva adesso un nuovo comunicato del 23 gennaio 2024, mediante il quale l’ANAC informa gli operatori economici della piena operatività del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) nella versione 2.0.

Ricordiamo che il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico permette:

  • alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
  • agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

In base a quanto stabilito dalla citata Delibera n. 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione:

  • la versione 1, utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023;
  • la versione 2, utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici(PCP).

FVOE: le novità della versione 2.0

Come specificato da ANAC in un comunicato del 23 gennaio 2024, ecco tutte le novità della nuova versione 2.0:

  • è stato dismesso l’uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA - approvazione da parte dell’OE dell’accesso ai documenti;
  • l’accesso da parte della Stazione Appaltante può avvenire anche per il tramite di una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata per interoperare con la PCP;
  • l’accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l’uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE). Per le sole Stazioni Appaltanti che accedono al FVOE tramite una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PDA) è possibile che siano previsti ulteriori strumenti di identità digitale di livello LoA 3;
  • il FVOE 2.0 gestisce i profili di delega previsti dal comma 4 dell’art. 15 del Codice degli Appalti. Il Responsabile di Progetto (RP) può delegare le funzionalità per la gestione delle fasi di Programmazione, Affidamento ed Esecuzione rispettivamente ai seguenti soggetti: Responsabile fase programmazione, Responsabile fase affidamento, Responsabile fase esecuzione. Al momento la gestione delle deleghe non è disponibile sull’applicazione ANAC mentre può essere utilizzata sulle PDA;
  • il profilo di Responsabile Unico del Progetto e quelli di responsabili di fase delegabili possono essere acquisiti con il servizio di Registrazione e Profilazione Utenti. Agli utenti registrati e già in possesso di un profilo di Responsabile Unico del Procedimento è stato attribuito d’ufficio anche il profilo di Responsabile Unico del Progetto utilizzabile su PCP.

Digitalizzazione: cosa cambia dall’1 gennaio 2024

Ricordiamo, infine, che a partire dall’1 gennaio 2024 sono divenuti efficaci i seguenti articoli del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti):

Mentre, sempre a partire dalla stessa data, non sono più applicabili le disposizioni di cui ai seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016 (vecchio Codice dei contratti):

  • Art. 21 (comma 7) - Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici
  • Art. 29 - Principi in materia di trasparenza
  • Art. 40 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione
  • Art. 41 (comma 2-bis) - Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza
  • Art. 44 - Digitalizzazione delle procedure
  • Art. 52 - Regole applicabili alle comunicazioni
  • Art. 53 - Accesso agli atti e riservatezza
  • Art. 58 - Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
  • Art. 70 - Avvisi di preinformazione
  • Art. 72 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
  • Art. 74 - Disponibilità elettronica dei documenti di gara
  • Art. 81 - Documentazione di gara
  • Art. 85 - Documento di gara unico europeo
  • Art. 105 (comma 7) - Subappalto
  • Art. 111 (comma 2-bis) - Controllo tecnico, contabile e amministrativo
  • Art. 127 - Pubblicità e avviso periodico indicativo
  • Art. 129 - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
  • Art. 213 (commi 8, 9 e 10) - Autorità Nazionale Anticorruzione
  • Art. 214 (comma 6) - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Struttura tecnica di missione

oltre che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”.

© Riproduzione riservata