ANAC: pienamente operativo il FVOE 2.0. Ecco tutte le novità
Dopo l’avvento della digitalizzazione degli appalti pubblici, ANAC comunica la piena operatività della versione 2.0 del fascicolo virtuale dell’operatore economico
Benché il nuovo D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) sia entrato in vigore l’1 aprile 2023 con efficacia a partire dal successivo 1 luglio, è dall’1 gennaio 2024 che il mondo dei lavori pubblici è completamente cambiato a seguito della piena operatività della Parte II, Libro I del nuovo Codice, relativa alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.
La digitalizzazione: gli ultimi provvedimenti e chiarimenti dell’ANAC
Sulla digitalizzazione l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è già intervenuta con:
- la Delibera 20 giugno 2023, n. 262 che, in attuazione a quanto previsto all’art. 24, comma 4 del Codice, individua le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- la Delibera 13 dicembre 2023, n. 582 relativa all’avvio del processo di digitalizzazione;
- la Delibera del 19 dicembre 2023, n. 601, che aggiorna e integra la delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 264 (le cui disposizioni hanno acquisito efficacia dal 10 gennaio 2024);
- le FAQ;
- la Guida alla lettura del Registro delle Piattaforme;
- il Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024 con le indicazioni di carattere transitorio sull’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il secondo Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024 che ha fornito alcune importanti indicazioni a stazioni appaltanti ed enti concedenti sull’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale.
Il fascicolo virtuale dell’operatore economico 2.0
Arriva adesso un nuovo comunicato del 23 gennaio 2024, mediante il quale l’ANAC informa gli operatori economici della piena operatività del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) nella versione 2.0.
Ricordiamo che il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico permette:
- alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
- agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
In base a quanto stabilito dalla citata Delibera n. 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione:
- la versione 1, utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023;
- la versione 2, utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici(PCP).
FVOE: le novità della versione 2.0
Come specificato da ANAC in un comunicato del 23 gennaio 2024, ecco tutte le novità della nuova versione 2.0:
- è stato dismesso l’uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA - approvazione da parte dell’OE dell’accesso ai documenti;
- l’accesso da parte della Stazione Appaltante può avvenire anche per il tramite di una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata per interoperare con la PCP;
- l’accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l’uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE). Per le sole Stazioni Appaltanti che accedono al FVOE tramite una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PDA) è possibile che siano previsti ulteriori strumenti di identità digitale di livello LoA 3;
- il FVOE 2.0 gestisce i profili di delega previsti dal comma 4 dell’art. 15 del Codice degli Appalti. Il Responsabile di Progetto (RP) può delegare le funzionalità per la gestione delle fasi di Programmazione, Affidamento ed Esecuzione rispettivamente ai seguenti soggetti: Responsabile fase programmazione, Responsabile fase affidamento, Responsabile fase esecuzione. Al momento la gestione delle deleghe non è disponibile sull’applicazione ANAC mentre può essere utilizzata sulle PDA;
- il profilo di Responsabile Unico del Progetto e quelli di responsabili di fase delegabili possono essere acquisiti con il servizio di Registrazione e Profilazione Utenti. Agli utenti registrati e già in possesso di un profilo di Responsabile Unico del Procedimento è stato attribuito d’ufficio anche il profilo di Responsabile Unico del Progetto utilizzabile su PCP.
Digitalizzazione: cosa cambia dall’1 gennaio 2024
Ricordiamo, infine, che a partire dall’1 gennaio 2024 sono divenuti efficaci i seguenti articoli del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti):
- Articolo 19 - Principi e diritti digitali
- Articolo 20 - Principi in materia di trasparenza
- Articolo 21 - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
- Articolo 22 - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)
- Articolo 23 - Banca dati nazionale dei contratti pubblici
- Articolo 24 - Fascicolo virtuale dell’operatore economico
- Articolo 25 - Piattaforme di approvvigionamento digitale
- Articolo 26 - Regole tecniche
- Articolo 27 - Pubblicità legale degli atti
- Articolo 28 - Trasparenza dei contratti pubblici
- Articolo 29 - Regole applicabili alle comunicazioni
- Articolo 30 - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
- Articolo 31 - Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti
- Articolo 35 - Accesso agli atti e riservatezza
- Articolo 36 - Norme procedimentali e processuali in tema di accesso
- Articolo 37 (comma 4) - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi
- Articolo 81 - Avvisi di pre-informazione
- Articolo 83 - Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione
- Articolo 84 - Pubblicazione a livello europeo
- Articolo 85 - Pubblicazione a livello nazionale
- Articolo 99 - Verifica del possesso dei requisiti
- Articolo 106 (comma 3) - Garanzie per la partecipazione alla procedura
- Articolo 115 (comma 5) - Controllo tecnico contabile e amministrativo
- Articolo 119 (comma 5) - Subappalto
- Articolo 224 (comma 6) - Disposizioni ulteriori
Mentre, sempre a partire dalla stessa data, non sono più applicabili le disposizioni di cui ai seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016 (vecchio Codice dei contratti):
- Art. 21 (comma 7) - Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici
- Art. 29 - Principi in materia di trasparenza
- Art. 40 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione
- Art. 41 (comma 2-bis) - Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza
- Art. 44 - Digitalizzazione delle procedure
- Art. 52 - Regole applicabili alle comunicazioni
- Art. 53 - Accesso agli atti e riservatezza
- Art. 58 - Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
- Art. 70 - Avvisi di preinformazione
- Art. 72 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
- Art. 74 - Disponibilità elettronica dei documenti di gara
- Art. 81 - Documentazione di gara
- Art. 85 - Documento di gara unico europeo
- Art. 105 (comma 7) - Subappalto
- Art. 111 (comma 2-bis) - Controllo tecnico, contabile e amministrativo
- Art. 127 - Pubblicità e avviso periodico indicativo
- Art. 129 - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
- Art. 213 (commi 8, 9 e 10) - Autorità Nazionale Anticorruzione
- Art. 214 (comma 6) - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Struttura tecnica di missione
oltre che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”.