Comunicazione controlli sulle dichiarazioni: aggiornata la guida del Fisco
Aggiornata la Guida sui controlli automatici e formali inviati dall'Agenzia delle Entrate a seguito della verifica dei dati delle dichiarazioni
È stata aggiornata la Guida dell’Agenzia delle Entrate relativa alle Comunicazioni sui controlli automatici e formali a seguito della verifica dei dati delle dichiarazioni.
Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni: aggiornata la Guida del Fisco
In generale, quando dall’attività di controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, prima di far recapitare al contribuente la cartella di pagamento, il contribuente riceve una comunicazione nella quale sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi.
Il controllo sulle dichiarazioni è di due tipi, automatico e formale:
- il controllo automatico consiste nella procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell’Anagrafe tributaria e si applica a tutte le dichiarazioni presentate;
- Il controllo formale consiste invece nel riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati e si applica alle dichiarazioni dei redditi selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull’analisi del rischio.
Oltre ai controlli automatico e formale, il Fisco effettua anche controlli di merito, pianificando annualmente controlli sostanziali sulle imposte sul reddito, sull’Iva, sull’Irap, sulle altre imposte indirette.
I contenuti della Guida
La Guida è così strutturata:
- Il controllo delle dichiarazioni
- Tipologie di controllo
- Comunicazioni al contribuente
- Le comunicazioni
- Le comunicazioni emesse a seguito del controllo automatico
- Le comunicazioni emesse a seguito del controllo formale
- Le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
- Cosa fare quando si riceve una comunicazione di irregolarità
- L’istituto del “lieve inadempimento”
- Rateizzazione delle somme dovute
- Come rateizzare
- Carente o tardivo versamento rateale
- Decadenza dalla rateizzazione
Vediamo i contenuti nel dettaglio.
Controlli sulle dichiarazioni: le comunicazioni del Fisco
Le comunicazioni sono emesse a seguito di:
- controllo automatico;
- controllo formale;
- liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (Tfr, arretrati).
Comunicazioni emesse a seguito di controllo automatico
Le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di questo controllo evidenziano l’eventuale presenza di incongruenze e permettono al contribuente di pagare le somme indicate beneficiando di una sanzione ridotta, oppure di precisare all’Agenzia le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti.
Come riportato nella Guida, il controllo automatico consente di:
- correggere errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
- correggere errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- ridurre le detrazioni d’imposta e/o le deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge, oppure non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge oppure non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- controllare la corrispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.
Le comunicazioni di irregolarità sono inviate:
- con raccomandata A/R;
- tramite PEC;
- attraverso il canale Entratel, all’intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione.
Comunicazioni a seguito del controllo formale
Il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi serve a verificare che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni (ad esempio enti previdenziali e assistenziali).
Il contribuente può essere invitato dall’ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, in caso emergano difformità tra i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e quanto esposto in dichiarazione. Qualora i documenti non siano idonei a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o in caso di mancata risposta, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.
Nel dettaglio, spiega il Fisco con il controllo formale è possibile:
- escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto;
- escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell’Agenzia delle entrate;
- determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
- liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
Liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
Altri controlli riguardano i redditi soggetti a tassazione separata, assoggettati a un regime di favore e per i quali sono state già versate delle somme a titolo d’acconto.
Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM del modello Redditi o nel quadro D del modello 730, o di quelli riportati dal sostituto d’imposta nel modello 770, viene calcolata definitivamente la somma dovuta o il rimborso spettante. Qualora emergano somme da versare, il contribuente riceve una comunicazione contenente la richiesta di pagamento senza sanzioni e interessi con raccomandata A/R o tramite PEC.
Cosa fare se si riceve una comunicazione di irregolarità?
Se il contribuente riconosce la correttezza degli esiti del controllo può regolarizzare la propria posizione pagando, entro un certo termine, una sanzione ridotta, oltre all’imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi:
- nel caso di controlli automatici entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito in sede di autotutela. È necessario pagare l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte. In caso di avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di 90 giorni da quando l’avviso è reso disponibile all’intermediario;
- in caso di controlli formali, va effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell’imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria. Stessa riduzione è prevista anche a seguito della rideterminazione da parte dell’ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali, tempestivamente, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, deve versare le somme residue comunque entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
- per i redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti né interessi né sanzioni, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall’ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, si procede all’iscrizione a ruolo con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti.
Se invece il contribuente ritiene che alcuni dati o elementi nei controlli automatici non siano stati considerati o valutati correttamente, può rivolgersi:
- a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, previo appuntamento, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati
- alle Sezioni di assistenza multicanale del Fisco;
- al servizio telematico “Civis” tramite SPID, CIE o CNS;
Nel caso di controlli formali il contribuente può segnalare all’ufficio di competenza o attraverso il servizio telematico “Civis” eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall’ufficio stesso.
Se l’ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l’indicazione delle somme da versare rideterminate e potrà usufruire della riduzione della sanzione effettuando il versamento entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
Trascorso questo termine, l’ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell’imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena.
Ok al “lieve inadempimento”
Il Fisco prevede anche l’applicazione del lieve inadempimento, ai sensi dell’articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973, per il versamento delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni.
Esso prevede che:
- se si effettua il pagamento con un ritardo non superiore a 7 giorni, saranno iscritti a ruolo le sanzioni e gli interessi commisurati all’importo pagato in ritardo;
- se si effettua un insufficiente pagamento delle somme richieste con la comunicazione, non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro, sarà iscritto a ruolo la frazione non pagata, le sanzioni e gli interessi calcolati su tale frazione.
L’iscrizione a ruolo non viene eseguita in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dalla scadenza. Per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 132/2011.
Controlli su dichiarazioni: come rateizzare le somme dovute
Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità, dovute a seguito dell’attività di controllo automatizzato e di controllo formale possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
La prima rata va versata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici all’intermediario), mentre le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo; i versamenti vanno effettuati tramite il modello F24, nel quale occorre indicare separatamente l’importo della rata e quello degli interessi, secondo i codici tributo segnalati dal Fisco.
Il Fisco mette a disposizione sul proprio sito due specifici servizi che consentono:
- il calcolo delle scadenze e degli importi delle rate e dei relativi interessi di rateazione;
- la stampa dei modelli F24 per effettuare i versamenti.
Chi ha ricevuto una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni e intende predisporre un piano di pagamento rateale può utilizzare il servizio “Predisposizione di un nuovo piano di rateazione”.
Se si vuole modificare la durata (e quindi il numero di rate residue) di un piano di rateazione già in corso può essere utilizzato il servizio “Rimodulazione di un piano di rateazione già in corso”.
Cosa succede se non si paga una rata?
Infine, AdE specifica che nel caso di “lieve inadempimento” non si decade dalla rateizzazione. Il piano di rateazione decade in questi casi:
- quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo) o di 97 giorni per gli avvisi telematici (90 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo);
- per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10mila euro;
- se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva;
- se non si paga l’ultima rata entro 90 giorni dalla scadenza.
Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena sono iscritti a ruolo.
Documenti Allegati
Guida