Bonus 75% barriere architettoniche: tutti gli emendamenti al D.L. n. 212/2023

Molte proposte di emendamento al ddl di conversione del D.L. n. 212/2023 prevedono una modifica all’attuale disciplina prevista per il bonus 75% barriere architettoniche

di Redazione tecnica - 29/01/2024

Mentre la partita sulla proroga per il superbonus 110% sembra ormai essere terminata, diversa potrebbe essere la sorte del bonus 75% previsto dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per l’abbattimento delle barriere architettoniche (ma le speranze anche in questo caso sono assai residue).

Bonus 75% barriere architettoniche: la disciplina post Decreto Legge n. 212/2023

Una detrazione che il Decreto Legge n. 212/2023 (Decreto Superbonus) ha completamente stravolto ma sulla quale resta la speranza di un “ravvedimento del Parlamento” nel percorso di conversione che dovrà inevitabilmente arrivare entro il 27 febbraio 2024.

In questo percorso, gli ostacoli sono rappresentati dalle forze di maggioranza sempre più attente ai conti dello Stato e meno alle problematiche di chi questi bonus li aveva utilizzati e su cui aveva investito (si pensi al comparto dei serramenti che aveva modificato la produzione per far fronte ai requisiti richiesti dalla normativa tecnica per gli infissi).

Mentre sul finire del 2023 operatori e contribuenti si sarebbero aspettati un intervento del Governo volto a risolvere le problematiche connesse al blocco della cessione del credito, con il Decreto-Legge del 29 dicembre 2023, n. 212, in appena 3 articoli, la montagna ha partorito un topolino, se guardiamo al superbonus, e un vero e proprio mostro, se consideriamo le nuove modifiche (il Governo Meloni non aveva detto che non avrebbe più modificato le norme in corsa?) al bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Su questo bonus (sul quale sono state registrate parecchie storture) il Governo ha deciso di intervenire:

  • limitando l’ambito oggettivo di utilizzo alle sole barriere verticali (scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici);
  • disponendo espressamente una apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati per il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
  • limitando fortemente l’ambito soggettivo e oggettivo di utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) che erano rimaste a seguito del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38.

La versione vigente del bonus 75% barriere architettoniche

Di seguito la versione vigente dell’art. 119-ter, Decreto Rilancio, post D.L. n. 212/2023.

1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  1. euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  2. euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  3. euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. comma abrogato dal D.L. n. 212/2023.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

4-bis. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

La versione vigente dell’art. 3 del D.L. n. 212/2023

Di seguito l’attuale versione dell’art. 3 del D.L. n. 212/2023.

1. All’articolo 119 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’articolo 16 -bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.»;

b) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.»;

c) il comma 3 è abrogato.

2. All’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «alle spese sostenute» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da: a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8 -bis .1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

3. Le disposizioni di cui al citato articolo 119 -ter del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli emendamenti presentati alla Camera

Come anticipato, sul Decreto Legge n. 212/2023 è stato avviato il percorso di conversione in legge e nei prossimi giorni la Commissione Finanze si esprimerà sui 122 emendamenti presentati, di cui 39 riguardano proprio l’art. 3.

Sostanzialmente, le proposte di emendamento (alcune molto fantasiose considerate le scelte e le tendenze dell’attuale maggioranza) possono essere così raggruppate:

  • diversi emendamenti puntano all’abrogazione totale dell’art. 3;
  • qualcuno chiede di eliminare le limitazioni all’ambito oggettivo e modificare l’aliquota diminuirebbe al 50% con utilizzo a 10 anni;
  • in alcuni casi è stato chiesto di spostare le limitazioni al 31 dicembre 2024, mantenendo le regole precedenti fino a questa data.

Riportiamo di seguito tutti gli emendamenti all’art. 3 del D.L. n. 212/2023.

3.4. - Sopprimere il comma 1.

3.5 - Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

3.6 - Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici con le seguenti: di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

3.7. - Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. - Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2 le parole: «in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento»;

sostituire il comma 2 con il seguente: - 2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4-ter è abrogato.;

sopprimere il comma 3. - Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. - Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

al medesimo comma 1:

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2 le parole: «in cinque quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «in dieci quote annuali di pari importo»;

sopprimere la lettera c);

al comma 2:

alla lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: fino al 30 giugno 2024;

alla lettera b), alinea, sostituire le parole: al 31 dicembre 2023 con le seguenti: al 30 giugno 2024;

alla lettera b), capoverso lettera a), sopprimere le parole: a prevalente destinazione abitativa;

alla lettera b), capoverso lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure una persona di età uguale o superiore a 65 anni al momento del sostenimento della spesa sia presente nel nucleo familiare del contribuente oppure abbia domicilio o residenza nell'immobile oggetto di intervento;

alla lettera b), dopo il capoverso lettera b), aggiungere i seguenti:

b-bis) istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

b-ter) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

b-quater) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

b-quinquies) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e sia stato versato un acconto sul prezzo.

3.10. - Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. - Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2 le parole: «in cinque quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «in dieci quote annuali di pari importo»;

sopprimere il comma 2;

al comma 3, alinea, sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 1;

al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e sia stato versato un acconto sul prezzo.

3.11. - Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. - Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2 le parole: «in cinque quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «in dieci quote annuali di pari importo»;

sopprimere il comma 2;

al comma 3, alinea, sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 1.

3.13

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. - Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2 le parole: «in cinque quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «in dieci quote annuali di pari importo»;

al comma 2:

alla lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: fino al 30 giugno 2024;

alla lettera b), alinea, sostituire le parole: al 31 dicembre 2023 con le seguenti: al 30 giugno 2024.

3.14. - Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. - Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 30 giugno 2024;

alla lettera b), alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 30 giugno 2024.

3.16. - Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché di interventi volti all'adattabilità delle unità immobiliari.

3.17. - Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o una persona di età uguale o superiore a settanta anni, la detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta per tutti gli interventi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

3.18 - Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta per tutti gli interventi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

3.19

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, alinea, le parole: «in cinque quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «in dieci quote annuali di pari importo».

3.20. - Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.21. - Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 4-bis, le parole: «ai lavori di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli interventi previsti dal comma 1 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236».

3.22. - Sopprimere i commi 2 e 3.

3.23. - Sopprimere il comma 2. - Conseguentemente, al comma 3:

sopprimere le parole:, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023,

sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 1.

3.24 - Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso lettera a) con il seguente:

a) tutti i contribuenti IRES e IRPEF in relazione a interventi su parti comuni di edifici;

3.25. - Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso lettera b) con il seguente:

b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente abbia un valore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3.26. - Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), sopprimere le parole da: che la stessa unità immobiliare sia adibita fino alla fine della lettera.

3.27. - Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: un reddito di riferimento fino a:, n. 77 con le seguenti: un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

3.28. - Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: un reddito di riferimento fino a:, n. 77 con le seguenti: un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui.

3.30. - Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: un reddito di riferimento fino a:, n. 77 con le seguenti: un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 15.000 annui.

3.31. - Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole: 15.000 euro con le seguenti: 25.000 euro.

3.34. - Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o una persona di età superiore ai 70 anni, residente nell'edificio.

3.35

Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o una persona di età uguale o superiore a 70 anni.

3.36. - Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso lettera b), aggiungere i seguenti:

b-bis) dalle parrocchie, dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

b-ter) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

b-quater) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

b-quinquies) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

3.37.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3.40. - Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: - 3-bis. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 continuano in ogni caso ad applicarsi alle spese sostenute da contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 504.

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