Progettisti nelle PA non iscritti all'Albo: interviene il CNI
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri: positiva la conferma dei requisiti di competenza specifica e di abilitazione alla professione per i dipendenti pubblici
Continua la “scia” di commenti al Parere della Funzione Consultiva ANAC del 10 gennaio 2024, n. 64, con cui l’Autorità ha avallato la possibilità, per i progettisti interni alla PA di non essere iscritti all’Albo ma di essere solo abilitati alla professione e dell’obbligo di stipula di polizza asssicurativa in capo agli stessi soggetti.
Abilitazione professionale e polizza assicurativa per progettisti PA: il parere del CNI
Mentre Fondazione Inarcassa ha espresso un giudizio totalmente negativo in merito, sottolineando una discriminazione tra dipendenti pubblici e liberi professionisti e promettendo di dare battaglia al riguardo, di parere diametralmente opposto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che ha apprezzato sia la conferma dei requisiti di competenza specifica e di abilitazione alla professione per i progettisti, che l’obbligo di assicurazione.
Secondo il CNI, il documento conferma due indispensabili requisiti per i progettisti interni all’amministrazione: il possesso di idonea competenza in materia, in base alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione, atta a garantire la qualità della stessa; l’abilitazione all’esercizio della professione, quest’ultima funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità, secondo le previsioni dell’ordinamento professionale.
In questo senso, il pronunciamento di ANAC implica due passaggi fondamentali:
- la P.A. nell’affidare al proprio interno l’attività di progettazione deve valutare preliminarmente e con grande attenzione la competenza del dipendente;
- la P.A. è obbligata ad assicurare il personale coinvolto.
CNI: garantita la competenza dei tecnici
Da qui l’accoglienza positiva al parere dell’Autorità, laddove specifica che i tecnici della P.A. non possono essere obbligati ad occuparsi di attività professionali, progettazioni e direzione lavori, inerenti tematiche per le quali non hanno competenza formativa e curricolare.
Come spiega il CNI, “queste attività, infatti, comportano rischi civili, amministrativi e penali e i tecnici non possono essere costretti a prendersene carico laddove non adeguatamente garantiti da specifica competenza.” In questo senso, anche l'obbligo per la P.A. di garantire l'assicurazione ai propri dipendenti per la specifica attività professionale interna viene accolta con favore dal Consiglio: “sulla base del quadro delineato da ANAC, la P.A. è obbligata, dunque, ad affidare determinate attività di progettazione al solo personale competente in materia e, laddove esso non sia presente in organico, ad affidarsi ad incarichi esterni”.
In definitiva, conclude il CNI con una posizione diametralmente opposta a quella di Fondazione Inarcassa “la posizione espressa da ANAC va nella direzione della massima tutela per chi esercita attività di progettazione, con particolare riferimento agli iscritti all’Albo dipendenti pubblici. Il tutto a beneficio degli interessi della collettività”.