NUOVA CIRCOLARE INPS
L’Inps con la circolare n. 51 del 18 aprile scorso, fornisce alcuni chiarimenti relativi al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ed in particolare sul proble...
L’Inps con la circolare n. 51 del 18 aprile scorso,
fornisce alcuni chiarimenti relativi al Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007 ed in particolare sul problema legato alla
fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di
lavoro e legislazione sociale che è subordinata al possesso da
parte del datore di lavoro del documento unico di regolarità
contributiva (DURC).
Nella circolare vengono, altresì, individuate modalità di rilascio e contenuti analitici del DURC.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Finanziaria 2007 - allegato 1) ha integrato le previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di DURC, disponendo che a decorrere dal 1 luglio 2007 la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale” è subordinata al possesso del documento stesso.
La circolare Inps n. 51 tratta i seguenti argomenti:
Con la presente circolare viene esaminata la nuova disciplina limitatamente alla fattispecie di cui al precedente punto b).
Ricordiamo anche che il comma 1175 dell’art.1 della legge 296/2006 impone quale prima condizione per la fruizione delle agevolazioni il rispetto da parte del datore di lavoro “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
In relazione a tale requisito, i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente all’Istituto una apposita dichiarazione di responsabilità (allegato 3).
Nella circolare vengono, altresì, individuate modalità di rilascio e contenuti analitici del DURC.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Finanziaria 2007 - allegato 1) ha integrato le previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di DURC, disponendo che a decorrere dal 1 luglio 2007 la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale” è subordinata al possesso del documento stesso.
La circolare Inps n. 51 tratta i seguenti argomenti:
- il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- DURC per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale;
- soggetti obbligati e modalità di richiesta del DURC;
- benefici normativi e contributivi;
- obbligo di applicazione del contratto collettivo;
- requisiti di regolarità contributiva;
- cause non ostative al rilascio del DURC;
- termine per l’emissione e validità del DURC;
- irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC;
- efficacia del provvedimento ai fini della sussistenza di irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro e degli obblighi previdenziali e assistenziali;
- Modalità operative e procedurali;
- ulteriori sviluppi.
- a) DURC richiesto ai datori di lavoro e lavoratori autonomi per appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche e lavori privati in edilizia;
- b) DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
Con la presente circolare viene esaminata la nuova disciplina limitatamente alla fattispecie di cui al precedente punto b).
Ricordiamo anche che il comma 1175 dell’art.1 della legge 296/2006 impone quale prima condizione per la fruizione delle agevolazioni il rispetto da parte del datore di lavoro “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
In relazione a tale requisito, i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente all’Istituto una apposita dichiarazione di responsabilità (allegato 3).
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata
Link Correlati
Focus sicurezza