Esonero contributi per madri lavoratrici: la circolare INPS
A chi spetta, in che misura e fino a quando è possibile avere l'esonero contributivo al 100% previsto dalla Legge di Bilancio 2024
È stata pubblicata la Circolare INPS del 31 gennaio 2024, n. 27, che fornisce indicazioni istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo al 100%, previsto dalla legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), per le madri lavoratici a tempo indeterminato.
Esonero contributivo per madri lavoratrici: la Circolare dell'INPS
Nel dettaglio, l'esonero contributivo al 100% riguarda:
- dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026, le lavoratrici a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- in via sperimentale, per tutto il 2024, anche le lavoratrici a tempo indeterminato, madri di due figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
L’agevolazione si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Rientrano nell’ambito di applicazione della misura:
- i rapporti di apprendistato;
- i rapporti di lavoro a tempo determinato convertiti a tempo indeterminato, l’esonero si applica a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato;
- i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
- i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Assetto e misura dell’esonero
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero corrisponde al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3mila euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
L’inps inoltre specifica che:
- nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 18 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio.
- allo stesso modo, nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre due figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 10 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio.
Coordinamento con altre agevolazioni
L’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente, ma è strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della stessa legge di Bilancio, che trova applicazione, nella misura del 6%, a condizione che, nel singolo mese di paga, la retribuzione percepita dal lavoratore non superi la soglia massima di 2.692 euro. La soglia contributiva relativa alle madri lavoratiric ha infatti praticamente lo stesso importo, per cui vanno utilizzate in maniera alternativa
Esonero contributi: come richiederlo
Le madri lavoratrici che decidono di usufruire dell'esonero, possono ialternativamente:
- comunicare al datore di lavoro il numero dei figli e i rispettivi codici fiscali;
- comunicare direttamente all’INPS le informazioni su numero e codici fiscali dei figli direttamente sul portale tramite applicativo dedicato, attualmente in fase di attivazione.
Documenti Allegati
Circolare