Riforma IRPEF: le indicazioni del Fisco su nuovi scaglioni e aliquote

Pubblicata la Circolare dell'Agenzia delle Entrate relativa all'attuazione del primo modulo di riforma, ai sensi del d.Lgs. n. 216/2023

di Redazione tecnica - 07/02/2024

Entra nel vivo la riforma fiscale, con l’attuazione del primo modulo della riforma dell'IRPEF, ai sensi del d.Lgs. n. 216/2023, che prevede la riduzione tra quattro a tre degli scaglioni di aliquota dell’imposta sui redditi persone fisiche. A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 6 febbraio 2024, n. 2/E, contenente tutte le indicazioni operative per gli Uffici e le novità in materia.

Riforma IRPEF: la Circolare dell'Agenzia delle Entrate

La Circolare è così suddivisa:

  • Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
    • Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito
    • Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato
    • Trattamento integrativo
    • Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
    • Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF
  • Abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE)

Prendono così forma alcuni principi e criteri direttivi contenuti nella legge n. 111/2023, di Delega al Governo in materia di riforma fiscale e che ha previsto la redazione di alcuni decreti legislativi di attuazione, tra cui il n. 216/2023, nel quale:

  • gli articoli da 1 a 3 del aattuano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della Delega , finalizzate a realizzare la revisione del sistema d’imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevedendone la graduale riduzione, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote d’imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta;
  • gli articoli 4 e 5, in attesa della completa attuazione della revisione e razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese, prevista dall’articolo 9, comma 1, lettera g), della Delega ,dispongono, rispettivamente una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti, ai fini della determinazione del reddito d’impresa per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, e l’abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE).

Vediamo le singole misure nel dettaglio.

Riforma IRPEF: la rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito

La novità più rilevante è sicuramente la nuova determinazione dell’IRPEF: per il 2024 l’imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • a) 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
  • b) 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • c) 43% per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

Rispetto alla disciplina recata dall’art. 11 comma 11 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), pertanto:

  • è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
  • il primo scaglione di reddito è stato innalzato a 28mila euro a parità di aliquota al 23 per cento, assorbendo il precedente secondo scaglione;
  • l’aliquota al 25% che si applicava al secondo scaglione, è stata soppressa;
  • il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, sono rimasti invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

Detrazioni da lavoro dipendente e assimilato: cosa cambia

L’articolo 1, comma 2, del Decreto, con efficacia limitata al periodo d’imposta 2024, innalza da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.

La no tax area si amplia così fino a 8.500 euro, equiparandola a quello già vigente a favore dei pensionati.

Il Fisco specifica che considerato che la modifica riguarda solo il primo periodo dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, resta ferma l’applicazione delle altre disposizioni contenute nello stesso articolo su:

  • determinazione dell’ammontare delle detrazioni disciplinate dallo stesso articolo;
  • calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali.

Trattamento integrativo

Con il comma 3 dell’art. 1 il d.Lgs. n. 216/2023 modifica il requisito richiesto per il riconoscimento del trattamento integrativo ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro.

Esso può essere concesso quando l’imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del TUIR, e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Revisione della disciplina delle detrazioni per oneri

Viene modificata anche la disciplina delle detrazioni per oneri, prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50mila euro una riduzione di 260 euro sulla detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in relazione a:

  • a) oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale. La disposizione non riguarda le spese sanitarie;
  • b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
  • c) premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

La riduzione va operata sull’importo della detrazione come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.

Inoltre il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Addizionali regionale e comunale all’IRPEF: le modifiche

Cambia anche la disciplina delle addizionali regionale e comunale, soggetta ad adeguamento alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’IRPEF.

In particolare, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per pubblicare nel bollettino ufficiale la legge con la quale stabiliscono la misura del tributo sulla base della nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF,.

Inoltre Regioni e Province Autonome possono determinare entro lo stesso termine, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’IRPEF sulla base degli scaglioni vigenti per l’anno 2023, vale a dire sui seguenti quattro scaglioni di reddito.

Qualora non venga quindi approvata entro il 15 aprile 2024, la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l’anno 2023.

La variazione dell’addizionale regionale all’IRPEF va comunicata a sostituti d’imposta CAF e altri intermediari entro il 15 maggio 2024.

Stessa prassi per i Comuni, che dovranno comunicare la variazione entro il 15 aprile 2024, facendo salva eventualmente l’applicazione dell’addizionale comunale su quattro scaglioni.

Aiuto alla crescita economica (ACE): abrogata la disciplina

Infine, a decorrere e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, viene abrogata la disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE), di cui all’articolo 1 del d.l. n. 201/2011, nelle more dell’organica revisione e razionalizzazione degli incentivi alle imprese previste dalla Delega Fiscale.

Specifica la Circolare che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

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