Abusi edilizi: il TAR su responsabilità, demolizione e fiscalizzazione

Il TAR ribadisce alcuni principi consolidati della giurisprudenza sulla natura dell’ordine di demolizione, le responsabilità degli abusi edilizi e le possibilità di sanzione alternativa

di Redazione tecnica - 12/02/2024

Quali sono le responsabilità del proprietario di un immobile sul quale sono stati realizzati degli abusi prima del suo acquisto? Prima dell’ordine di demolizione, la pubblica amministrazione deve rispondere analiticamente ai rilievi dell’interessato? Il decorso del tempo tra la realizzazione di un abuso edilizio ed il suo accertamento comporta qualche forma di legittimo affidamento? Quando è attivabile la sanzione alternativa alla demolizione (fiscalizzazione dell’abuso)?

Abusi edilizi: interviene il TAR

Sono tutte domande a cui negli anni la giurisprudenza ha provveduto a rispondere puntualmente ma su cui è sempre utile ribadire alcuni principi consolidati. A tal fine viene in soccorso la sentenza del TAR Sicilia 18 gennaio 2024, n. 218 resa in riferimento ad un ricorso presentato per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione e del successivo provvedimento di accertamento dell’inottemperanza mediante il quale viene disposta l’acquisizione al patrimonio del Comune delle opere abusive.

I motivi del ricorso sono basati sulle seguenti censure:

  • il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dal Comune senza tener conto delle osservazioni presentate a seguito della notifica della comunicazione di avvio del procedimento;
  • premesso di non essere l’autore materiale dell’abuso contestato e di aver acquistato il manufatto per cui è causa in assoluta buona fede, il provvedimento demolitorio sarebbe arrivato dopo un lunghissimo periodo di tempo (38 anni) dalla commissione degli abusi e per questo si sarebbe consolidato il legittimo affidamento circa la legittimità dell’intervento edilizio in contestazione;
  • gli abusi costituirebbero interventi eseguiti in parziale difformità dai titoli edilizi già rilasciati dall’Amministrazione, e che non potrebbero essere rimossi senza pregiudizio delle parti assentite, sicché il Comune avrebbe dovuto applicare la sanzione alternativa alla demolizione (fiscalizzazione) prevista dall’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001.

Osservazioni presentate durante l’avvio del procedimento

In riferimento alla prima censura, il TAR ha ricordato un condiviso orientamento giurisprudenziale per cui la mera presentazione di una memoria difensiva (art. 10 bis, legge n. 241/1990) non determina un indiscriminato onere di confutazione analitica delle allegazioni presentate dall’interessato, essendo legittima la determinazione conclusiva del procedimento allorquando l’Amministrazione renda una motivazione logica e complessiva sulla questione a decidersi.

Nel caso di specie, il dovere dell'Amministrazione di esaminare le memorie prodotte dall'interessato a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto (in questo caso della comunicazione di avvio del procedimento ripristinatorio) non presuppone, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la confutazione analitica delle allegazioni presentate dall'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente posta a fondamento dell'atto stesso.

Inoltre, nei procedimenti di repressione degli abusi edilizi vengono in rilievo atti vincolati, con conseguente attenuazione delle garanzie procedimentali e dell’obbligo motivazionale, peraltro congruamente adempiuto nel caso di specie. Affinché possa dirsi esistente una congrua motivazione dei provvedimenti repressivi degli abusi edilizi è sufficiente che tali provvedimenti contengano:

  • la descrizione dell’abuso con gli elementi di riferimento necessari per l’identificazione dell’area e/o del fabbricato in cui lo stesso è stato realizzato;
  • il riferimento agli atti di accertamento;
  • la ragione giuridica per la quale l’Amministrazione ritiene che la normativa di settore sia stata violata.

La responsabilità dell’abuso edilizio e il tempo trascorso

Sul secondo punto evidenziato dal ricorrente circa la responsabilità dell’abuso e la violazione dell’affidamento riposto nella legittimità dell’intervento realizzato molti anni prima della gravata ingiunzione a demolire, sono tanti gli interventi della giurisprudenza convergenti verso lo stesso principio, anche questa volta ribadito dal TAR.

Sulla responsabilità viene in soccorso il contenuto stesso dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 che dispone:

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

La demolizione di un immobile edificato senza il necessario titolo, avendo natura vincolata ed essendo rigidamente ancorata alla sussistenza dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non necessita di specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso. Proprio per questo principio, il decorso del tempo tra la realizzazione dell’opera abusiva ed il suo accertamento non comporta l’insorgenza di uno stato di legittimo affidamento per il privato, né innesta in capo all'Amministrazione uno specifico onere di motivazione.

La sanzione alternativa (fiscalizzazione abuso edilizio)

Relativamente alla possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 (“Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale), il TAR ha richiamato un altro principio consolidato.

Secondo costante giurisprudenza, la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione, fase esecutiva nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione.

Tale norma ha valore eccezionale e derogatorio, e di conseguenza non è l'Amministrazione a dover valutare, prima di emettere l'ordine di demolizione dell'abuso, se essa possa essere applicata, ma è il privato interessato a dover dimostrare, in modo rigoroso, nella fase esecutiva, l'obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme.

In definitiva il ricorso è stato rigettato e l’ordine di demolizione confermato.

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