Incentivi funzioni tecniche: interviene la Corte dei Conti

Quali soggetti e attività sono incentivabili? Quali differenze ci sono tra vecchio e nuovo Codice dei Contratti? Ecco alcuni chiarimenti dalla magistratura contabile

di Redazione tecnica - 15/02/2024

La disciplina sugli incentivi alle funzioni tecniche è stata oggetto di un’evoluzione che coincide, per i contratti pubblici con il passaggio dal codice d.Lgs. n. 50/2016 al nuovo d.Lgs n. 36/2023.

Incentivi alle funzioni tecniche: la Corte dei Conti su soggetti e attività incentivabili

Nel primo caso, il riferimento era l’art. 113, nel secondo l’art. 45, con alcune differenze relative a soggetti e attività incentivabili. Sul tema è intervenuta la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Toscana, con la Delibera n. 3/2024/PAR, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti a un Comune, in relazione a quattro quesiti posti dal sindaco:

  • se sia incentivabile, ai sensi dell’ex. art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il personale che abbia svolto le attività soggette ad incentivazione senza che fosse ancora il vigore il relativo Regolamento;
  • se, in caso di risposta positiva, tali incentivi siano esclusi dai vincoli riferibili al trattamento accessorio del fondo del personale del comparto;
  • se sia possibile incentivare il personale dipendente non appartenente alla famiglia professionale relativa ai profili professionali “tecnici” sia ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che dell’articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023 che ha disposto la nuova regolamentazione in materia di incentivi tecnici individuando le attività incentivabili con rinvio all’allegato I.10 (il citato Decreto ha approvato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed abrogato la previgente disciplina che comunque risulta sempre applicabile ai contratti affidati sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
  • se, in caso di risposta positiva, siano incentivabili specifiche attività quali quelle attinenti:
    • alla predisposizione dei documenti di gara, alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale (adesso triennale) degli acquisti di beni e servizi;
    • alla collaborazione di supporto ai RUP o ai DEC per i lavori pubblici, per gli acquisiti di beni e servizi e, dal 1° luglio 2023 gli affidamenti diretti, le concessioni, per i partenariati pubblico-privato, qualora fossero già state accantonate le risorse finalizzate all’incentivazione tecnica L’Ente evidenzia la normativa di riferimento in materia di incentivi tecnici (art. 113 del d.lgs. 56/2016 e art. 45 del D.lgs. n. 36/2023) soffermandosi, poi, sugli aspetti ritenuti maggiormente rilevanti.

Vediamo nel dettaglio le risposte fornite dai magistrati contabili.

Incentivi al personale in assenza di regolamento

Con il primo quesito l’Ente chiede se sia incentivabile, ai sensi dell’ex. art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il personale che abbia svolto le attività soggette ad incentivazione con decorrenza a far data dal 19 aprile 2016.

Il Collegio ha risposto positivamente al quesito: l’art. 5, comma 10, del D.L. n. 121/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 156/2021, ha disposto che il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016, trova applicazione agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento.

Richiamando una precedente delibera della Sezione delle Autonomie, la Corte ha specificato che ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, esso potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo.

Nulla esclude, pertanto, che nell’esercizio della propria potestà regolamentare, possa estendere l’efficacia del proprio regolamento a decorrere dal 19 aprile 2016.

Incentivi e vincoli al trattamento accessorio

Con il secondo quesito, l’Ente ha chiesto se gli incentivi siano esclusi dai vincoli riferibili al trattamento accessorio del fondo del personale del comparto.

Sul punto, i magistrati della Corte ha risposto di no: gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, evidenziando come “ ..la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l’esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio”.

Sulla questione, la Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 26/2019, ha anche affermato il seguente principio di diritto: “Gli incentivi tecnici previsti dall’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all’entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall’articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture”.

Pertanto, il Comune potrà attribuire gli incentivi tecnici al personale dell’Ente con riferimento agli appalti effettuati nel periodo temporale indicato, ma essi saranno computati nei vincoli di spesa riferiti al trattamento accessorio.

Incentivi a personale non “tecnico”

Con il terzo quesito l’Ente chiede se sia possibile incentivare il personale dipendente non appartenente alla famiglia professionale relativa ai profili professionali “tecnici” sia ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che dell’articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023.

Secondo il Collegio, sia alla luce di precedenti giurisprudenziali che del tenore letterale delle norme in esame, l’attribuzione dell’incentivo tecnico non è legata al profilo professionale “tecnico” (anche se di regola presente) bensì alla concreta esplicazione di attività tecniche legate alla procedura contrattuale, anche se esplicata da collaboratori amministrativi).

In entrambe le disposizioni:

  • il riferimento è sempre ed esclusivamente alle funzioni tecniche, con esclusione, quindi, di tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti;
  • prevedono che la corresponsione dell’incentivo venga effettuata a seguito dell’accertamento delle specifiche attività, o delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti;
  • prevedono espressamente la possibilità di ripartire gli incentivi tecnici anche tra i “collaboratori” del RUP o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, senza specificarne il profilo tecnico o amministrativo.

In tal senso, con riferimento all’art. 113 la Sezione Lombardia ha evidenziato come “il tenore letterale del comma 3 palesa la legittima erogabilità dell’incentivo a favore del responsabile unico del procedimento (anche se, negli appalti di forniture e servizi, non possiede necessariamente il profilo di “tecnico”), dei “soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2”, nonché “tra i loro collaboratori” , senza distinguere, come nell’elencazione delle attività incentivabili di cui al precedente comma 2, fra profili tecnici e amministrativi)”.

Pertanto, l’incentivo è erogabile al personale dipendente che svolge funzioni tecniche, anche in termini di collaborazione, indipendentemente dal profilo amministrativo o tecnico degli stessi.

Tipologia di affidamento e attività incentivabili

Con il quarto quesito l’Ente chiede se, in caso di risposta positiva al terzo quesito, siano incentivabili alcune specifiche attività nell’ambito delle procedure previste dall’art. 113 del d.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 45 del d.Lgs. n. 36/2023.

Scendendo nel dettaglio il Collegio ritiene incentivabili quelle relative alla predisposizione dei documenti di gara, ma non quelle finalizzate alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale (adesso triennale) degli acquisti di beni e servizi.

Non possono nemmeno essere ricomprese “tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa”.

Quanto all’attività di collaborazione di supporto ai RUP o ai DEC per i lavori pubblici, per gli acquisti di beni e servizi e, dal 1° luglio 2023, per gli affidamenti diretti, le concessioni, i partenariati pubblico-privato, qualora fossero già state accantonate le risorse finalizzate all’incentivazione tecnica, il Collegio ritiene che:

  • a) relativamente alla possibilità di attribuire gli incentivi tecnici negli affidamenti diretti, può ritenersi superato l’orientamento negativo. È pur vero che la specificità della procedura di affidamento, anche in termini di maggiore semplicità e snellimento della stessa, richiederà una verifica accurata circa le attività incentivanti che dovranno necessariamente essere quelle individuate nell’allegato I.10 cit.;
  • b) quanto alla possibilità di erogare gli incentivi tecnici nei contratti mediante concessione, vale quanto osservato per gli affidamenti diretti;
  • c) circa la possibilità di erogare incentivi tecnici in caso partenariato pubblico-privato, il Collegio condivide l’orientamento che ammette la possibilità di estendere anche a questa tipologia di affidamenti la possibilità di erogare incentivi di cui all’art. 45 cit. al personale che svolge funzioni tecniche, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall’all. I.10 del D.lgs. 36/2023 e gli incentivi siano “a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”, come prescritto dal comma 1 dell’art. 45.
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