Imposte indirette e agevolazioni prima casa: tutte le novità dal Fisco
In una nuova Circolare tutte le indicazioni sulle norme in materia di imposte indirette contenute nella Legge di Bilancio 2024, nel decreto Anticipi e nel decreto Salva infrazioni
È stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Circolare del 16 febbraio 2024, n. 3/E, che fornisce le indicazioni operative sulle principali novità in materia di imposte indirette, contenute nella legge di Bilancio 2024, nel Decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023) e nel Decreto Salva Infrazioni (D.L. n. 69/2023).
Imposte indirette: la nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate
Scendendo nel dettaglio, la Circolare contiene tutte le novità previte in materia di imposte indirette specificate:
- nella legge 30 dicembre 2023, n. 213 ("Legge di Bilancio 2024”);
- nel decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (c.d. “decreto Anticipi”), recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»;
- nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (c.d. “decreto Salva-infrazioni”), recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano».
Dopo una breve premessa, il documento è così strutturato:
- Misure concernenti l’imposta sul valore
aggiunto
- Innalzamento delle aliquote iva su alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile;
- Proroga dell’aliquota iva agevolata in relazione alle cessioni di pellet;
- Sgravio dell’iva per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione Europea – Riduzione del valore minimo dei beni ceduti;
- Adempimenti IVA relativi all’immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino.
- Innalzamento dell’aliquota dell’IVAFE sui prodotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato;
- Misure concernenti l’imposta di registro
- Esenzione dall’imposta di registro per l’adeguamento statutario degli enti sportivi dilettantistici;
- Agevolazione “prima casa” in favore di persone trasferite all’estero per ragioni di lavoro.
Persone trasferite all’estero per ragioni di lavoro: le novità sulle agevolazioni prima casa
In riferimento alle agevolazioni prima casa, la Circolare evidenzia le modifiche introdotte dall’art. 2 del d.l. n. 69/2023 che, intervenendo sulla nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUIR - d.P.R. n. 131/1986), ha cambiato i criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro agevolata – c.d. “prima casa” – (con aliquota del 2%) in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.
La novella normativa è volta anche a superare la procedura di infrazione n. 2014/4075 della Commissione Europea, secondo la quale la nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, attuava una discriminazione, fondata sulla nazionalità, nei confronti dei cittadini di altri Stati UE. Risultavano, infatti, esclusi dall’agevolazione i cittadini non italiani che non intendessero stabilirsi in Italia.
In questo modo il beneficio fiscale, viene pertanto ancorato a un criterio oggettivo, svincolandolo da quello della cittadinanza.
Agevolazioni prima casa per residenti all'estero: a chi spettano
Possono quindi accedere al beneficio le persone fisiche che, contestualmente:
- si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro;
- abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo e non per forza continuativamente, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile;
- abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.
Spiega il Fisco che per fruire dell’agevolazione, resta fermo che devono ricorrere anche le condizioni di cui alle lettere b) e c) della nota II-bis, mentre non è richiesto che il contribuente stabilisca la propria residenza nel comune in cui è situato l’immobile acquistato.
Tale ultimo requisito non è richiesto al contribuente sia in caso di fruizione dell’agevolazione in sede di primo acquisto da parte del residente all’estero, sia in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, entro un anno dalla vendita infraquinquennale dell’immobile agevolato. In quest’ultima ipotesi, pertanto, non è necessario ottemperare all’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale.
Questo perché, come per il criterio della residenza, infatti, anche la destinazione dell’immobile ad abitazione principale non può essere imposta a coloro che vivono all’estero e che, pertanto, si troverebbero nella impossibilità di ottemperare a tale prescrizione.
Inoltre l’agevolazione, con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, è fruibile anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia acquisito per successione o donazione, fermo restando che vale per le successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della norma.
Documenti Allegati
Circolare