Milleproroghe 2024: le disposizioni approvate dalla Camera

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2024 che adesso passa al Senato per l’approvazione definitiva

di Redazione tecnica - 21/02/2024

Nella giornata del 19 febbraio scorso la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Decreto Milleproroghe 2024) che adesso passa all'esame del Senato.

Milleproroghe 2024: conversione entro il 28 febbraio 2024

Considerata la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 215/2023 (30 dicembre 2023), lo stesso scadrà il prossimo 28 febbraio e per questo motivo al Senato hanno già calendarizzato per la settimana in corso i lavori per l’approvazione definitiva.

Come ogni anno, il Decreto Legge reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune altre disposizioni urgenti e come ogni anno la legge di conversione porterà ad un testo decisamente più arricchito.

Il testo, originariamente composto da 20 articoli, consta ora, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, di 29 articoli che entrano nel merito di parecchi temi:

  • affari sociali;
  • agricoltura;
  • ambiente e territorio;
  • attività produttive e energia;
  • istruzione;
  • università e ricerca;
  • cultura;
  • sport;
  • editoria;
  • economia e finanza;
  • enti territoriali;
  • giustizia;
  • infrastrutture e contratti pubblici;
  • lavoro e previdenza;
  • pubblica amministrazione;
  • sicurezza;
  • trasporti.

Di seguito le proroghe più interessanti per il nostro comparto.

Assunzioni P.A.

La lettera a) dell’articolo 1, comma 3, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine temporale per le possibilità di assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall’impiego verificatesi negli anni 2013-2022. Le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all’assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).

Il comma 3-bis dell’articolo 1 - introdotto nel corso dell’esame in sede referente - reca modifiche volte ad estendere le facoltà assunzionali degli enti locali ubicati sul territorio della regione Calabria.

L’articolo 1, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo dalla legge di bilancio 2017 e autorizzate con apposito decreto ministeriale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

L’articolo 1, comma 5 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine, già più volte prorogato, entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno che erano state autorizzate da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2019.

La lettera a) del comma 6 dell’articolo 1 prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine per la possibilità di stipulazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili. La successiva lettera b) proroga dal 30 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 (30 giugno 2024, nel testo originario, così modificato in sede referente) il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice - in deroga ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente. Il comma 6-bis, inserito in sede referente, introduce una possibilità di stabilizzazione, da parte degli enti locali della Regione siciliana, dei lavoratori inseriti nell’elenco della stessa Regione relativo ai soggetti già svolgenti lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità.

L’articolo 1, comma 7, proroga dal 31 dicembre 2023 sino al 31 dicembre 2024 il termine per consentire l’espletamento di alcune procedure concorsuali già autorizzate per l’assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’interno. Per alcune di queste procedure il termine era stato più volte prorogato.

L’articolo 1, comma 8, lettera a), estende all’anno 2024 un’autorizzazione ad assumere 30 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Ministero dell'interno. Si tratta del personale destinato alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali per investimenti comunali e per investimenti in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, relativi a progetti previsti dal PNRR.

L’articolo 1, comma 8, lettera b), estende all’anno 2024 un’autorizzazione ad assumere 50 unità di personale a tempo indeterminato (Area III, posizione economica F1) presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il rafforzamento delle articolazioni territoriali della Ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 1, comma 9, lettera a), proroga all'anno 2024 il termine, attualmente fissato per l'anno 2023, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Le lett. b) e c) del comma 9 dell’articolo 1 prorogano il termine di scadenza dei contratti per l’assunzione a tempo determinato degli addetti all’ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR.

L’articolo 1, comma 12, proroga all’anno 2024 l’autorizzazione per il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze a reclutare a tempo indeterminato, anche al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, un contingente di 700 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, di cui 400 unità per le esigenze del Ministero dell’interno, e in particolare delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e 300 unità per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare delle ragionerie territoriali dello Stato.

L’articolo 1, comma 19 dispone la proroga dei termini, inizialmente fissati al triennio 2021-2023, per l’assunzione di unità lavorative di carattere tecnico presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, fino al 31 dicembre 2024.

L’articolo 1, comma 20, proroga al 31 dicembre 2024, il termine per l’apertura delle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di unità di personale da adibire alla realizzazione di interventi funzionali a contrastare il dissesto idrogeologico presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Enti locali

L’articolo 2 comma 6, interviene sull’applicazione delle disposizioni previste per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, posticipando di un anno – in sede cioè di approvazione del rendiconto 2024, anziché del rendiconto 2023 – l’obbligo di ricostituire un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell’esercizio 2024 (in luogo dell’esercizio 2023).

L’articolo 8, comma 5 stabilisce una proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine per la realizzazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano Nazionale Complementare mediante procedure di affidamento semplificate.

Il comma 5-bis dell’art. 8, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, proroga di sei mesi (dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024) la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. “scudo erariale”, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.

L’articolo 8, comma 9-bis, inserito durante l'esame in sede referente, proroga di un ulteriore anno (vale a dire per tutto il 2024) l’applicabilità della disposizione transitoria che disciplina – per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data del 19 aprile 2016 – l’approvazione delle varianti da apportare al progetto definitivo.

Energia

L’articolo 12, comma 2-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, modifica l’articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022 per prorogare dal 16 luglio 2024 (24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 91/2022) al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA) taluni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

Le condizioni nel rispetto delle quali i progetti di impianti fotovoltaici in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa DILA sono indicate al citato articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022 e sono le seguenti. Gli impianti devono essere:

  • realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde;
  • di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp);
  • finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.

La procedura semplificata a cui possono essere sottoposti tali progetti è disciplinata dall’articolo 6, comma 1 del D.Lgs. n. 199/2021 e prevede la presentazione al Comune da parte del proprietario dell’immobile o di chi ne abbia la disponibilità di una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

In caso di progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete. I progetti sottoposti a DILA non devono essere sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche.

L’articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022 prevede, inoltre, che, ove gli impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o seggette a tutela paesaggistica ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. n. 42/2004, la dichiarazione debba essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale. Il riferimento ai prodotti che non hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale va letto alla luce di quanto prevede l’articolo 7-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 28/2011, ai sensi del quale sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quindi non sottoposti a DILA, bensì a semplice comunicazione, i progetti di impianti fotovoltaici integrati che utilizzano coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, anche in presenza di vincoli paesaggistici e anche se visibili dagli spazi pubblici esterni e da punti di vista panoramici.

Acustica

Il comma 6-octies dell’art. 12, introdotto in sede referente, estende da cinque ad otto anni il periodo entro cui svolgere l’aggiornamento professionale da parte dei tecnici competenti in acustica iscritti all’elenco indicato all’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2017, che, in particolare, indica nell’allegato 1 le modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei tecnici, nonché per l’aggiornamento professionale.

L’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2017 istituisce l’elenco dei tecnici competenti in acustica presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica mare, abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la domanda di iscrizione nell'elenco è presentata secondo le modalità previste all'allegato 1. Il punto 2 dell’allegato 1, che disciplina l’aggiornamento professionale di tali soggetti, dispone che gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni (portati a 8 anni dalla modifica in esame) dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.

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