CILA-Superbonus: niente soccorso istruttorio in caso di errata trasmissione
L’affidamento nella trasmissione della CILA-Superbonus o di altra pratica edilizia ad una PEC inesistente del Comune non è tutelabile da soccorso istruttorio
Nella paradossale storia del Superbonus 110%, giunta ormai al suo termine alla fine del 2023 (con qualche eccezione), ci sono alcune date che resteranno scolpite nella memoria di tutti gli attori coinvolti. Tra queste il 25 novembre 2022, data entro la quale sarebbe stato necessario inviare al Comune la CILAS (solo se la delibera di esecuzione dei lavori era stata approvata tra il 19 e il 24 novembre 2022) per bloccare l’utilizzo del bonus 110% ad uso dei condomini, e il 16 febbraio 2023, data in cui sono terminate le possibilità di utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito)
Superbonus 110%: il Decreto Aiuti-quater e il Decreto Cessioni
Appare utile ricordare che con la pubblicazione del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6, il Governo (eletto il 25 settembre 2022) ha deciso di rimodulare l’utilizzo del superbonus riducendo l’aliquota utilizzabile nel 2023 dal 110% al 90%.
In questa rimodulazione ha deciso (praticamente dall’oggi al domani) di consentire il superbonus 110% anche per il 2023 fissando alcuni paletti tra i quali, per i condomini, la data di approvazione della delibera di esecuzione dei lavori e quella dell’invio (protocollo) della comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all’art. 119, comma 13-ter, Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), conosciuta da tutti con l’acronimo CILAS.
Soprattutto i professionisti ricorderanno la settimana tra il 18 novembre 2022 (un venerdì), quando il D.L. n. 176/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e il 25 novembre 2022, data ultima per inviare la CILAS al Comune e bloccare ancora per un anno l’aliquota del 110%. Una settimana convulsa in cui il lavoro dei professionisti è stato mortificato da un provvedimento d’urgenza (il Decreto Legge) dalle tempistiche evidentemente incompatibili con la progettazione e l’edilizia in generale.
Altra importante data è il 16 febbraio 2023, quando il Governo ha pubblicato il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, che (anche in questo caso dall’oggi al domani) ha bloccato l’utilizzo delle opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio, con alcune eccezioni. I condomini avrebbero potuto continuare ad utilizzare sconto in fattura e cessione del credito nel caso in cui entro il 16 febbraio 2023 risultava adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILAS.
Invio CILAS: occhio all’errore di invio
In queste famose settimane sono tante le problematiche che i professionisti hanno dovuto affrontare tra richieste pressanti dei committenti, conclusione decente della fase di progettazione e invio della documentazione ai Comuni, molti dei quali in Italia non sono ancora approdati nel nuovo millennio, non avendo neanche messo a punto una piattaforma telematica per la ricezione delle pratiche edilizie.
Ecco che, nel caso di assenza di piattaforma telematica, molti professionisti hanno dovuto inviare le CILAS alle PEC del Comune, facendo molta attenzione alla data di accettazione e consegna.
Purtroppo, in alcuni casi, questa attenzione è mancata con tutte le conseguenze del caso, molte delle quali saranno affrontate dalla giurisprudenza come il TAR per il Friuli Venezia Giulia con la sentenza 14 febbraio 2024, n. 69.
In questo caso a ricorrere al TAR è un Condominio che ha chiesto l'annullamento di una nota comunale che comunicava l’impossibilità di recepire una CILAS con data differente. La sequenza temporale è la seguente:
- il 20 ottobre 2022 il professionista incaricato dal Condominio presentava al Comune una CILA-Superbonus per gli interventi di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio;
- la comunicazione era stata effettuato ad un indirizzo PEC errato e inesistente del Comune;
- il successivo 28 novembre 2022, con messaggio inviato alla PEC corretta del Comune, il professionista provvedeva a trasmettere una “integrazione” della documentazione relativa alla CILAS;
- solo il 13 aprile 2023, su istanza di un condomino, a seguito di verifica condotta con i gestionali delle pratiche edilizie e del protocollo comunale, è stata rilasciata dal Comune un’attestazione che afferma che, a quella data, non risultava presentata presso il Comune stesso alcuna CILAS per l’immobile in questione;
- il 21 aprile 2023, il professionista invia una nota al Comune, al fine di spiegare le ragioni dell’accaduto, riconoscendo l’errore materiale commesso e chiedendo che si procedesse, in ragione della sua evidente buona fede, a recepire la CILAS e i documenti ad essa allegati con la data dell’errato invio, vale a dire il 20 ottobre 2022;
- il Comune respingeva l’istanza.
Il ricorso al TAR
Da qui il ricorso al TAR con il quale il Condominio ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
- che il Comune, in ossequio al principio di leale collaborazione, avrebbe dovuto comunicare formalmente al professionista incaricato dal condominio o a quest’ultimo che non risultava pervenuta alcuna CILAS riguardo ai lavori ai quali si faceva menzione nella comunicazione inviata il 28 novembre 2022;
- che il Comune avrebbe dovuto attivare un formale soccorso istruttorio;
- che, se il Comune avesse attivato lo sportello telematico, si sarebbe evitato il prodursi dell’errore materiale in cui è incorso il tecnico incaricato, in quanto la CILA-S, in tale ipotesi, avrebbe dovuto essere semplicemente “caricata” sulla piattaforma informatica.
Niente soccorso istruttorio
Il TAR ha preliminarmente evidenziato che è lo stesso professionista ad avere ammesso l’errore di invio della CILAS ad una PEC sbagliata, avendo allegato agli atti unicamente la ricevuta di avvenuta accettazione da parte del sistema e non la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario (cosa ben diversa).
Secondo il Condominio, però, il Comune avrebbe dovuto retrodatare la presentazione della CILAS.
Il TAR ha, inoltre, preso atto dei rilievi del Comune che nel periodo immediatamente successivo alla ricezione dell’integrazione del 28 novembre 2022 (relativa a pratiche per altri condomini assistiti dallo stesso professionista) ha provveduto a contattare telefonicamente ed informalmente gli interessati per chiarire l’accaduto, senza ottenere fattivo e tempestivo riscontro.
Concludendo il TAR ha escluso che nel caso di specie potesse attivarsi un formale soccorso istruttorio perché l’istituto presuppone in realtà il corretto avvio del procedimento con l’effettiva presentazione di una istanza, che nel caso di specie non è stata invece previamente trasmessa.
L’istituto del soccorso istruttorio, infatti, deve essere messo in campo solo dopo che il procedimento abbia avuto avvio e dunque esso non può trovare spazio per quei procedimenti nei quali l’interessato non abbia tempestivamente ed adeguatamente presentato l’istanza.
La colpa del professionista
Il tribunale di primo grado ha confermato la tesi del Comune secondo la quale l’affidamento nella trasmissione dell’istanza non è nel presente caso tutelabile, trattandosi di errore del professionista incaricato non esente da colpa.
Non avendo il sistema generato una ricevuta di avvenuta consegna (che infatti non è stata depositata in giudizio), un professionista diligente avrebbe dovuto attivarsi immediatamente per effettuare i necessari controlli e verificare la corretta trasmissione dell’istanza, cosa che invece nel caso di specie non è avvenuta.
Secondo il TAR è del tutto irrilevante l’omessa attivazione dello sportello comunale perché la censura introduce una realtà fattuale alternativa che non si è verificata nel caso di specie e risulta perciò del tutto ipotetica. In ogni caso l’eventuale omissione comunale non potrebbe certamente elidere la natura determinante e assorbente dell’errore del professionista.
In definitiva il ricorso è stato respinto ma sarebbe interessante comprendere come si evolverà questa problematica che porterà certamente a nuovi contenziosi.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Friuli Venezia Giulia 14 febbraio 2024, n. 69