Bonus edilizi: quali utilizzare per la casa nel 2024?
Il 2024 è un anno determinante per chi volesse utilizzare i benefici fiscali concessi per ristrutturare e riqualificare la propria abitazione
Con la ormai certa conversione senza modifiche del Decreto Legge n. 212/2023 (si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione), il mondo dei bonus edilizi si ritrova in un momento di calma normativa (almeno fino al prossimo intervento del legislatore).
La lista dei bonus edilizi 2024
Il 2024 è un anno fondamentale per chi avesse la necessità di intervenire sulla propria abitazione. Fino al 31 dicembre 2024 è, infatti, possibile utilizzare alcuni bonus edilizi che consentono di riqualificare strutturalmente ed energeticamente gli edifici o le unità immobiliari residenziali.
In questo approfondimento non ci concentreremo sul superbonus e sugli edifici plurifamiliari o i condomini, ma prenderemo in considerazione unicamente le possibilità normative offerte per le unità immobiliari e gli edifici unifamiliari di tipo residenziale.
Fatta esclusione per alcune residuali ma importanti casistiche, la detrazione fiscale di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ovvero il superbonus con qualsiasi aliquota, non può più essere utilizzata dall’1 gennaio 2024 sulle unità immobiliari o sugli edifici unifamiliari. Da ricordare che in questo caso il superbonus era già terminato il 30 giugno 2022 ma che il Legislatore ne ha consentito l’utilizzo fino al 31 dicembre 2023 solo a chi entro il 30 settembre 2022 era riuscito a completare e certificare il completamento del 30% dell’intervento complessivo. Senza alcun dubbio, dall’1 ottobre 2022 non è più consentito presentare CILAS (la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus) per le unifamiliari o le unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.
Ecco di seguito l’elenco dei bonus disponibili fino al 31 dicembre 2024 per intervenire sulla propria unità immobiliare o edificio unifamiliare:
- il bonus casa 50% - Art. 16-bis, d.P.R. n. 917/1986 e art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013;
- l’ecobonus - Art. 1, commi 344–347, Legge n. 296/2006 e art. 14, D.L. n. 63/2013;
- il sismabonus - Art. 16, commi 1-bis-1-septies, D.L. n. 63/2013;
- l'ecosismabonus - Art. 14, comma 2-quater.1, D.L. n. 63/2013;
- il bonus 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche - Art. 119-ter, D.L. n. 34/2020;
- il bonus mobili - Art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013;
- il bonus verde - Art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017.
Fatta esclusione per il bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche che terminerà a fine 2025, tutti gli altri bonus potranno essere utilizzati sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Bonus casa
Il bonus casa 50% è un potenziamento del bonus ristrutturazioni edilizie del 36%, l’unica detrazione fiscale strutturale (senza data di scadenza) presente nel nostro ordinamento. Il bonus 36% è utilizzabile su un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Il bonus 50%, invece, ha un limite di spesa raddoppiato a 96.000 euro fino al 31 dicembre 2024. Dopo questa data il bonus casa tornerà con il suo limite di spesa originario e con aliquota al 36%.
Essendo una detrazione che fa riferimento all’art. 16-bis del TUIR, ecco la lista degli interventi agevolabili con questo bonus:
- interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
- interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
- interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Tra le spese agevolabili con questo bonus sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
Ecobonus
L’ecobonus è una detrazione fiscale finalizzata ad incentivare gli interventi di riduzione dei consumi e autoproduzione di energia.
La normativa da prendere in considerazione è l'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e tutti i successivi provvedimenti che ne hanno esteso l’orizzonte temporale e l’ambito oggettivo. Ultimo dei quali è l'art. 14 del Decreto Legge n. 63/2013.
Relativamente agli interventi di riduzione dei consumi occorre distinguere quelli:
- di isolamento termico delle parti comuni opache;
- di sostituzione degli impianti termici.
In entrambe i casi la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e va applicate alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Dopo questa data, al momento, non è prevista più alcuna detrazione fiscale per questa tipologia di intervento.
Le spese massime ammissibili su cui calcolare la detrazione sono riepilogate nel seguente quadro sinottico (clicca sull’immagine per ingrandirla):
Sismabonus
Si può considerare una detrazione “spin off” del bonus casa 50%, finalizzata al miglioramento strutturale degli edifici mediante l’adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica che dovranno essere asseverate da un tecnico abilitato.
Ha il medesimo limite di spesa del bonus casa 50% (96.000 euro per unità immobiliare) e può essere utilizzato unicamente sugli immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
La percentuale di detrazione varia a seconda del miglioramento sismico ottenuto ed all’ambito soggettivo utilizzato. Di seguito il quadro sinottico riepilogativo (clicca sull’immagine per ingrandirla):
Ecosismabonus
Questa detrazione, disciplinata con l’art. 14, comma 2-quater.1, D.L. n. 63/2013, è finalizzata ad incentivare gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
In questo caso, spetta una detrazione dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Bonus 75% barriere architettoniche
Questa detrazione, recentemente modificata dal D.L. n. 212/2023, consente l’utilizzo di un bonus del 75% finalizzato ad incentivare gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Il rispetto dei requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
Bonus mobili e bonus verde
Il Bonus Mobili, introdotto con l'art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, consente una detrazione del 50% ai soggetti che fruiscono dell’agevolazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR), in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto dei lavori.
La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute su un massimale di spesa, per il 2024, pari a 5 mila euro, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto.
Il bonus verde, disciplinato dall'art. 1, comma 12, della Legge n. 205/2017, consentirà per tutto il 2024 l’utilizzo di una detrazione del 36% da applicare alle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, per interventi relativi alla:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.