Appalti pubblici e costi manodopera: ok alla correzione di errori materiali
È legittima la correzione di un errore materiale, tanto più se fatto dalla Stazione Appaltante, quando la volontà dell'operatore è stata chiaramente espressa
La correzione di un mero errore materiale sull'offerta economica è legittima, senza che si possa mettere in discussione l’eventuale aggiudicazione dell’appalto in favore dell’operatore interessato.
Offerta economica e costi della manodopera: ok alla correzione di errori materiali
La conferma arriva dal TAR Calabria, con la sentenza del 16 febbraio 2024, n. 244, con cui ha respinto il ricorso di un operatore che aveva impugnato l’aggiudicazione contro un altro concorrente per vilazione dell’art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
Nel caso in esame, l’offerta economica andava presentata tramite le apposite schermate indicate dal MePA, che non includevano però l’indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza. Per questo motivo, l’operatore aveva indicato via PEC gli importi, corrispondenti a quanto indicato dalla Stazione Appaltante.
Nella determina di aggiudicazione però la SA aveva indicato un importo più basso, provvedendo quindi alla correzione mediante un’ulteriore determina.
Da qui il ricorso, nel quale è stato evidenizato come l’aggiudicataria non avesse indicato, nell’ambito dell’offerta economica, i costi di manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, senza che fosse possibile disporre il soccorso istruttorio.
La sentenza del TAR
Il TAR non è stato dello stesso avviso: considerato che nelle schermate dell’offerta economica c’era spazio solo per il ribasso offerto, non consentendo invece di inserire i costi aziendali e della manodopera, non poteva essere disposta l’espulsione dell’operatore economico.
Questo in aderenza ai principi di trasparenza e proporzionalità espressi dalla Corte di Giustizia nella pronuncia del 2 maggio 20219, C-309/18, oltre che di tutela dell’affidamento in capo ai partecipanti nell’utilizzo della modulistica predisposta dalla stazione appaltante: in particolare, il giudice sovranazionale ha specificato che laddove, sussista l’impossibilità di indicare i costi di manodopera nei moduli predisposti dalla stazione appaltante, “in considerazione dei principi della certezza del diritto, di trasparenza e di proporzionalità, l’amministrazione aggiudicatrice può accordare a un simile offerente la possibilità di sanare la sua situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in materia entro un termine stabilito dalla stessa amministrazione aggiudicatrice”.
In senso contrario non può assume rilievo la circostanza che il modulo fosse modificabile, poiché l’operatore economico si trova nell’incertezza tra l’omettere la specificazione dei costi prescritta dalla legge, stante l’assenza di un apposito spazio, e il rischio, inserendoli, di alterare il modulo appositamente predisposto dall’amministrazione.
Pertanto, la prima graduata ha indicato in conformità con la giurisprudenza, tramite PEC e su richiesta della stazione appaltante, i costi di sicurezza aziendali e i costi della manodopera, la cui cifra riportata nella determina di aggiudicazione sono espressione di un errore materiale in cui è incorsa la resistente amministrazione, emendato dalla stessa stazione appaltante.
Da qui la legittimità dell’aggiudicazione: l’offerta era congrua e senza che presentasse anomalie relative ai costi della maodopera.
Documenti Allegati
Sentenza