Rimozione amianto: ok alle detrazioni per recupero del patrimonio edilizio
La risposta dell'Agenzia delle Entrate: le agevolazioni fiscali spettano anche senza un intervento di ristrutturazione sull'immobile
Tra le spese agevolabili tra quelle sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, rientrano anche quelle sostenute per la rimozione dell’amianto, con un ulteriore vantaggio: per ottenere la detrazione non è necessario effettuare per forza un intervento di ristrutturazione.
Rimozione amianto: ok alle detrazioni anche senza ristrutturazione edilizia
La conferma arriva da Fisco Oggi, rispondendo a un contribuente che ha richiesto se le spese per la rimozione e la sostituzione dell’eternit in un immobile appena acquistato siano detraibili.
Secondo quanto previsto dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), è possibile ottenere una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese documentate, fino a 48mila euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
- a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del d.P.R. n. 380/2001 effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
- b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del d.P.R. n. 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b), sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriori alla disposizione in esame;
- d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
- f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
- l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Fino al 31 dicembre 2024, salvo eventuali proroghe, l’aliquota di agevolazione è stata elevata al 50%, su un massimale di spesa di 96mila euro.
Quando spettano le detrazioni per la rimozione amianto
Secondo la lettera l) del comma 1 dell’art. 16 bis, le spese sostenute per la rimozione dell’amianto sono agevolabili sia su singole unità immobiliari, che su parti comuni di degli edifici e le detrazioni spettano:
- a prescindere dalla categoria edilizia in cui rientrano;
- anche se non è in corso un intervento di recupero del patrimonio edilizio.
Proprio per questo, conclude il Fisco, è possibile portare in detrazione anche solo le spese sostenute per il trasporto in discarica da parte di aziende specializzate.