Cantieri edili: ecco come funzionerà la patente a punti

Nel Decreto PNRR 2024 previsto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

di Redazione tecnica - 27/02/2024

Non siamo ancora ai dettagli, prima si dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficialedel Decreto PNRR 2024, poi la sua conversione in legge da parte del Parlamento. Intanto, l’ultima bozza del Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 prevede l’obbligo di una patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro o TUSL).

Patente a punti: da quando e come?

L’attuale versione dell’art. 32 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare) del nuovo Decreto Legge prevede la sostituzione dell’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi) del TUSL, con uno nuovo rubricato “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.

Il nuovo art. 27 del TUSL prevede che l’obbligo di patente scatti a partire dall’1 ottobre 2024 e che le informazioni relative ai punti confluiranno in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso. Con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.

La patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del TUSL;
  • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV del TUSL (cantieri temporanei e mobili), salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.

Patente a punti: la dotazione iniziale e la decurtazione

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Ecco di seguito come sono decurtati i punti.

  1. In caso di accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I al TUSL: decurtazione di 10 crediti. Tali violazioni sono:
    • mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
    • mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
    • mancata formazione ed addestramento;
    • mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
    • mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
    • mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
    • mancanza di protezioni verso il vuoto;
    • mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
    • lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
    • presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
    • mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
    • omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
    • mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto.
  2. In caso di accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI al TUSL: decurtazione di 7 crediti. In questo caso si tratta dei seguenti lavori:
    • lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera;
    • lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo;
    • lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
    • lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
    • lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione;
    • lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
    • lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
    • lavori subacquei con respiratori;
    • lavori in cassoni ad aria compressa;
    • lavori comportanti l'impiego di esplosivi;
    • lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
  3. In caso di provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: decurtazione di 5 crediti. In questo caso si tratta di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.
  4. In caso di riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
    • la morte: decurtazione di 20 crediti;
    • un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: decurtazione di 15 crediti;
    • un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: decurtazione di 10 crediti.

Nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

Patente a punti: la reintegrazione dei crediti

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7, TUSL. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti.

Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del TUSL.

La sospensione dal lavoro

Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14 del TUSL (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).

L’attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.

Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Modifiche al TUSL

Altra importante modifica del TUSL riguarda l’art. 90 sostituito dal seguente:

«9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

b-bis) verifica il possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 27, dell’attestato di qualificazione SOA;”

c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) e b-bis)”;».

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