Milleproroghe 2024: la legge di conversione in Gazzetta Ufficiale
Pubblicata la legge n. 18/2024 di conversione con modifiche del decreto legge n. 215/2023. Vediamo alcune tra le principali novità
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2024, n. 49, la legge del 23 febbraio 2024, n. 18 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. “Milleproroghe 2024”).
Milleproroghe 2024: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione
Questa la struttura del provvedimento:
- Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
- Art. 1-bis. Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale.
- Art. 1-ter. Proroga del termine di cui all’articolo 1 -ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione
- Art. 1 -quater. Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale
- Art. 2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Art. 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
- Art. 3 -bis. Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione - quater al 15 marzo 2024
- Art. 4. Proroga di termini in materia di salute
- Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito
- Art. 6. Proroga di termini in materia di università e ricerca
- Art. 7. Proroga di termini in materia di cultura
- Art. 7 -bis. Misure per l’innovazione digitale dell’editoria
- Art. 8. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Art. 9. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
- Art. 10. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa
- Art. 10 -bis. Disposizioni concernenti la corresponsione dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare per l’anno 2024
- Art. 11. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia
- Art. 12. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
- Art. 12 -bis. Modifica all’articolo 40 -ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione
- Art. 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
- Art. 14. Proroga di termini in materia di sport
- Art. 15. Proroga dell’attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni – LEP
- Art. 16. Proroga di termini in materia di editoria
- Art. 17. Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016
- Art. 17 -bis. Disposizioni relative agli eventi sismici dell’area etnea
- Art. 17 -ter. Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia
- Art. 18. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Art. 19. Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza
- Art. 20. Entrata in vigore
Vediamo nel dettaglio alcune novità contenute nella legge relative a:
- fisco;
- impianti fotovoltaici;
- assunzioni PA;
- professionisti tecnici.
Milleproroghe 2024: le nuove scadenze fiscali
Tra le novità inserite in fase di conversione, alcune disposizioni sulla pace fiscale: l’art. 3-bis proroga al 15 marzo 2024 il pagamento della prima, della seconda, della terza, oppure dell’unica rata per la cd. Rottamazione quater prevista dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022). Nessuna decadenza dal beneficio quindi nel caso in cui si provveda al pagamento entro questa data o comunque con un ritardo massimo di 5 giorni. Sempre in ambito di debiti con l’Erario, si estende il c.d “ravvedimento speciale” di cui all’art.1, commi da 174 a 178, della stessa legge di bilancio 2023, alle irregolarità contenute nelle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta 2022.
Tra le altre proroghe fiscali:
- ok anche per gli anni 2024 e 2025 al regime IRPEF agevolato per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali;
- nelle more della piena operatività del Codice per gli Enti del Terzo Settore, la legge n. 18/2024 prevede che il regime forfettario si applichi alle operazioni delle ODV e alle APS che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.
- novità per le agevolazioni prima casa per under 36: i benefit disciplinati dall'art. 64, commi da 6 a 8 del D.L. n. 73/2021, per l'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni e con ISEE non superiore a 40mila euro annui, si possono applicare anche quando il preliminare sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024. Qualora il contratto sia già stato sottoscritto, spetta un credito d’imposta di importo pari al pagamento eccedente;
- infine, buone notizie in ambito di detrazioni fiscali per interventi finalizzati al risparmio energetico: con il comma 12-ter dell’art. 3, si prolunga fino al 2026 la cumulabilità delle agevolazioni con i contributi regionali spettanti per gli stessi lavori.
Impianti fotovoltaici
Si proroga inoltre al 31 dicembre 2024 il termine entro cui ossono essere realizzati, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA) alcune tipologie di impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.
Nel dettaglio la disposizione riguarda gli impianti:
- realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde;
- di potenza non superiore a 1 kWp;
- finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.
Nel caso di impianti situati nei centri storici o in aree soggette a tutela paesaggistica, la dichiarazione va accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale.
Assunzioni nelle PA
Si confermano le proroghe già previste nel Decreto Legge n. 215/2023, per le nuove assunzioni presso Pubbliche Amministrazioni in relazione a:
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: entro il 31 dicembre 2024 150 nuove assunzioni di commissari agli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico;
- Ministero Agricoltura: ok alla proroga a fine anno per i concorsi già autorizzati per posizioni dirigenziali e non;
- Ministero della Cultura: possibile effettuare fino al 30 giugno 2024 nuove assunzioni, attingendo alle graduatorie già disponibili;
- Ministero delle Economia e delle Finanze: previst assunzioni per il rafforzamento delle articolazioni territoriali della Ragioneria generale dello Stato e la possibilità di bandire concorsi legati all’attuazione del Pnrr, alle Commissioni tributarie e al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi.
Infine proroga al 30 giugno 2024 per le assunzioni in deroga a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili.
Professionisti tecnici
All'art. 12, comma 6-octies è prevista l'estensione da 5 a 8 anni del periodo per svolgere l’aggiornamento professionale da parte dei tecnici competenti in acustica iscritti all’elenco indicato all’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2017, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, abilitati a svolgere la professione.
In particolare, ai sensi della nuova disposizione, è possibile effettuare l'aggiornamento ogni 8 anni dalla data di iscrizione all'elenco, effettuando almeno 30 ore di corsi nell'arco di tre anni.
Documenti Allegati
Legge