Istanza di sanatoria e documentazione tecnica: ok alla rettifica di errori materiali
La correzione è ammessa per errori che possono essere percepiti e rilevati immediatamente dal contesto della documentazione
È consentito al privato rettificare le proprie dichiarazioni e i documenti allegati ad un fascicolo edilizio aperto su istanza di parte, qualora siano affetti da errore materiale, da cui poi l’Amministrazione potrà trarre le necessarie conseguenze sulla regolarizzazione del titolo rilasciato.
Attenzione però: l'errore materiale direttamente emendabile è solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi dal contesto della documentazione, ossia agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile.
Sanatoria edilizia e rettifica errori documentali: l'ok del Consiglio di Stato
A confermarlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza del 14 febbraio 2024, n. 1474, accogliendo il ricorso in appello relativo a una complessa vicenda di sanatoria edilizia, nella quale un ruolo particolarmente importante ha avuto un'errata rilevazione da parte di un tecnico, che aveva suddiviso un ambiente n due vani distinti, portando non solo all'annullamento della CILA per lavori svolti successivamente all'interno dell'immobile, ma anche all'inibizione dell’attività commerciale sine die che vi si svolgeva..
Secondo il ricorrente, nell’originaria domanda di sanatoria dei locali lo stato dei luoghi era stato rappresentato cotrettamente e per superare il problema del contrasto tra grafico e stato effettivo dei luoghi, contrasto riconducibile, ad errore materiale commesso dal tecnico compilatore dell’elaborato, aveva chiesto al Comune di prendere atto dell’errore emergente dalla documentazione tecnica allegata all’originaria domanda di condono nonché da ulteriori atti presentati al Comune, impegnandosi a produrre documentazione grafica in sostituzione di quella errata allegata alla domanda di sanatoria. Dato il silenzio dell'Amministrazione, era stato presentato ricorso.
In primo grado, il TAR ha ritenuto inammissibile la domanda di correzione di grafici, in quanto atto “atipico, non previsto dall’ordinamento", motivo per cui era necessario presentare domanda di annullamento in autotutela, annullamento al quale l’interessato non aveva alcun interesse, considerato l’esito positivo della domanda di concessione in sanatoria.
Rettifica errori materiali: quando è ammessa
Il Consiglio di Stato ha dato ragione all’appellante: è consentito al privato la rettifica di proprie dichiarazioni e documenti, allegati ad un fascicolo edilizio aperto su istanza di parte, affetti da errore materiale, traendone, poi, l’ Amministrazione le necessarie conseguenze sulla regolarizzazione del titolo rilasciato; l'errore materiale direttamente emendabile è –però- solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi dal contesto della documentazione, ossia agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile.
Spiega Palazzo Spada che nel caso in esame, una pluralità di elementi precisi e concordanti convergevano nel rappresentare un locale senza alcun muro divisorio. Pertanto, quando alla richiesta del Comune di integrazione della documentazione, è stato presentato il contestato grafico, che evidenziava, per la prima volta, un muro di separazione fra i due ambienti, l’Amministrazione avrebbe dovuto avvedersi dell’evidente divergenza di tale elaborato rispetto alla domanda di condono, alle dichiarazioni ivi inserite, al calcolo dell’oblazione ed alla documentazione grafica originariamente allegata.
Conclusivamente, emergendo senza dubbio la discrasia tra il (solo) grafico presentato nel 2012 e tutta la documentazione e le dichiarazioni della pratica di condono, univocamente convergenti nel rappresentare un locale unico senza alcun muro di separazione, ha errato il Comune nel respingere la richiesta della parte di poter rettificare la documentazione, evidentemente affetta da errore materiale.
Di conseguenza, gli atti di diniego, repressivi e sanzionatori, successivamente adottati, risultano affetti dal vizio di illegittimità derivata, non esaminato dal giudice di primo grado, in quanto trovano l’antecedente logico, giuridico e fattuale nel rifiuto del Comune di consentire al privato di rimediare all’errore.
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Sentenza