Bonifici parlanti: in vigore l’aumento della ritenuta
Aumenta la ritenuta d’acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari al momento dell'accredito dei bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta
È diventata pienamente operativa la disposizione prevista dall’art.1, comma 88, della legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), che modifica l’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, investendo direttamente il pagamento delle spese per interventi Superbonus e per gli altri bonus edilizi tramite bonifico parlante.
Superbonus, bonus edilizi e bonifici parlanti: aumento della ritenuta d'acconto
Dallo scorso venerdì è infatti salita dall’8% all’11% la ritenuta d’acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari al momento dell'accredito dei bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, quindi anche in riferimento all'esecuzione di lavori Superbonus o nel caso di altri bonus edilizi.
Nel dettaglio, la ritenuta sui bonifici parlanti è dovuta in relazione alle spese sostenute per:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni
- interventi di risparmio energetico ai sensi dell’articolo 1, commi 344-347 della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;
- interventi relativi o connessi agli interventi sul patrimonio immobiliare (ad esempio bonus mobili, superbonus, ecc.) la cui istituzione è successiva al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2010, prot. n. 94288, con il quale sono state definite le tipologie di pagamento, oltre che le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute.
Come evidenziato già a dicembre dal Senato nel dossier sulla legge di Bilancio, l’innalzamento dell’aliquota della ritenuta di 3 punti percentuali dovrebbe portare nel 2024 a un maggior gettito, pari a 1,22 miliardi di euro.
Inoltre, come previsto ai commi 89 e 90 dello stesso art. 1 della Legge di Bilancio, dal 1° aprile 2024 la ritenuta d’imposta verrà estesa sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.