Superbonus 2024-2025: tutto quello che devi sapere

Guida all’utilizzo delle detrazioni fiscali di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per condomini ed edifici da 2 a 4 unità immobiliari monoproprietario

di Gianluca Oreto - 04/03/2024

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 17/2024 di conversione (senza modifiche) del Decreto Legge n. 212/2023, si è consolidato il quadro normativo relativo ai principali bonus edilizi ancora utilizzabili per il biennio 2024-2025.

Mentre i bonus “minori” (ecobonus, sismabonus, bonus mobili, bonus verde) possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2024, per quanto riguarda i bonus di cui all’art. 119 (superbonus) e 119-ter (bonus 75% barriere architettoniche) del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2025.

Guida al Superbonus 2024-2025 per condomini

In questa guida proveremo a riepilogare tutto quello che i soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio devono sapere per utilizzare il superbonus nelle aliquote previste dalla norma. Stiamo parlando dei seguenti beneficiari:

  • condomini (anche minimi o assimilati);
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, proprietarie o comproprietarie con altre persone fisiche di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.

Questi soggetti possono utilizzare il superbonus con aliquota:

  • al 70% da applicare alle spese sostenute in tutto il 2024;
  • al 65% da applicare alle spese sostenute in tutto il 2025.

Preliminarmente, occorre ricordare che per l’approvazione degli interventi di superbonus in condominio è prevista una deroga alle regole del codice civile. In particolare sono valide le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di superbonus, se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Inoltre, le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità precedenti e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Aspetto da ricordare, il superbonus non si applica alle seguenti categorie catastali:

  • A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
  • A/8 - Abitazioni in ville;
  • A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Gli interventi di superbonus

Ciò che non sono cambiati in questi ultimi anni sono gli interventi che hanno accesso a questa detrazione fiscale, che possono essere divisi in:

  • interventi trainanti, ovvero quelli che accedono direttamente al superbonus;
  • interventi trainati, ovvero quelli che accedono al superbonus solo se eseguiti congiuntamente ad un intervento trainate.

Entrando nel dettaglio occorre distinguere tra due tipologie di intervento:

  • quelli che puntano alla riqualificazione energetica (superecobonus);
  • quelli di riduzione del rischio sismico.

Gli interventi trainanti sono:

  • l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica possono trainare i seguenti interventi:

  • efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti

La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di efficienza energetica o riduzione del rischio sismico) consente di portare in detrazione fiscale con la stessa aliquota del superbonus altre spese, sempre se effettuate congiuntamente, relative a:

  • abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
  • installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del rischio sismico consente l'accesso al superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente, anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

I limiti di spesa

Mentre gli interventi trainati seguono gli stessi limiti di spesa previsti dalla loro normativa, per il superbonus il legislatore ne ha previsto di specifici. In particolare, per gli interventi di isolamento termico il limite di spesa complessivo è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

  • a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari (nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8x40.000 + 2x30.000=380.000 euro).

Per quanto concerne gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, il superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

  • a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito (nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8x20.000 + 2x15.000=190.000 euro).

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus), la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

I requisiti richiesti dalla norma

Mentre per gli interventi di riduzione del rischio sismico non sono previsti particolari requisiti o salti di classe ma unicamente la produzione delle asseverazioni di cui al DM n. 58/2017 (aggiornato dal DM n. 328/2020) e che l’edificio si trovi in zona sismica 1, 2 o3, diversa è la situazione per gli interventi di riqualificazione energetica:

  • nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al DM 11 ottobre 2017;
  • per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
    • il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
    • garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
    • redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.

Il procedimento edilizio

Per gli interventi di superbonus che non prevedono la demolizione e ricostruzione integrale dell’edificio, il Decreto Rilancio ha previsto un particolare regime amministrativo-edilizio. In particolare, questi interventi devono essere avviati a seguito di presentazione della CILA-Superbonus.

Benché nella CILA-Superbonus non è necessario attestare lo stato legittimo dell’immobile, occorre ricordare che, come per qualsiasi intervento, anche per il superbonus è assolutamente indispensabile la verifica di conformità edilizia e urbanistica. Come ormai hanno chiarito diversi TAR, la CILAS presentata su un immobile che presenta degli abusi edilizi risulta “irricevibile” per il Comune con il conseguente mancato accesso al superbonus.

Questo perché, benché tra le cause di decadenza dal superbonus non vi sia più la presenza di abusi edilizi (è stata prevista una deroga all’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001, Testo Unico Edilizia), il bonus decade per:

  • mancata presentazione della CILAS;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILAS;
  • assenza dell’attestazione dei dati che hanno legittimato la costruzione dell’immobile;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni del rispetto dei requisiti minimi.

Considerato che la presenza di abusi rende la CILAS irricevibile, si rientra nella casistica del primo punto (mancata presentazione della CILAS) con conseguente perdita dell’agevolazione.

Cartello di cantiere

Per gli interventi di superbonus è obbligatoria l’esposizione di un particolare cartello di cantiere che deve indicare la seguente dicitura: «Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici».

Il pagamento delle spese

Un aspetto molto importante, spesso sottovalutato, riguarda il pagamento delle spese che, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti:

  • la causale del versamento con il riferimento alla norma (per il superbonus è l'art. 119 del D.L. n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA;
  • il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento - applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’11%) di cui all’art. 25 del decreto-legge n. 78/2010.

Per i bonifici effettuati online, accedendo alla piattaforma della propria banca è possibile scegliere se effettuare:

  • bonifico;
  • bonifico per agevolazione fiscale.

È necessario scegliere quest'ultimo e compilare i campi relativi a:

  • dati del beneficiario
  • dati del bonifico
  • ordinante
  • causale (inserire i dati della fattura);
  • tipo di agevolazione;
  • codice fiscale/Partita IVA del beneficiario;
  • codice fiscale del fruitore dell'agevolazione.

Nel campo "tipo di agevolazione" sarà possibile scegliere tra le seguenti voci:

  • Ristrutturazione
  • Risparmio energetico
  • Acquisto mobilio per la ristrutturazione
  • Interventi antisismici
  • Bonus facciate
  • Interventi superbonus

Controlli Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato di interessi e sanzioni. Rispondono, quindi, i beneficiari della detrazione, ferma restando, se viene accertato il concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

Nel caso in cui il contribuente abbia fruito della detrazione del 110% in assenza dei presupposti, l’Agenzia delle Entrate potrà notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la quale si fruisce del beneficio fiscale. Nel caso in cui il contribuente abbia optato per la cessione del credito, l’Agenzia notifica l’atto di recupero del credito di imposta entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo irregolare.

Controlli Enea

L'Enea è l'ente preposto alle verifiche per controllare:

  • che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’art. 119 del decreto rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;
  • per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del decreto requisiti ecobonus garantiscano:
    • la rispondenza degli interventi ai requisiti previsti;
    • che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 119 del decreto rilancio;
    • che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’art. 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera a) e b), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 119 del decreto rilancio (per gli interventi "trainati" che in questo caso non ci sono);
  • della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;
  • che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato;
  • che nell’asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • che sia fornita la dichiarazione del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini di eventuali contestazioni;
  • che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;
  • che, per la polizza di assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.

Il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante "Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (c.d. Decreto Asseverazioni) ha previsto che l'Enea effettuerà un controllo "a tappeto" sulle asseverazioni tecniche relative a lavori edilizi avviati prima dell'1 luglio 2020. Per tutti lavori avviati dopo questa data, Enea effettuerà un controllo a campione di natura "documentale" su un minimo del 5% delle asseverazioni annualmente depositate. Sul 10% delle istanze sottoposte a controllo documentale, Enea effettuerà poi un ulteriore controllo in situ.

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