MUD 2024: pubblicato il nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale
In Gazzetta Ufficiale il DPCM di approvazione del MUD 2024. Tutti gli allegati sono disponibili sul sito del MASE
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, n. 52 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2024 recante "Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024”, da utilizzare per le dichiarazioni riferite all’anno 2023.
MUD 2024: in Gazzetta Ufficiale il DPCM 26 gennaio 2024
Il nuovo DPCM e gli allegati sostituiscono integralmente il modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023; esso dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 giugno 2024, ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70.
Gli allegati al Modello, che fanno parte integrante del Decreto, sono disponibili sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e comprendono:
- Allegato 1 – Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale
- Allegato 2 - Comunicazione Rifiuti Semplificata
- Allegato 3 - Modelli raccolta dati
- Allegato 4 – Istruzioni per la presentazione telematica
Cos'è il Modello Unico Dichiarazione ambientale (MUD) 2024:
Ai sensi della legge n. 70/1994, tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, devono essere soddisfatti tramite la presentazione del MUD, il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, alla Camera di commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura competente sul territorio in cui ha sede l’unità locale a cui si riferisce la dichiarazione.
Nel caso di soggetti che svolgono attività di solo trasporto e degli intermediari senza detenzione, il MUD andrà presentati alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio ha sede la Sede legale dell'impresa cui la dichiarazione si riferisce.
È necessario presentare un Modello per ciascuna unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.
Soggetti tenuti alla presentazione deI MUD 2024
I soggetti tenuti aIIa presentazione deI MUD, per Ie sue diverse parti, sono:
- Chiunque effettua a titolo professionaIe attività di raccoIta e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti pericoIosi
- Imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti non pericoIosi di cui aII'articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e g) deI D.Igs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti.
- Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particoIari tipoIogie di rifiuti, ad escIusione dei Consorzi e sistemi istituiti per iI recupero e ricicIaggio dei rifiuti di imbaIIaggio che sono tenuti aIIa compiIazione deIIa Comunicazione ImbaIIaggi.
- I gestori deI servizio pubbIico di raccoIta, deI circuito organizzato di raccoIta di cui aII’articoIo 183 comma 1 Iettera pp) deI D.Igs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigIi dai produttori di rifiuti speciaIi, ai sensi deII’articoIo 189, comma 4, deI D.Igs. 152/2006.
Soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione del MUD 2024
Sono esonerati dall'obbligo di presentazione:
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore a 8mila euro;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006;
- le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti, limitatamente ai rifiuti non pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g).
Modello Unico Dichiarazione ambientale (MUD) 2024: le novità
Come specificato dal MASE, il modello vigente è stato modificato per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative, garantendo a ISPRA l’acquisizione delle necessarie informazioni per ottemperare agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea in materia di rifiuti.
Queste quindi le sezioni modificate:
- Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:
- Scheda RU con inserimenti delle voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma;
- Scheda Costi di Gestione al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
- Scheda Costi di Gestione MDCR: qualora la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR complessivo per tutti i comuni appartenenti all’aggregazione, per ciascun rifiuto raccolto in modo differenziato;
- Sezione Comunicazione Imballaggi – sezione Consorzi è per renderla pienamente conforme alle disposizioni contenute nella direttiva 2019/904/UE. Pertanto, sono state sostituite le parole “in Pet” con “per bevande” e aggiunta una voce specifica sul quantitativo relativo alle bottiglie in PET.
- Sezione STIP, per distinguere le informazioni relative alla sola quota di imballaggi per liquidi alimentari in PET da quelle afferenti a tutte le tipologie di imballaggi in plastica per liquidi alimentari.
Documenti Allegati
Decreto