Sostenibilità ambientale degli edifici: approvato il nuovo Protocollo ITACA
La Regione Puglia approva l'aggiornamento del Sistema di valutazione del livello di Sostenibilità Ambientale degli edifici residenziali e non residenziali
Con la delibera della Giunta Regionale del 18 dicembre 2023, n. 1891, la Regione Puglia ha approvato il Protocollo ITACA 2023, ovvero il Sistema di valutazione del livello di Sostenibilità Ambientale degli edifici residenziali e non residenziali e dei relativi schemi di relazione.
Il Protocollo è stato così aggiornato all'ultima versione della norma UNI/PdR 13:2019 dal Gruppo di Lavoro sulla Sostenibilità Ambientale di ITACA, per adeguare la prassi alle novità relative alla normativa tecnica e ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici emanati con una serie di decreti, di cui il più recente è il DM 23 giugno 2022. Questo in considerazione anche del fatto che l'art. 57 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) prevede l'obbligo le stazioni appaltanti di inserire nella documentazione progettuale e di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenenti i CAM.
Protocollo ITACA 2023 Regione Puglia: edifici residenziali
Nel Protocollo ITACA Puglia 2023 si confermano gli indirizzi strategici della Regione in materia di Paesaggio e salvaguardia delle risorse ambientali e approva uno strumento allineato alla prassi nazionale. Sono stati quindi rivisti alcuni criteri, mentre non è emersa la necessità di aggiungerne di nuovi.
Nel dettaglio, il Protocollo ITACA Puglia 2023 Edifici Residenziali:
- adotta lo stesso impianto complessivo della Prassi di Riferimento UNI/PdR 13:2019 "Sostenibilità ambientale nelle costruzioni - Strumenti operativi per valutazione della sostenibilità", pubblicata il 1 luglio 2019 e aggiornata ai CAM il 5 ottobre 2023, adattandolo alle specifiche caratteristiche ed esigenze regionali.
- specifica i criteri sui quali si fonda il sistema di analisi multicriteria la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici residenziali, ai fini della loro classificazione attraverso l'attribuzione di un punteggio di prestazione. Oggetto della valutazione è un singolo edificio residenziale, anche se da più unità immobiliari, e la sua area esterna di pertinenza.
- è applicabile ad edifici pubblici e privati oggetto di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia secondo l'art, 3 comma 1 lett. D del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, o ristrutturazione importante di primo livello, che riguardi non la singola unità immobiliare, ma l'intero edificio.
- per i criteri B.2.2 e 8.2.3 si applica anche alle ristrutturazioni rilevanti (edifici esistenti avente superficie utile superiore a metri quadrati, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro) quando si possano considerare come ristrutturazioni importanti di primo livello;
- si applica a progetti di livello esecutivo nel caso di edifici qualificabili come opere pubbliche ai sensi del D.Lgs. n 36/2023 o di livello assimilabile edifici privati, giacché solo tale livello di progettazione consente una compiuta verifica dei criteri di valutazione.
Per edifici residenziali si intendono gli edifici classificati dal DPR n. 412/93 come:
- E.1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, con esclusione di collegi, conventi, case di pena, caserme;
- E. 1(2) abitazioni adibite a residenza con saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili.
Protocollo ITACA 2023 Regione Puglia: edifici non residenziali
Il Protocollo ITACA Puglia 2023 — Edifici Non Residenziali di cui all’allegato B specifica i criteri sui quali si fonda il sistema di analisi multicriteria per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici non residenziali, ai fini della loro classificazione attraverso l'attribuzione di un punetggio di prestazione.
Oggetto della valutazione è un singolo edificio non residenziale, anche se composto da più unità, e la sua area esterna di pertinenza. I calcoli inseriti in ogni scheda criterio vanno riferiti all'intero edificio. Qualora un edificio includa più corpi di fabbrica/corpi funzionalmente indipendenti ed autonomi a livello energetico è possibile optare per la redazione di più attestati/certificati effettuando valutazioni indipendenti per i singoli corpi di fabbrica/corpi scala.
Il Protocollo è applicabile:
- ad edifici pubblici e privati oggetto di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia secondo l'art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. 6 giugno n. 380/2001 o ristrutturazione di primo livello, che riguardi non la singola unità immobiliare, ma l'intero edificio
- a progetti di livello esecutivo nel caso di edifici qualificabili come opere pubbliche ai sensi del D.Lgs. n 36/2023 o di livello assimilabile per edifici privati.
Unna valutazione di progetti aventi caratteristiche di definizione inferiori è prevista nel caso di presentazione di Piani Urbanistici Esecutivi che prevedano l'applicazione degli incentivi di cui all'art. 12 della Legge Regionale 10 giugno n. 13, oltre che per la partecipazione a bandi che richiedano livelli di progettazione inferiore all'esecutivo, i quali è l'applicazione del Protocollo ITACA Puglia.
Per edifici per uffici si intendono gli edifici classificati dal DPR 412/93 come:
- E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.
Per edifici scolastici si intendono gli edifici classificati dal DPR 412/93 come:
- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
Per edifici commerciali si intendono gli edifici classificati dal DPR 412/93 come:
- E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, esposizioni.
Per edifici industriali si intendono gli edifici classificati dal DPR 412/93 come:
- E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Per edifici ricettivi si intendono gli edifici classificati dal DPR 412/93 come:
- E.I (3) edifici adibiti ad e attività similari.
Il calcolo del punteggio di prestazione avviene attraverso l'utilizzo del foglio di calcolo che sarà reso disponibile sul sito della Regione Puglia.
Cos’è il protocollo ITACA
Il “Protocollo ITACA è uno strumento di valutazione messo a punto da ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale - Associazione nazionale delle Regioni e delle Province autonome), nell’ambito del gruppo di lavoro interregionale per l’Edilizia Sostenibile istituito nel dicembre 2001, con il supporto tecnico di iiSBE Italia (international initiative for a Sustainable Built Environment Italia) e ITCCNR, e approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 15 gennaio 2004.
I principi su cui si basa il “Protocollo ITACA” sono:
- l’individuazione di criteri, ossia i temi ambientali che permettono di misurare le varie prestazioni ambientali dell’edificio posto in esame;
- la definizione di prestazioni di riferimento (benchmark) con cui confrontare quelle dell’edificio ai fini dell’attribuzione di un punteggio corrispondente al rapporto della prestazione con il benchmark;
- la “pesatura” dei criteri che ne determinano la maggiore e minore importanza;
- il punteggio finale sintetico che definisce il grado di miglioramento dell’insieme delle prestazioni rispetto al livello standard.
Documenti Allegati
Delibera