Welfare aziendale, trattamenti integrativi e riscatto pensioni: la nuova Circolare del Fisco
L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle misure introdotte con la legge di Bilancio 2024 e con il Decreto Anticipi
Con la legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) e il Decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023) sono state introdotte significative misure per il welfare aziendale, per il trattamento integrativo destinato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e per i contribuenti che vogliono riscattare ai fini pensionistici i periodi non coperti da retribuzione.
Tutte novità sulle quali, con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 7 marzo 2024, n. 5/E, Il Fisco ha fornito importanti chiarimenti. Vediamoli nel dettaglio.
Fringe benefit: i chiarimenti nella Circolare del Fisco
In deroga all’art. 51, comma 3 del d.P.R. n. 917/1986, la legge di Bilancio 2024 stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, entro il limite di 1.000 euro, i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori. Il tetto sale a 2mila euro qualora il dipendente abbia figli a carico.
Tra le altre novità sui fringe benefit anche la tipologia di beni e servizi interessati: il welfare non riguarderà solo le somme per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas), ma anche quelle per l’affitto o gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale del lavoratore, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente.
La Circolare chiarisce, richiamando le disposizioni del D.L. n. 145/2023 (Decreto Anticipi) anche le modalità per determinare:
- il compenso in natura in caso di prestiti concessi al lavoratore, con particolare riguardo al tasso ufficiale di riferimento (Tur);
- la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10 al 5%.
Lavoratori settori turistico ricettivo e termale: ok al nuovo trattamento integrativo
La legge di Bilancio 2024 ha anche previsto per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto del turismo, un trattamento integrativo speciale del 15%, che non concorre alla formazione del reddito, relativo alle prestazioni rese tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 dai lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40mila euro per il periodo di imposta 2023.
L’agevolazione va calcolata sull’importo lorda corrisposto per lavoro straordinario in giorni festivi o in periodo notturno.
Il trattamento va erogato dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. L’importo va poi indicato nella certificazione unica del dipendente relativa al periodo di imposta 2024.
Riscatto ai fini pensionistici dei periodi non coperti da retribuzione
Infine, la circolare chiarisce quali siano gli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione.
Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2024, in via sperimentale per il biennio 2024 -2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge di Bilancio compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato. I periodi riscattabili non possono superare i 5 anni, anche non continuativi. Si può chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti.
Documenti Allegati
Circolare