Superbonus: cessione del credito prima dell’asseverazione, come sanare?
L’Agenzia delle Entrate in risposta ad una richiesta di interpello ha chiarito come sanare la posizione di chi ha ceduto il credito da superbonus prima di produrre le relative asseverazioni
Dopo quasi quattro anni di esperienza, tra rivoluzioni normative e chiarimenti, se c’è qualcosa che abbiamo imparato dall’applicazione delle norme sul superbonus e sulla cessione del credito, è che l’errore è sempre dietro l’angolo e occorre sempre trovare una via d’uscita in linea con quanto prevede la normativa e le regole operative.
Superbonus ed errore nella cessione: risponde il Fisco
In questo contesto hanno assunto grande rilevanza i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate mediante le guide, le circolari, le risoluzioni e le risposte ad interpello che, strada facendo, sono entrate nel dettaglio di taluni aspetti più complicati da gestire. È il caso della risposta n. 64/2024 mediante la quale il Fisco ha chiarito come operare nel caso di errore della cessione di un primo SAL maturato a seguito di un intervento di superbonus (anima “strutturale”).
Il nuovo caso sottoposto alla lente del Fisco riguarda dei lavori edili condominiali che fra le altre cose accedevano all’agevolazione del supersismabonus 110% a seguito di CILAS presentata il 25/11/2022.
Già la data di presentazione della CILAS dovrebbe essere particolarmente indicativa di un periodo particolarmente complicato in cui, a seguito della pubblicazione del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6, il comparto dell’edilizia agevolata si è scontrato nel giro di una settimana con le regole imposte per mantenere il superbonus con aliquota al 110% anche sulle spese sostenute nel 2023-
Il 25 novembre 2022 è, infatti, la data ultima di presentazione della CILAS per i condomini che avevano approvato le delibere di esecuzione dei lavori tra il 19 e il 24 novembre 2024. Una settimana di ordinaria “follia” per chi si è trovato a lavorare con il superbonus soprattutto negli ultimi 2 anni e mezzo.
È così che qualche errore è probabilmente giustificato da un tour de force che ha costretto tutti a lavorare male e senza certezze.
Il caso oggetto della risposta
Nel caso oggetto dell’interpello, la CILAS è stata presentata il 25/11/2022, mentre l’asseverazione dei lavori di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico è stata depositata oltre la data di inizio.
Cronologicamente i fatti possono essere così riassunti:
- 25/11/2022 - Presentazione CILAS;
- 08/08/2023 - Deposito asseverazione sismabonus;
- 29/09/2023 - Rilascio del primo stato avanzamento lavori (SAL);
- 29/09/2023 - Presentazione della comunicazione di opzione di sconto in fattura;
- 10/10/2023 - L’impresa cede i crediti all'intermediario finanziario;
- 30/11/2023 - Pagamento sanzione della remissione in bonis articolo 2ter, comma 1, lettera c), del decretolegge n. 11 del 2023.
Ricordiamo che l’art. 2-ter, comma 1, lettera c) del D.L. n. 11/2023 dispone:
1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di
prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le
spese relative agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
(...)
c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della
remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all’obbligo di
presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli
interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini
delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 16, commi 1 -quater ,
1-quinquies e 1-septies , del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e
all’articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
in relazione a tali benefìci fiscali, la lettera b) del citato
comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si
interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima
dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il
diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante
dell’agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui
l’agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni
previste dall’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del
2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima
della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma
7 del medesimo articolo 121;
(...).
Considerato che il pagamento della sanzione della rimessione in bonis per la presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, si è perfezionato solo dopo il primo SAL (e quindi va bene per il secondo SAL e quello finale), non spetta la relativa detrazione che ha dato luogo allo sconto in fattura.
A questo punto la domanda è semplice: è possibile regolarizzare la posizione dell’istante annullando gli effetti della comunicazione già trasmessa il 29 settembre 2023 e provvedere ad una nuova comunicazione dell'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura?
La remissione in bonis
Dopo ave riepilogato la normativa di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 16 del 2012:
“La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.
Nel caso di specie, la remissione in bonis si è perfezionata oltre la trasmissione del modello di comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura del primo SAL.
Comunicazione crediti non utilizzati
Ecco, quindi, che entra in scena l’art. 25 del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104 (Decreto Asset) convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, per il quale vanno comunicati al Fisco i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni alternative e che risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti.
La disposizione è stata regolamentata dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del direttore n. 410221/2023 che ha stabilito le modalità di comunicazione dei crediti d'imposta non utilizzabili.
Tutto ciò premesso, rispondendo alla domanda iniziale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che. ove l'ultimo cessionario non abbia ancora utilizzato i crediti acquisiti e provveda nei termini previsti ad inviare la “comunicazione dei crediti non utilizzabili”, e la stessa sia accolta, rendendo di fatto priva di effetti la cessione, l'istante potrà, successivamente, procedere con la cessione dei crediti che, per l'effetto, risulterà successiva alla regolarizzazione della tardiva asseverazione.
Il Fisco ha ricordato che la comunicazione della cessione dei crediti relativi alle spese sostenute nel 2023 andrà effettuata entro il 4 aprile 2024.
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate