Cessioni del credito successive alla prima: nuova circolare del Fisco

Nuove istruzioni operative per rifiutare le cessioni successive alla prima già accettate e per le comunicazioni dei crediti non utilizzabili

di Redazione tecnica - 12/03/2024

Per garantire la corretta circolazione dei crediti derivanti da interventi edilizi, ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2024 (Decreto Rilancio) è nuovamente intervenuto il Fisco con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2024, n. 6/E, con cui ha fornito degli importanti chiarimenti sul rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate e sulla comunicazione dei crediti non utilizzabili.

Cessioni del credito successive alla prima e crediti non utilizzabili: la nuova Circolare AdE

Il provvedimento fa seguito alla circolare del 6 ottobre 2022, n. 33/E, con la quale il Fisco:

  • aveva illustrato le soluzioni operative da adottare in caso di errata compilazione delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, di cui all’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
  • fornito istruzioni per richiedere l’annullamento dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette.

Da allora, l’Agenzia ha ricevuto diverse domande sulle possibili soluzioni da adottare in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti, motivo per cui ha pubblicato la nuova circolare.

Vediamo quindi le nuove indicazioni su:

  • rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate;
  • comunicazione dei crediti non utilizzabili.

Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate

Per quanto riguarda le cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, è stato chiesto quali soluzioni possano essere adottate nei casi in cui:

  • la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
  • il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (Piattaforma).

Tenendo conto del fatto che l’Agenzia delle entrate è estranea al rapporto di natura privatistica tra cedente e cessionario e può intervenire solo su richiesta dei soggetti interessati, questi dovranno richiedere all’Agenzia delle entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato alla circolare, da compilare, sottoscrivere digitalmente o con forma autografa ed inviare a questo indirizzo PEC; in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori.

La richiesta può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario.

Inoltre:

  • qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili (crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, fatta eccezione per le comunicazioni inviate dal 9 al 13 maggio 2022 in relazione alle spese del 2020 e del 2021), il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta (In questo caso  il rifiuto dovrà essere richiesto dall’ultimo cessionario, d’intesa con il suo dante causa), oppure opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. L’opzione per l’utilizzo del credito tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate;
  • in caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.

Nei casi in cui l’operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta sarà scartata.

Con il rifiuto, si rimuovono gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.

Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma.

Infine il Fisco segnala che eventuali istanze già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella circolare.

Comunicazione dei crediti non utilizzabili

Qualora invece il cessionario intenda comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 104/2023, dovrà seguire la procedura descritta nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2023, prot. n. 410221.

A differenza di quanto accade nel caso del rifiuto di cessioni già accettate, l’utilizzo di questa procedura determina la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno del credito stesso in capo al cedente.

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