Appalti sottosoglia: il MIT sui regolamenti degli Enti Locali
Quali sono i limiti dell'autonomia regolamentare degli enti locali nell'ambito dei contratti sottosoglia? Ecco la risposta del supporto giuridico
Quali sono i limiti all’autonomia regolamentare delle Stazioni Appaltanti nell'ambito dei contratti sotto soglia? Quali attività possono essere regolamentate e quali invece vanno decise volta per volta dal RUP?
Affidamenti sotto soglia: chiarimenti sui regolamenti degli Enti Locali
Sulle previsioni dell’art.1, comma 3, Allegato II.1 del Codice dei Contratti è intervenuto il supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere del 26 febbraio 2024, n. 2316, che ha fornito alcuni interessanti chiarimenti sull’autonomia regolamentare nell'ambito dei contratti sottosoglia.
Nella richiesta di parere presentata da un Ente Locale, si evidenzia come nell'ambito del sotto-soglia, l'art. 1 dell'allegato II.1 del Codice prevede che le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento relativo a queste attività:
- modalità di conduzione delle indagini di mercato;
- modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento;
- criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta;
- organizzazione dell'elenco per categoria e fascia anche ai fini dell'applicazione del principio di rotazione.
Da qui il dubbio se per regolamento si faccia riferimento alla potestà normativa di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), con conseguente competenza del consiglio comunale, oppure alle competenze organizzative dell'ente, con attrazione del regolamento tra le competenze della giunta ai sensi dell'art. 48, comma 3 del TUEL.
Inoltre si richiede se i limiti della potestà regolamentare riguardino solo gli appalti sotto-soglia oppure se l'ente locale possa esercitare il potere regolamentare o la potestà organizzativa anche per disciplinare ulteriori segmenti del procedimento.
Per esempio, si chiede se ci possa essere autonomia oppure se non siano suscettibili di regolamentazione in via generale e astratta queste attività:
- individuare soglie più basse rispetto a quelle previste per gli affidamenti diretti dall'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del codice;
- prevedere l'obbligo in capo al RUP di consultare almeno due o più operatori economici, nel caso di affidamento diretto;
- individuare i criteri di campionamento di cui all'art. 52, comma 1 del Codice;
- individuare dei casi in cui è possibile non richiedere la garanzia definitiva.
II parere del MIT
Il MIT ha fatto presente che ogni ente potrà dotarsi di regolamento nel rispetto del proprio ordinamento e che per gli Enti locali, la normativa di riferimento deve essere quella di cui al d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali). Incidendo anche su posizione soggettive di terzi operatori economici, i regolamenti in materia di contrattualistica pubblica rientrano tra quelli di competenza del Consiglio comunale, a norma dell'art. 7 dello stesso TUEL.
Inoltre il supporto giuridico ribadisce che questi regolamenti non possono disciplinare gli appalti sopra la soglia comunitaria, mentre nel sotto soglia il Comune avrà facoltà di regolare ad esempio la richiesta di preventivi, le verifiche a campione etc., ossia tutto quello che può essere strumentale all'affidamento secondo le indicazioni del Codice.
Documenti Allegati
Parere